Sentenza 29 novembre 2023
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 19/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 16/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
IT LORETO Presidente Lucia d’AMBROSIO Consigliere relatore Roberto RIZZI Consigliere Maria Cristina RAZZANO Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull’appello iscritto al n. 61667 del registro di segreteria, proposto da LE RU (C.F. [...]), nato a Cava de’ Tirreni il 1° settembre 1981, titolare della ditta individuale
“CO LE” esercente attività agricola, con sede in Battipaglia
(SA) alla Via Olevano n° 18 – CAP 84091, p. IVA n. 05281800655, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Cesaro Nunziante del Foro di NO (C.F. [...]; PEC carlonunziante@pec.it; fax 089.796102).
contro
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, in persona del Procuratore regionale p.t.;
- Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.;
SENT. 16/2026
- Agenzia per l’Erogazione in Agricoltura (AGEA), rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli.
avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n.
644/2023, pubblicata il 29 novembre 2023.
Visti gli atti del giudizio.
Uditi, nella pubblica udienza del 4 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore, consigliere Lucia d’OS, l’avvocato Carlo Cesaro Nunziante per l’appellante e il Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Attilio Beccia.
FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, in accoglimento della domanda avanzata dalla Procura attrice, ha condannato l’odierno appellante, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, al risarcimento del danno di €.
162.015,26 in favore della Regione Campania e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), oltre interessi e rivalutazione e spese di giudizio, per il danno patrimoniale subito in ragione dell’indebita percezione di contributi chiesti e ottenuti nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014–
2020 (approvato dalla Commissione UE con Decisione n. C (2015) 8315 del 20/11/2015) e finanziato con risorse afferenti al Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. Il Collegio di prime cure riferisce che, con informativa del 27 novembre 2022, la Guardia di Finanza segnalava che il signor CO, SENT. 16/2026 nella richiesta di contributo pubblico del 19 gennaio 2017, aveva dichiarato di essere il titolare di impresa individuale agricola i cui prodotti trasformati e venduti erano in prevalenza di origine aziendale, e che, diversamente, era stato accertato che la quantità dei prodotti commercializzati (in particolare agrumi) negli anni 2015, 2016 e 2017 non era compatibile con la resa produttiva dei terreni messi a coltura.
Conseguentemente, la Procura erariale chiedeva la condanna di CO LE al risarcimento dei danni erariali quantificati nella complessiva somma di € 162.015,26 a titolo di danno patrimoniale, in conseguenza della prospettata violazione degli obblighi convenzionali assunti ai fini della concessione del contributo economico di sostegno all’agricoltura, rientrante nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014 –2020 (approvato dalla Commissione UE con Decisione n. C (2015) 8315 del 20/11/2015) e finanziato con risorse afferenti al Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
gestito dalla Regione Campania e dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), quale organismo pagatore delle provvidenze UE, contestando al convenuto la carenza del necessario requisito della prevalenza dei prodotti trasformati e venduti di origine aziendale per l’accesso alla contribuzione pubblica.
3. La Sezione territoriale – dichiarata la contumacia del convenuto e affermata la giurisdizione della Corte dei conti in subiecta materia - ha ritenuto ampiamente provato che non fosse stato rispettato il requisito del bando, relativo alla prevalenza del 50% di origine aziendale dei prodotti trasformati e venduti dall’impresa, risultando, pertanto, del SENT. 16/2026 tutto assente in capo al CO la qualità di imprenditore agricolo, requisito indispensabile per la concessione del contributo, in quanto la superficie riservata dall’azienda per la coltivazione degli agrumi è di Ha 1,7045, con una produzione massima di Q.li 511 di limoni (che ha rappresentato il 28% degli agrumi venduti dall’azienda) e la quantità di prodotto venduto dal CO, come risultante dalle fatture degli anni 2015, 2016 e 2017 (Q.li 1.953,36 nel 2015, Q.li 876,81 nel 2016 e Q.li 2.206,24 nel 2017), è risultata di gran lunga superiore all’effettiva resa dei terreni messi a coltura dall’azienda.
