Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 novembre 1978 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 marzo 2010 |
Commentari • 5
- 1. La TARSU non esiste più dal 1 gennaio 2010Stefania Attolini · https://www.filodiritto.com/ · 3 marzo 2010
L'art. 2 della L. 212 del 27/07/2000 (c.d. statuto del contribuente), rubricato “chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie”, stabilisce alcune regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi in materia tributaria. Comune finalità di queste regole è quella di privilegiare la semplicità di interpretazione delle norme tributarie. Ed infatti è chiara l'esigenza che ogni precetto normativo sia formulato evitando qualsiasi ambiguità semantica e sintattica e rispettando, per quanto possibile, sia il principio della semplicità che quello della precisione; e inoltre opportuno che ogni atto legislativo contenga una disposizione che indichi espressamente le …
Leggi di più… - 2. Quantità nominali dei prodotti preconfezionati: l'attuazione della direttiva UEAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2010
- 3. Risoluzione del 18/11/2003 n. 210 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 18 novembre 2003
Con l\'istanza di interpello di cui all\'oggetto concernente l\'esatta applicazione dell\'articolo 75, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e\' stato esposto il seguente Quesito La XY s.n.c., che esercita un\'attivita\' di commercio all\'ingrosso di cibo per cani e gatti, chiede chiarimenti in merito all\'aliquota Iva applicabile alle cessioni di detti beni. In considerazione del fatto che l\'articolo 75, comma 6 della legge n. 413 del 1991 assoggetta ad aliquota ordinaria le cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti "condizionate per la vendita al minuto", mentre le cessioni degli stessi beni, qualora non abbiano subito tale condizionamento, restano …
Leggi di più… - 4. Circolare del 12/07/2001 n. 34 - Agenzia delle Dogane - Area Gestione Tributi e Rapporto con gli UtentiAgenzia delle Dogane · 12 luglio 2001
Si segnala che nel Supplemento ordinario n. 95/L alla G.U. n.97 del 27.4.2001 e\' stato pubblicato il DM 27.3.2001, n.153, concernente il regolamento in oggetto, entrato in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione suddetta, e cioe\' il 26.6.2001. Tale regolamento viene a sostituire tutta la precedente normativa secondaria vigente nella materia trattata, che deve, pertanto, considerarsi abrogata, in applicazione dell\'art. 67, comma 1, del testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il decreto, oltre a riepilogare la suddetta normativa secondaria, semplificandola ed adeguandola ai nuovi criteri conseguenti …
Leggi di più… - 5. Circolare del 29/10/1996 n. 263 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. IIIMin. Finanze · 29 ottobre 1996
Come e\' noto la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante nuove disposizioni in materia di risorse idriche ha recato, fra l\'altro, profonde modifiche alla disciplina giuridica del canone per il servizio di fognatura e depurazione di cui all\'art. 16, legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni. Piu\' precisamente, detta legge ha introdotto il concetto di servizio idrico integrato (art. 4, lett. f), ha regolamentato i criteri per la determinazione della relativa tariffa-corrispettivo (artt. 13, 14 e 15) ed ha nel contempo abrogato gli articoli 17 bis e 17 ter della citata legge n. 319/76 relativi, rispettivamente, alla determinazione del canone a carico degli utenti …
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Giurisprudenza • 11
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 07/05/2025, n. 3462Provvedimento: Sentenza n. 3462/2025 Depositato il 07/05/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il 28/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: IO IO, Presidente MAROTTA SERGIO, Relatore CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice in data 28/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 2499/2024 depositato il 12/04/2024 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino elettivamente domiciliato presso Email_1 contro ST. - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 Dr - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto …Leggi di più...
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- 2. Trib. Prato, sentenza 08/01/2024, n. 7Provvedimento: n. 1052/2021 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1052/2021 del R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Prato, Via F. Ferrucci n. 232 presso lo studio Parte_2 dell'avv. Silvia Casarini che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c. alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 30/05/2022 ATTORE E (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1 P.IVA_2 …Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 11/10/2023, n. 954Provvedimento: Sentenza n. 954/2023 Depositato il 11/10/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 05/10/2023 alle ore 12:30 con la seguente composizione dell'organo giudicante: ORICCHIO MICHELE, Giudice monocratico in data 05/10/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 598/2023 depositato il 31/05/2023 proposto da Ricorrente_1 Di Rappresentante_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate …Leggi di più...
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- 4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/09/2021, n. 6222Provvedimento: Pubblicato il 06/09/2021 N. 06222/2021REG.PROV.COLL. N. 02404/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2404 del 2021, proposto dalla ASL Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Valerio Casilli ed Emma Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Laboratori Italiani Riuniti S.p.A. (in breve L.I.R. S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Arturo Umberto Meo, Luca …Leggi di più...
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- 5. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 03/03/2010, n. 3297Provvedimento: N. 04361/2007 REG.RIC. N. 03297/2010 REG.SEN. N. 04361/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 4361 del 2007, proposto da: IA DA, SI IL RG, TA HE, AN RD, rappresentati e difesi dagli Avvocati Adriano CASELLATO, Rosalba GENOVESE, Giuseppe SANTOPIETRO ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale Nigro in Roma, Viale Regina Margherita, n. 290; contro il Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Campo di applicazione
La presente legge si applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al successivo articolo 3, contenenti prodotti ((. . . )) destinati alla vendita in quantita' unitarie costanti:
pari a valori prefissati dal produttore;
espresse in unita' di massa o di volume;
superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". - Art. 2. Definizioni
Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto e' preconfezionato.
Un prodotto e' preconfezionato quando e' contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantita' del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.
La massa nominale o il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato e' la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantita' di prodotto che si ritiene debba contenere.
Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato e' la quantita' in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantita' e' espressa in unita' di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione e' quello di detto contenuto alla temperatura di 20 Gradi C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo.
Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantita' e' espressa in unita' di volume.
L'errore in meno di un imballaggio preconfezionato e' la quantita' di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantita' nominale. - Art. 3. Marchio C.E.E.
Gli imballaggi preconfezionati conformi alle disposizioni della presente legge possono essere contrassegnati con marchio C.E.E. e sono in seguito denominati "imballaggi preconfezionati C.E.E.". Se il marchio non e' "a secco" la stampigliatura deve essere apposta usando inchiostri indelebili e tali da non alterare le caratteristiche dell'imballagio e quelle del prodotto confezionato.
Le caratteristiche e le modalita' di applicazione del marchio C.E.E. sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
E' vietata l'apposizione, sugli imballaggi preconfezionati non conformi alle disposizioni della presente legge, di contrassegni le cui caratteristiche siano tali da generare confusione sul mercato con il marchio C.E.E. o da trarre comunque in inganno l'acquirente di preimballaggi C.E.E.