Sentenza 27 gennaio 2016
Massime • 1
Il decreto penale di condanna deve essere notificato al difensore di fiducia, nominato successivamente all'emissione del decreto, ma prima che questo venga inoltrato per le notificazioni ai destinatari indicati dall'art. 463, comma terzo, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 460 - Requisiti del decreto di condannahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2016, n. 16023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16023 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2016 |
Testo completo
. 1 6023/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Consigliere - 329/2016- - Presidente - SENTENZA N. Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. FILIPPO CASA N. 12866/2015 - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT ID N. IL 18/08/1984 avverso l'ordinanza n. 128/2014 TRIBUNALE di TRANI, del 03/02/2015 RM sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. P. Fieriori, che be cricesto l'eccoglimento del місолю Udit i difensor Avv.; - 1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 3 febbraio 2015 il GIP del Tribunale di Trani ha respinto l'istanza proposta - in sede esecutiva da AN DE, tesa ad - evidenziare il vizio di notifica del decreto penale di condanna (divenuto formalmente irrevocabile per mancato esercizio della facoltà di opposizione) emesso il 27 maggio 2013 e notificato in data 8 ottobre 2013 al difensore di I ufficio. In fatto, il giudice della esecuzione precisa che : - il decreto è stato emesso il 27 maggio del 2013 ed in tale momento non vi era nomina di alcun difensore di fiducia;
- la nomina del difensore di fiducia risulta depositata in cancelleria solo in data 18 giugno 2013, prima della notifica del decreto ma dopo la sua emissione. Pertanto, si ritiene validamente operata la notifica al difensore di ufficio (in data 8 ottobre 2013) ed all'imputato (in data 16 ottobre 2013) con regolare formazione del titolo esecutivo.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione con personale sottoscrizione AN DE, deducendo erronea applicazione di legge, nullità e vizio di motivazione. Il ricorrente documenta l'avvenuto deposito in cancelleria con specifica indicazione del relativo procedimento della nomina difensiva fiduciaria in data RM 18 giugno 2013, antecedente alla richiesta di notifica del decreto inoltrata all' Ufficiale Giudiziario (avvenuta il 4 ottobre 2013, come da documentazione parimenti allegata). -Non poteva pertanto ad avviso del ricorrente provvedersi alla notifica del decreto penale di condanna al difensore di ufficio, stante la esistenza in atti della nomina fiduciaria in un momento di certo successivo alla emissione del decreto, ma al contempo antecedente all'inoltro degli atti per la notifica.
3. Il ricorso è fondato e va accolto. In tema di decreto penale di condanna (procedimento monitorio) particolare rilievo assumono le modalità di instaurazione del contraddittorio, posto che il decreto penale può essere in concreto il primo atto del procedimento penale portato a conoscenza del soggetto indagato (non dovendo essere preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis, come ribadito dalla Corte Costituzionale, pure a seguito delle questioni proposte sul tema, nelle decisioni n.32/2003 e successive) ed al contempo - ove non opposto - è atto idoneo a determinare il giudicato. Da ciò deriva la necessità di particolare cautela interpretativa circa i contenuti delle norme tese a regolamentare le facoltà difensive (conoscenza del decreto, diritto di provvedere alla nomina del difensore di fiducia, condizioni per l'esercizio orientato della facoltà di opposizione) posto che la stessa legittimazione costituzionale del rito speciale si poggia sulla effettività e pienezza della facoltà di proporre opposizione, come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella nota decisione n. 8 dell'anno 2003. Da ciò deriva che se da un lato la previsione di cui all'art. 460 co.3 cod.proc.pen. in tema di identificazione dei destinatari della notifica del decreto risulta - in prima approssimazione - rispettata mediante l'ordine di notifica al difensore di ufficio (lì dove all'atto della emissione del decreto non risulti la nomina di un difensore di fiducia) al contempo l'avvenuto esercizio della facoltà di nominare un difensore di fiducia (soggetto peraltro legittimato a proporre opposizione) determina lì dove la notifica non sia stata concretamente inoltrata dall'ufficio procedente l'insorgenza dell'obbligo di notificare il decreto a tale soggetto- (difensore di fiducia) in luogo del difensore di ufficio. Come è stato evidenziato, in via generale, da Sez. III n. 5096 del 10.10.2013( rv 258839) il momento che rileva al fine di individuare il soggetto legittimato a R ricevere la notifica dell'atto è quello in cui si «dispone l'inoltro» del medesimo (in motivazione si precisa che tale momento non necessariamente coincide con quello di emissione dell'atto, dovendosi far riferimento al momento in cui l'atto viene materialmente inviato per la notificazione). Lì dove si verifichi, pertanto, come nel caso in esame, un consistente ritardo tra l'emissione del decreto penale e il materiale inoltro dell'atto per la notifica (qui a fronte di una emissione del decreto avvenuta il 27 maggio l'atto risulta trasmesso per la notifica agli ufficiali giudiziari il 4 ottobre) è da ritenersi dovuta la notifica al difensore di fiducia nominato in tale intervallo temporale (nel caso in esame vi è prova della nomina depositata in data 18 giugno 2013). L'omissione appare pertanto rilevante, posto che pacificamente - l'omessa notifica ad uno dei soggetti legittimati comporta la non esecutività del decreto penale. Va pertanto disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per i provvedimenti conseguenti.
P.Q.M.
M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani. Così deciso il 27 gennaio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Maria Cristinal Siotto Rico. DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 APR 2016 IL CANCELLIERE EF IE