Il Collegio di prime cure ha ritenuto sussistere tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativo-erariale, e cioè il danno patrimoniale economicamente valutabile arrecato alla pubblica amministrazione, la condotta, connotata da dolo e il nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso, in ragione di azioni caratterizzate dalla consapevolezza di porre in essere una condotta contra legem e di arrecare un danno all’Erario, consistente nell’indebita percezione di contributi pubblici in violazione delle prescrizioni del bando e del decreto di concessione del sostegno pubblico, con sviamento di detto sostegno dalla finalità posta a base del provvedimento concessorio.
4. Con appello notificato in data 17 giugno 2024 e depositato in data 17 luglio 2024, il signor LE RU, in qualità di titolare dell’azienda agricola omonima, ha impugnato la sentenza di primo grado per violazione di legge (artt. 2909 del c.c. e 324 del c.p.c.), per rilevanza e violazione del giudicato penale portato dalla sentenza del Tribunale di NO – Sezione penale n. 1264-2023, di assoluzione SENT. 16/2026
“perché il fatto non sussiste” in relazione agli artt. 651 e 654 del c.p.p. e comunque per rilevanza del suddetto giudicato quale fonte di prova qualificata dell’erroneità e infondatezza della pretesa erariale.
La difesa dell’appellante ha infatti evidenziato che in data 18 aprile 2023 si è concluso il processo penale a carico del signor CO, con il deposito della sentenza della Sezione penale del Tribunale di NO n. 1264/2023 (che costituisce giudicato esterno, e come tale rappresenta eccezione non soggetta ad alcuna preclusione per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito). Con tale pronuncia, nell’esaminare la questione della capacità produttiva dei terreni, è stata messa in luce la totale infondatezza e arbitrarietà della ricostruzione della Guardia di Finanza, affermando che “… gli esiti dell’istruttoria dibattimentale non consentono di giungere, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad un giudizio di colpevolezza dell’imputato, in ordine ai reati ascrittigli in rubrica. L’intera prospettazione accusatoria si fonda sulle informazioni rese dai proprietari dei terreni siti in ER ed BO (il cui esame non è stato richiesto dalla Procura),
dalle quali emergeva che, al momento della stipula dei relativi contratti di fitto rustico e di compravendita - intervenuta, rispettivamente, il 15.10.2015 ed il 23.06.2016 - sui terreni ceduti insistevano solo colture di foraggio; le piantagioni di agrumi venivano innestate circa un anno dopo, divenendo produttive a distanza di due anni dall’innesto. Anche la capacità produttività del terreno sito in AP integra elemento ricavato, pressoché esclusivamente, dalle dichiarazioni rese dal proprietario, MI …
Trattasi, a ben vedere, di dichiarazioni generiche rese da soggetti non particolarmente qualificati (non è stato accertato, ad esempio, se il MI SENT. 16/2026 fosse coltivatore diretto) relative ad apprezzamenti o valutazioni richiedenti specifiche conoscenze tecniche, e non rientranti nel notorio, che, al più, avrebbero dovuto costituire oggetto di specifica consulenza tecnica, attesa la pluralità e la variabilità nel tempo dei parametri che notoriamente incidono sulla potenzialità produttiva di un terreno, quali condizioni climatiche, sistemi di irrigazione, età delle piantagioni, tenuta delle medesime secondo tecniche agrarie corrette”.
Ha rappresentato che sulla medesima tematica della capacità produttiva dei terreni in uso al CO, anche nella sentenza n. 10422024, pronunciata dalla sezione n. 1^ della C.G.T. di primo grado di NO, che ha annullato l’avviso di accertamento per l’anno 2016, si afferma che “questo Collegio ritiene che il quadro probatorio indiziario non sia idoneo a comprovare la tesi dell’Ufficio e quindi a supportare la pretesa, non potendo considerare qualificate le presunzioni su cui è fondata la pretesa, in quanto prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza sia dall’art.
