CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - PIERO MESSINI D'AGOSTINI RI DA LI AN ON - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: DO FE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Florit;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al secondo motivo di ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli, ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato l’imputato per i reati di ricettazione di materiale vario nonché di oltraggio a pubblici ufficiali.
2. Il ricorso deduce i seguenti motivi:
2.1 Violazione di legge nonché omessa motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione all’art. 648 cod. pen. in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
2.2 Violazione di legge nonché vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione al capo 2 di imputazione (oltraggio a pubblico ufficiale) per mancato riconoscimento del bis in idem rispetto a precedente sentenza per lo stesso fatto, già giudicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. Il primo motivo non è consentito, ciò che comporta l’inammissibilità, in parte qua, del ricorso, mentre il secondo conduce al parziale accoglimento dell’impugnazione, con conseguente annullamento della sentenza e rinvio al giudice per la rideterminazione della pena.
2. Il primo motivo, oltre ad essere manifestamente infondato, non è consentito, perché formulato per la prima volta in questa sede, in violazione della catena devolutiva imposta dal disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Infatti, abbandonata ogni questione attinente alla riferibilità del materiale sequestrato all'imputato ed alla materialità della Penale Sent. Sez. 2 Num. 868 Anno 2026 Presidente: VE NA Relatore: OR FR Data Udienza: 19/11/2025 condotta, temi che avevano costituito oggetto di contestazione in grado di appello, il ricorso ora contesta, esclusivamente e per la prima volta, l'affermazione della origine illecita dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, in assenza di prova dell'identità tra gli stessi e quelli oggetto di denuncia da parte di SE TO e AS IS. La tesi, quindi, costituisce un novum, non consentito in questa sede: la mancata formulazione del tema nella fase processuale anteriore, lo rende inammissibile innanzi alla Corte di cassazione, per violazione della catena devolutiva, dovendo trovare applicazione la regola del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631). In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato: come risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado e, addirittura, dal motivo di appello – a contraddire quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso per cassazione -, non vi è alcun dubbio sulla origine furtiva dei beni e sulla riconducibilità degli stessi alle denunce di furto sporte da SE TO e da AS IS, avendoli costoro riconosciuti ed ottenuti in restituzione.
3. Quanto al reato di oltraggio, ancor prima della questione di bis in idem, si pone quella sulla sussistenza stessa del reato. Infatti, per come contestato e per come accertato dalle due sentenze di merito, con valutazione del fatto che non si vuole e non si può porre in discussione in questa sede, l’azione oltraggiosa è stata posta in essere al cospetto dei soli rappresentanti delle forze dell’ordine intervenuti, AL e EN, che hanno condotto l’intervento sul veicolo dell’imputato. Non è stata pertanto integrata la condotta prevista dall’art. 341 bis cod. pen. che punisce “chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni”. Come ha infatti chiarito la giurisprudenza di questa Corte in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999 – 01). Mancando nel caso specifico persone, così come ora definite, che abbiano assistito all’offesa, il reato non sussiste.
4. L’insussistenza del reato, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato di oltraggio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli ai fini della determinazione della pena, operazione che non può essere condotta da questa Corte di legittimità, per limiti ordinamentali, implicando valutazioni discrezionali assegnate al giudice di merito. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con definitività dell’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen..
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di oltraggio perchè il fatto 2 non sussiste e con rinvio per la determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione. Così è deciso, 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FR OR NA VE 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Florit;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al secondo motivo di ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli, ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato l’imputato per i reati di ricettazione di materiale vario nonché di oltraggio a pubblici ufficiali.
2. Il ricorso deduce i seguenti motivi:
2.1 Violazione di legge nonché omessa motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione all’art. 648 cod. pen. in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
2.2 Violazione di legge nonché vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione al capo 2 di imputazione (oltraggio a pubblico ufficiale) per mancato riconoscimento del bis in idem rispetto a precedente sentenza per lo stesso fatto, già giudicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. Il primo motivo non è consentito, ciò che comporta l’inammissibilità, in parte qua, del ricorso, mentre il secondo conduce al parziale accoglimento dell’impugnazione, con conseguente annullamento della sentenza e rinvio al giudice per la rideterminazione della pena.
2. Il primo motivo, oltre ad essere manifestamente infondato, non è consentito, perché formulato per la prima volta in questa sede, in violazione della catena devolutiva imposta dal disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Infatti, abbandonata ogni questione attinente alla riferibilità del materiale sequestrato all'imputato ed alla materialità della Penale Sent. Sez. 2 Num. 868 Anno 2026 Presidente: VE NA Relatore: OR FR Data Udienza: 19/11/2025 condotta, temi che avevano costituito oggetto di contestazione in grado di appello, il ricorso ora contesta, esclusivamente e per la prima volta, l'affermazione della origine illecita dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, in assenza di prova dell'identità tra gli stessi e quelli oggetto di denuncia da parte di SE TO e AS IS. La tesi, quindi, costituisce un novum, non consentito in questa sede: la mancata formulazione del tema nella fase processuale anteriore, lo rende inammissibile innanzi alla Corte di cassazione, per violazione della catena devolutiva, dovendo trovare applicazione la regola del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631). In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato: come risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado e, addirittura, dal motivo di appello – a contraddire quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso per cassazione -, non vi è alcun dubbio sulla origine furtiva dei beni e sulla riconducibilità degli stessi alle denunce di furto sporte da SE TO e da AS IS, avendoli costoro riconosciuti ed ottenuti in restituzione.
3. Quanto al reato di oltraggio, ancor prima della questione di bis in idem, si pone quella sulla sussistenza stessa del reato. Infatti, per come contestato e per come accertato dalle due sentenze di merito, con valutazione del fatto che non si vuole e non si può porre in discussione in questa sede, l’azione oltraggiosa è stata posta in essere al cospetto dei soli rappresentanti delle forze dell’ordine intervenuti, AL e EN, che hanno condotto l’intervento sul veicolo dell’imputato. Non è stata pertanto integrata la condotta prevista dall’art. 341 bis cod. pen. che punisce “chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni”. Come ha infatti chiarito la giurisprudenza di questa Corte in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999 – 01). Mancando nel caso specifico persone, così come ora definite, che abbiano assistito all’offesa, il reato non sussiste.
4. L’insussistenza del reato, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato di oltraggio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli ai fini della determinazione della pena, operazione che non può essere condotta da questa Corte di legittimità, per limiti ordinamentali, implicando valutazioni discrezionali assegnate al giudice di merito. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con definitività dell’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen..
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di oltraggio perchè il fatto 2 non sussiste e con rinvio per la determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione. Così è deciso, 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FR OR NA VE 3