Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 868
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di ricettazione

    Il motivo di ricorso è inammissibile perché formulato per la prima volta in sede di legittimità, in violazione della catena devolutiva. Inoltre, la Corte d'appello ha ritenuto provata l'origine furtiva dei beni e la loro riconducibilità alle denunce di furto.

  • Altro
    Bis in idem rispetto a precedente sentenza per lo stesso fatto

    La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato di oltraggio perché il fatto non sussiste, in quanto la condotta oltraggiosa non è stata posta in essere in presenza di più persone estranee alla pubblica amministrazione, come richiesto dall'art. 341 bis cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 868
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 868
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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