39, comma 1, lettera d) del dpr 600/73 in base al quale è stato emesso l’accertamento impugnato. In particolare, il quadro indiziario offerto dall’A.F.,
a fronte del quale è stata disconosciuta la natura agricola del reddito prodotto nel 2016 dalla ditta individuale LE CO con conseguente rideterminazione del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 50 del Tuir, non regge in considerazione: della totale assenza di elementi probatori che confortino l’ipotesi di acquisti effettuati da terzi (riscontri bancari o documentali), ma soprattutto che consentano di individuare i terzi in questione, salva la presunzione di scarsa produttività dei terreni condotti dal CO, fondata su generiche dichiarazioni di terzi e non confortata da soggetti professionali SENT. 16/2026 qualificati … l’accertamento delle quantità prodotte in proprio si fondava su dichiarazioni provenienti da soggetti non qualificati, che avrebbero richiesto di essere suffragati da una consulenza tecnica”.
L’appellante ha affermato che, in ragione di quanto premesso, le dichiarazioni degli ex proprietari dei terreni sono state private di qualsiasi rilevanza probatoria, con la conseguenza che è giuridicamente impossibile ritenere che il CO abbia dolosamente vanificato le finalità di pubblico interesse perseguite dal Piano di sviluppo Rurale attraverso un comportamento volto a far apparire solo formalmente la propria qualità d’imprenditore agricolo, a fronte di una situazione oggettiva in cui i terreni non erano per niente produttivi e i prodotti venduti non provenivano, prevalentemente, da quei terreni e che la ricostruzione della Guardia di Finanza è da ritenersi priva di ogni supporto probatorio.
Ha sostenuto che il giudicato penale di assoluzione del CO non può non avere efficacia vincolante nel processo per la responsabilità amministrativa che si estende all’accertamento dei medesimi fatti che hanno formato oggetto del relativo giudizio, intesi nella loro realtà fenomenica e oggettiva, quali la condotta, l’evento e il nesso di causalità materiale, e assunti a presupposto logico-giuridico della pronuncia penale. Pertanto, deve essere ritenuta preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciamento.
Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata in quanto, diversamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado al capo SENT. 16/2026 sub 4.2 (pagina 7 della sentenza impugnata), non sussistono gli elementi tipici della responsabilità amministrativa, in quanto esclusi del tutto dalla sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di NO. La sentenza penale di assoluzione ha confermato la qualità di imprenditore agricolo in capo al CO, diversamente dalla conclusione della sentenza impugnata al capo sub 4.1, e non corrisponde a realtà l’affermazione di cui a pagina 2 ove il Giudice di primo grado afferma che “la quantità di prodotti commercializzati non era compatibile con la resa produttiva dei terreni”.
5. Con memoria conclusionale depositata in data 12 giugno 2025, la Procura generale presso la Corte dei conti ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell’appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio.
Preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 194 c.g.c., della produzione della sentenza n. 1263/2023 del Tribunale di NO, la quale, emessa il 18 aprile 2023 e divenuta irrevocabile il 28 giugno 2023, avrebbe potuto e dovuto essere prodotta dal sig. CO, previa costituzione in giudizio, nel processo di primo grado. Ha affermato che la pronuncia non è, comunque, idonea a spiegare alcuna efficacia vincolante ai sensi dell’art. 652 c.p.p., in quanto concerne fatti diversi da quelli su cui si fonda la domanda di risarcimento del danno, avendo il Tribunale di NO assolto il signor CO dal delitto di
“dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” di cui all’art. 3 del d.lgs.
n. 74/2000, di cui era imputato per aver indicato nelle dichiarazioni dei redditi dal 2015 al 2017 elementi attivi per un ammontare inferiore a SENT. 16/2026 quello effettivo, evadendo in questo modo l’imposta.
Ha sottolineato che la decisione assolutoria dell’autorità giudiziaria ordinaria non può essere, sic et simpliciter, estesa all’ambito della responsabilità per danno erariale, in ragione della piena autonomia che la Corte dei conti mantiene nel valutare gli elementi probatori emersi dinanzi al diverso plesso giurisdizionale, dovendo il giudice penale assolvere l’imputato tutte le volte in cui non ravvisi la sua responsabilità “al di là di ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.),
laddove dinanzi alla Corte dei conti vige il criterio probatorio, di stampo civilistico, del “più probabile che non”.
