Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 novembre 1978 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 marzo 2010 |
Commentari • 5
- 1. La TARSU non esiste più dal 1 gennaio 2010Stefania Attolini · https://www.filodiritto.com/ · 3 marzo 2010
Giurisprudenza • 11
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Versioni del testo
- Art. 1. Campo di applicazione
La presente legge si applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al successivo articolo 3, contenenti prodotti ((. . . )) destinati alla vendita in quantita' unitarie costanti:
pari a valori prefissati dal produttore;
espresse in unita' di massa o di volume;
superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". - Art. 2. Definizioni
Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto e' preconfezionato.
Un prodotto e' preconfezionato quando e' contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantita' del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.
La massa nominale o il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato e' la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantita' di prodotto che si ritiene debba contenere.
Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato e' la quantita' in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantita' e' espressa in unita' di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione e' quello di detto contenuto alla temperatura di 20 Gradi C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo.
Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantita' e' espressa in unita' di volume.
L'errore in meno di un imballaggio preconfezionato e' la quantita' di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantita' nominale. - Art. 3. Marchio C.E.E.
Gli imballaggi preconfezionati conformi alle disposizioni della presente legge possono essere contrassegnati con marchio C.E.E. e sono in seguito denominati "imballaggi preconfezionati C.E.E.". Se il marchio non e' "a secco" la stampigliatura deve essere apposta usando inchiostri indelebili e tali da non alterare le caratteristiche dell'imballagio e quelle del prodotto confezionato.
Le caratteristiche e le modalita' di applicazione del marchio C.E.E. sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
E' vietata l'apposizione, sugli imballaggi preconfezionati non conformi alle disposizioni della presente legge, di contrassegni le cui caratteristiche siano tali da generare confusione sul mercato con il marchio C.E.E. o da trarre comunque in inganno l'acquirente di preimballaggi C.E.E.