Ha evidenziato che nella decisione del Tribunale si affronta un tema comune al presente giudizio, che è quello della effettiva natura agricola dell’attività imprenditoriale svolta negli anni 2015-2017 dal signor CO. Il giudice penale ha osservato che “gli esiti dell’istruttoria dibattimentale non consentono di giungere, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad un giudizio di colpevolezza dell’imputato”, e ha assolto l’imputato dal reato ascrittogli utilizzando la formula dubitativa di cui all’art. 530, comma 2, c.p.p. A tal proposito, nel prendere atto della tesi dell’accusa, per la quale l’unico terreno tra quelli nella disponibilità dell’imputato che avrebbe prodotto limoni nel periodo di riferimento sarebbe stato quello ubicato a AP (mentre gli altri fondi di BO e ER non avevano, pacificamente, prodotto tali frutti), il Tribunale ha osservato come, di contro, il signor CO risultasse aver condotto anche altro terreno con 2.000 piante di limoni, sito a NO RI e non considerato dall’accusa, sulla base di un contratto di comodato, come confermato SENT. 16/2026 in giudizio dal proprietario del terreno, dott. MI. Secondo il giudice penale, “aderendo all’ipotesi accusatoria, dalla conduzione delle 2000 piante di limoni, oggetto del comodato, erano astrattamente ricavabili circa 1000 quintali di agrumi (…), che, unitamente ai 400 quintali, ritenuti dagli stessi inquirenti pacificamente producibili sul terreno sito in AP, costituirebbero ben oltre il 50% della produzione venduta dal CO, negli anni in imputazione” (cfr. pag. 16 sentenza penale).
Ad avviso della Procura generale, ferma restando la superiore eccezione di inammissibilità della produzione della sentenza penale, anche volendone tenere in considerazione il contenuto ai fini del decidere, occorrerebbe ugualmente confermare l’affermazione di responsabilità espressa in prime cure, poiché, secondo quanto accertato dal giudice penale, il signor CO ha condotto il terreno di NO RI
“in nero”, ossia in forza di un contratto non “registrato, né indicato (…)
nelle dichiarazioni fiscali 2015, 2016 e 2017” (cfr. pag. 14 sentenza penale).
Tale circostanza appare determinante, in quanto, ai fini della partecipazione al bando per l’assegnazione del contributo pubblico, il possesso della qualità di imprenditore agricolo non poteva che essere ancorato a elementi e presupposti che implicassero il rispetto della normativa fiscale, e non poteva legittimamente avvalersi della qualità di imprenditore agricolo un soggetto che traeva la parte prevalente della produzione a tal fine necessaria da attività svolte in forza di un contratto non “registrato, né indicato (…) nelle dichiarazioni fiscali”.
Inoltre, il bando per la concessione del contributo per cui è causa poneva, quale requisito di ammissione, che i prodotti trasformati SENT. 16/2026 venduti dal richiedente fossero stati da lui coltivati in misura non inferiore ai due terzi, ossia al 67%.
Da ultimo, ha evidenziato che nessun elemento di novità emerge dalla sentenza tributaria prodotta dall’appellante, la quale ha, nella sostanza, fatto proprio l’esito del giudizio penale.
6. All’udienza del 3 luglio 2025, il Collegio, con ordinanza a verbale, ha disposto il differimento della trattazione del giudizio ai sensi dell’art. 196 c.g.c., fissando la nuova udienza al 4 dicembre 2025, con l’espressa avvertenza all’appellante che, in caso di mancata comparizione, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile.
7. All’udienza del 4 dicembre 2025, l’avvocato Nunziante si è riportato integralmente alle argomentazioni svolte negli scritti difensivi. Il P.M. ha richiamato il contenuto delle rassegnate conclusioni.
DIRITTO
1. Con articolato motivo di gravame il signor LE CO, in qualità di titolare dell’azienda agricola omonima, ha impugnato la sentenza di primo grado per violazione di legge, per rilevanza e violazione del giudicato penale portato dalla sentenza del Tribunale di NO – Sezione penale n. 1264-2023, di assoluzione “perché il fatto non sussiste” e comunque per rilevanza del suddetto giudicato quale fonte di prova qualificata dell’illegittimità e infondatezza della pretesa erariale, prospettando al Collegio un presunto contrasto di giudicati che porterebbe all’inevitabile riconoscimento della insussistenza di una ipotesi di responsabilità erariale in capo all’odierno appellante.
SENT. 16/2026 2. Deve essere previamente esaminata l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla Procura generale, ai sensi dell’art. 194 c.g.c., della produzione della sentenza n. 1263/2023 del Tribunale di NO, in quanto, essendo stata emessa il 18 aprile 2023 ed essendo divenuta irrevocabile il 28 giugno 2023, avrebbe potuto e dovuto essere prodotta dal sig. CO, previa costituzione in giudizio, nel processo di primo grado.
L’eccezione della Procura generale è fondata.
La disciplina in ordine alla proponibilità e alla produzione di nuovi documenti e nuove prove nel giudizio di appello è contenuta nell’art.
194 c.g.c., il quale dispone che “Nel giudizio d’appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
In relazione all’ambito di applicazione della detta disposizione la giurisprudenza contabile ha statuito che “allorquando la parte appellante non ha indicato alcun elemento che abbia impedito alla stessa di produrre in primo grado i documenti, l’eccezione del requirente va accolta e la produzione di nuovi documenti in fase di appello non è ammessa in giudizio” (Corte dei conti, Sez. II, sent. n. 305/2022 e giurisprudenza ivi citata).
Pertanto, ai sensi dell’art. 194 c.g.c. la produzione, per la prima volta in appello, della sentenza n. 1263/2023 del Tribunale di NO deve ritenersi inammissibile, in quanto detta sentenza è stata emessa il 18 aprile 2023, è divenuta irrevocabile in data 28 giugno 2023 e risulta depositata prima della conclusione del giudizio di responsabilità SENT. 16/2026 amministrativa di primo grado. Infatti, l’udienza e la camera di consiglio della Sezione giurisdizionale per la Campania relative al caso de quo si sono tenute in data 28 settembre 2023 e la sentenza n. 644/2023 della Sezione Campania è stata depositata in data 29 novembre 2023
(cfr., ex multis, Sez. III app., sent. n. 6 del 2024).
Inoltre, l’appellante non ha rappresentato alcuna motivazione in ordine alle ragioni che gli avrebbero impedito di produrre tale documentazione in primo grado, e non risulta, conseguentemente, fornita prova circa l’impossibilità di proporre o produrre la documentazione medesima nel primo grado del giudizio.
La produzione della sentenza n. 1263/2023 del Tribunale di NO deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.
3. In ogni caso, anche a voler ammettere siffatta produzione documentale, va senz’altro rilevato – a confutazione del gravame del sig. RU, fondamentalmente incentrato sulla preminenza delle risultanze sopravvenute del processo penale sulle statuizioni di condanna in sede contabile - che l’ingresso della menzionata sentenza penale nel corredo probatorio di questo giudicante non potrebbe assumere rilevanza ai fini della presente decisione, in quanto le statuizioni del giudice penale hanno a oggetto la differente valutazione della ricorrenza dei presupposti per la sussistenza del reato di
“dichiarazione fiscale fraudolenta”.
In merito, questo Collegio deve richiamare il generale principio di autonomia e separatezza del giudizio contabile rispetto a quello penale, in ragione del fatto che la decisione resa dal giudice in sede penale è SENT. 16/2026 basata su un diverso criterio di accertamento probatorio rispetto a quello utilizzato dal giudice contabile. Infatti, nel giudizio celebrato innanzi alla Corte dei conti trova applicazione la regola della preponderanza dell’evidenza (o del “più probabile che non”), certamente meno rigida di quella impiegabile in sede penale e identificata con la formula “oltre il ragionevole dubbio”.
Costituisce, invero, orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “in materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l’assoluzione dell’imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all’affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell’elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale“(Cass. sent. n.
8035 del 21/04/2016, in termini anche Cass. 30/08/2004, n. 17401; Cass.
30/10/2007, n. 22883; Cass. 11/02/2011, n. 3376; Cass., ord.,
13/11/2013, n. 25538: Cass. 15/5/2018, n. 11791).
Nel caso de quo il giudice penale ha assolto il signor CO dal reato contestatogli “perché il fatto non sussiste”, in ragione della circostanza che non poteva ritenersi indubitabilmente provato il ricorso, da parte dell’imputato, ad operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente, … o a mezzi ingannevoli idonei ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria.
Pertanto, nella fattispecie all’esame, la valutazione di scarsa robustezza del corredo documentale - avendo esplicito riguardo agli elementi caratterizzanti la fattispecie penale, che presuppone la violazione tipizzata di una norma, connotata da dolo o da colpa - non può che SENT. 16/2026 rimanere circoscritta a profili di stretta pertinenza di detta fattispecie, e non può automaticamente condizionare le autonome valutazioni che è chiamato a compiere il giudice contabile.
Analoghe considerazioni devono farsi con riferimento alle pronunce della Corte di Giustizia Tributaria, di annullamento degli avvisi di accertamento, fondate sostanzialmente sulla carenza del quadro probatorio relativamente alla prevalenza, sotto il profilo quantitativo e fiscale, degli acquisti effettuati da soggetti terzi.
Il motivo di gravame, pertanto, si rivela del tutto infondato.
4. Nel merito del presente giudizio di responsabilità amministrativocontabile, invero, assume rilevanza preminente a fini probatori l’esame della domanda di contributo presentata dal signor CO nel gennaio 2017, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014–2020, del Fascicolo aziendale dell’impresa agricola del signor CO, nonché la consistenza e ubicazione dei terreni, dei quali si dichiara la conduzione agricola, inseriti nella domanda presentata e nel fascicolo aziendale.
Dall’esame di detti atti emerge che il signor CO a) dichiarava di possedere, quale esercente dal 2 gennaio 2015 l’attività di impresa individuale agricola di coltivazione di agrumi, le condizioni di ammissibilità prescritte dal paragrafo 7 del bando di accesso alle misure di sostegno, tra cui, in particolare, l’iscrizione nei “registri C.C.I.A.A. sezione speciale aziende agricole codice A.TE.CO. 01” (attività con codice A. TE.CO. 1 23 00 Coltivazione di agrumi) e che “i prodotti trasformati e i prodotti venduti devono risultare inoltre per almeno due terzi SENT. 16/2026
(67%) di origine aziendale”;
b) dichiarava, nell’ambito di apposito fascicolo aziendale compilato e validato secondo le specifiche AGEA, la conduzione agricola di suoli di consistenza complessiva di Ha 07, Aa 97, Ca 87 (79.787 mq) ubicati in AP (condotti in fitto dal 02/12/2014), in BO (condotti in fitto dal 21/10/2016) e in ER (in proprietà);
c) riferiva il progetto d’investimento destinato principalmente alla realizzazione di un nuovo limoneto sul fondo ubicato in BO (loc.
“Angona”, censito al N.C.T. al foglio 26, p.lle n. 986, 989, 992, superficie complessiva di ca. 34.900 mq), mediante la preparazione del terreno, la messa a dimora delle piante di agrume e la realizzazione di un impianto ombreggiante; altro impianto ombreggiante era da realizzarsi al servizio dell’altro limoneto che dichiarava aver già messo a dimora nel novembre 2016 sui fondi ubicati in ER.
Risulta inoltre dagli atti di giudizio che le quantità di agrumi commercializzate negli anni 2015, 2016 e 2017 (come ricostruite dalle fatture di vendita) sono incompatibili con la loro provenienza, per oltre il 50%, dalla resa produttiva dei terreni messi a coltura nei rispettivi anni dall’azienda agricola del CO. Infatti, sino al novembre 2016, gli unici fondi coltivati ad agrumi erano quelli ubicati in AP, ove erano a dimora circa 800 piante di limoni, con una resa annuale stimabile in 300 quintali di prodotto e circa 100 piante di cedro
(impiantate tra fine 2014 e inizio 2015).
Si rammenta poi che nel giugno 2019 (a distanza di diversi mesi dall’avvio delle verifiche fiscali), il signor CO dichiarava di aver SENT. 16/2026 avuto la disponibilità, a titolo gratuito, dal 10 novembre 2014 al 30 giugno 2018, di altri fondi ubicati in NO RI (circa 5 ettari) per la coltivazione di limoni, allegando un contratto d’uso gratuito non registrato, senza, tuttavia, produrre alcuna documentazione amministrativo-contabile circa l’avvenuto trasporto dei prodotti asseritamente raccolti in NO RI.
La detenzione dei fondi ubicati in NO RI è stata posta a fondamento della propria decisione dal giudice penale, secondo il quale, poiché
“aderendo all’ipotesi accusatoria, dalla conduzione delle 2000 piante di limoni, oggetto del comodato, erano astrattamente ricavabili circa 1000 quintali di agrumi (…), che, unitamente ai 400 quintali, ritenuti dagli stessi inquirenti pacificamente producibili sul terreno sito in AP, costituirebbero ben oltre il 50% della produzione venduta dal CO, negli anni in imputazione”, …
non poteva ritenersi indubitabilmente provato il ricorso, da parte dell’imputato, ad operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente, … o a mezzi ingannevoli idonei ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria.
Il Tribunale ha, infatti, valorizzato che, anche se l’unico terreno tra quelli nella disponibilità dell’imputato che avrebbe prodotto limoni nel periodo di riferimento fosse stato quello ubicato a AP (mentre gli altri fondi di BO e ER non avevano, pacificamente, prodotto tali frutti), il signor CO risultava però aver condotto anche altro terreno con 2.000 piante di limoni, sito a NO RI e non considerato dall’accusa, sulla base di un contratto di comodato, come confermato in giudizio dal proprietario del terreno.
Reputa tuttavia questo Collegio che la detenzione di detto ultimo fondo SENT. 16/2026 e la produzione di agrumi ivi realizzata non siano idonee a escludere la responsabilità amministrativo-contabile a titolo di dolo dell’odierno appellante, in ragione dell’indebita percezione di contributi nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014–2020.
Invero, pacifica giurisprudenza di questa Corte definisce “priva di causa” qualunque forma di finanziamento pubblico che, per la condotta illecita, dolosa (come nella specie) o gravemente colposa, del beneficiario abbia comportato uno sviamento, anche solo parziale, del programma pubblico (Sez. II app., sent. n. 51/2025; id., sent. n.
279/2020).
Nel caso de quo, il bando del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014 –2020 per il conferimento di contributi pubblici volti al supporto per gli investimenti nelle aziende agricole (misura 4, sottomisura 4.1, tipologia 4.1.1) aveva l’obiettivo di migliorare le performance economiche del comparto agricolo (punto 2 del bando), nello specifico di “potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste“, e di “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”.
Il bando precisava, inoltre, che la tipologia d’intervento trova applicazione su tutto il territorio regionale (punto 3 “Ambito territoriale”).
SENT. 16/2026 Il punto 7 del bando indicava poi, quale condizione di ammissibilità per l’accesso al sostegno per un’impresa individuale, la sussistenza di due concomitanti requisiti, quello dell’iscrizione nella “sezione speciale imprenditore agricolo/coltivatore diretto”, e quello della prevalenza di origine aziendale dei prodotti trasformati e venduti dall’impresa, precisando che le informazioni aziendali sarebbero state desunte esclusivamente dal fascicolo aziendale validato.
Nello specifico, il signor CO, con domanda di sostegno n. 54250135123 del 19/01/2017, presentava un programma d’investimento, da completare entro 720 gg. dalla data della concessione degli aiuti finanziari pubblici, finalizzato alla realizzazione di un impianto serricolo di coltivazione di agrumi (limoneto) e di diverse opere di miglioramento fondiario, nonché all’acquisto di macchinari, attrezzature e altre dotazioni aziendali, per un valore complessivo di €. 236.671,69, cui si correlava la richiesta di un contributo finanziario pari al 70% delle spese ammissibili (e al 50%
delle spese generali), per complessivi €. 162.111,73, indicando, nell’ambito di apposito fascicolo aziendale compilato e validato secondo le specifiche AGEA, la conduzione agricola di suoli di consistenza complessiva di Ha 07, Aa 97, Ca 87 (79.787 mq) ubicati in AP, in BO e in ER (nell’ambito territoriale delle Regione Campania), e riferendo il progetto d’investimento principalmente alla realizzazione di un nuovo limoneto sul fondo ubicato in BO e sui fondi ubicati in ER.
In merito deve evidenziarsi che alcun riferimento ai fondi ubicati in SENT. 16/2026 NO RI è rinvenibile né nella domanda di sostegno del 19/01/2017, né nel fascicolo aziendale dell’impresa agricola del signor CO.
Dalle indagini della Guardia di Finanza emerge, invece, che il contratto di comodato non era registrato, che i fondi di NO RI risultano dichiarati ai fini fiscali dal legittimo proprietario (MI), titolare di propria azienda agricola, che NO RI si trova in Basilicata, ovvero fuori dall’ambito territoriale di cui alle previsioni del bando, che i terreni in questione erano gli unici intestati alla ditta del signor MI e che detta ditta aveva avuto un volume di affari in costante aumento dal 2014 (€ 27.884,72) al 2018 (€ 60.998,0).
Dal punto di vista della sussistenza di una responsabilità amministrativo contabile, la circostanza che dalla conduzione delle 2.000 piante site nel terreno di NO RI, oggetto del comodato, sia scaturita la produzione di circa 1.000 quintali di limoni, non può assumere alcuna rilevanza, considerato che il finanziamento pubblico all’esame è stato concesso con specifico riferimento a terreni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Campania, distintamente indicati nella domanda di aiuto e nel fascicolo aziendale, e per investimenti da effettuarsi su detti terreni, e che, ai sensi del bando, le informazioni aziendali dovevano essere desunte esclusivamente dal fascicolo aziendale validato.
Infatti, nel caso all’esame, la produzione derivante dalla coltivazione delle piante di limoni site in NO RI non può essere ritenuta di origine aziendale, ai sensi delle previsioni del bando, in quanto detto terreno non solo non era indicato nella domanda e nel fascicolo aziendale del SENT. 16/2026 signor CO, ma, essendo sito in Basilicata e non in Campania, non avrebbe comunque potuto essere preso in considerazione in sede di domanda di aiuto.
L’esame compiuto degli atti di causa, pertanto, consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura in primo grado, in ragione del mancato raggiungimento degli obiettivi in funzione dei quali era stato assegnato ed erogato il finanziamento pubblico.
Risulta evidente, infatti, che l’odierno appellante ha conseguito la concessione e la materiale erogazione di provvidenze finanziarie, violando le prescrizioni del bando e il decreto di concessione del sostegno pubblico, dichiarando la sussistenza delle prescritte condizioni di ammissibilità della domanda, che – viceversa - sono risultate nei fatti non sussistenti, in particolare con riguardo alla quantità minima del prodotto di provenienza aziendale oggetto di trasformazione e commercializzazione, e che, come affermato dal giudice di prima istanza, sussistono tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativo-erariale, e cioè il danno patrimoniale economicamente valutabile arrecato alla pubblica amministrazione, la condotta connotata da dolo, il nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso.
5. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, definendo il giudizio, rigetta l’appello proposto da LE CO, con conseguente integrale conferma dell’impugnata sentenza.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da SENT. 16/2026 dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.
Le spese di giudizio sono poste a carico dell’appellante e vanno liquidate nella misura di €_192,00 (CENTONOVANTADUE/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
L’Estensore Il Presidente Lucia d’OS IT ET f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 19 GENNAIO 2026 P. Il Dirigente Dott. Massimo Biagi f.to digitalmente Il Funzionario Preposto Lucia CO