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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 10456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10456 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Sezione II lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 47678 dell'anno 2024, vertente
TRA
e , rappresentate e difese anche Parte_1 Parte_2 disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, e Fabio Ganci, giusta delega in calce al ricorso;
Ricorrente E
Controparte_1
[...]
Resistente contumace
Oggetto: accertamento diritto alla c.d. Carta elettronica di aggiornamento
Con ricorso depositato il 27/12/2024 e ritualmente notificato il 22 gennaio 2025, le parti ricorrenti in epigrafe indicate, sulla premessa di aver lavorato con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno, in Roma presso gli Istituto scolastici ivi indicati, con mansioni identiche a quelle di docenti assunti a tempo indeterminato negli anni scolastici dal 2019/2020 all'anno 2024/2025 la e nell'anno scolastico Pt_1
2021/2022 la , di non aver tuttavia ricevuto, diversamente dai docenti di Pt_2 ruolo, la carta elettronica finalizzata all'aggiornamento ed alla formazione professionale, ha chiesto al Tribunale sez. Lavoro di disapplicare l'art. 2 del D.P.C.M. del n. 32313 /2015 e di condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, in loro favore oltre accessori di legge. Hanno prodotto contratti di lavoro ( doc. 1 e 1.1. fascicolo di parte) che così prevedono:
Parte_3
2019/2020, contratto dal 16.09.2021 al 30.06.2022, per n. 18 ore di servizio
[...] settimanali, presso Liceo Classico annesso Convitto Nazionale “V. Emanuele II” di Roma (RM) RMPC280001;
- a.s. 2020/2021, contratto dal 21.10.2020 al 31.08.2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso Liceo Classico annesso Convitto Nazionale “V. Emanuele II” di Roma (RM) RMPC280001;
- a.s. 2021/2022, contratto dal 07.09.2021 al 30.06.2022, per n. 10 ore di servizio settimanali presso Liceo Classico annesso Convitto Nazionale “V. Emanuele II” di Roma (RM) RMPC280001; contratto dal 07.10.2021 al 30.06.2022, per n. 8 ore di servizio settimanali presso Liceo Classico annesso Convitto Nazionale “V. Emanuele II” di Roma (RM) RMPC280001
- a.s. 2022/2023, contratto dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 18 ore di servizio settimanali presso Liceo Classico annesso Convitto Nazionale “V. Emanuele II” di Roma (RM) RMPC280001;
- a.s. 2024/2025, contratto dal 16.09.2024 al 30.06.2025, per n. 18 ore di servizio settimanali presso Liceo Classico annesso Convitto Nazionale “V. Emanuele II” di Roma;
Parte_2
- a.s. 2021/2022, con contratto dal 11.10.2021 al 30.06.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Pistelli” di Roma (RM) C.F._1
Hanno allegato al riguardo che, con Legge numero 107 del 13 luglio 2015, all'articolo 1 comma 121, era stata prevista l'introduzione di una carta elettronica per l' aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche e che l'articolo 2 del DPCM del 23 Febbraio 2015, nel disciplinare le modalità di assegnazione ed utilizzo della carta elettronica ha così disposto: “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta che è nominativa personale e non trasferibile”; l'articolo 3 comma 1 del successivo DPCM 28 novembre 2016 nel sostituire il precedente, ha previsto che : “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 Aprile numero 297 e successive modifiche, i docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Hanno altresì richiamato le motivazioni contenute nell'Ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte del Lussemburgo ( all.4 fascicolo di parte) e la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 che aveva ritenuto che “l'aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti di ruolo e non, poiché per gli strumenti, le risorse e le opportunità che garantiscono la formazione in servizio, non vi può essere una disparità di trattamento tra il personale di ruolo e non di ruolo”. In particolare il Consiglio di Stato con la predetta pronuncia aveva precisato che tale sistema formativo appare collidere con i precetti costituzionali degli articoli 3, 35 e 97, sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancora di più, per la lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che, sia tutto il personale docente a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti...” mentre “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente la quale, tuttavia, resta programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla ”. Hanno infine dedotto la disapplicazione dell'art. 15 del DL. n. 69/23, che limita la fruizione ai soli docenti titolari di contratti a termine fino al 31 agosto, perché perpetua la discriminazione subita in assenza di ragioni oggettive che giustificano il diverso trattamento previsto per l'anno 2023/2024 per i soli docenti assunti con contratto a tempo determinano fino al 31 agosto 2024.
Parte resistente è rimasta contumace a seguito di notifica del ricorso il 22 gennaio 2025 e di tanto occorre dare atto.
Depositate note scritte di trattazione dalle parti ricorrenti, la causa è stata quindi trattenuta in decisione e definita con deposito di sentenza in via telematica.
Al fine di decidere la presente controversia si premette l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
In argomento è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza del 27 ottobre 2023 n. 29961 ( doc. 5 fascicolo di parte ) si è così espressa “ La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”
Si osserva inoltre che il nuovo disposto normativo, di cui all'art. 15 DL 69/2023, come convertito nella LEGGE 10 agosto 2023, n. 103, risulta perpetuare la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70, principio richiamato nella pronunzia della Corte di Cassazione intervenuta in materia per gli anni anteriori all'anno scolastico 2023/2024, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino il mancato riconoscimento anche per l'anno 2023/2024 del beneficio richiesto per i docenti assunti in detto anno con contratto a termine fino al 30 giugno 2024.
L'Amministrazione convenuta deve, conseguentemente, essere condannata ad accreditare sulle carte di aggiornamento elettroniche delle parti ricorrenti l'importo di euro 500 l'anno per ciascun anno scolastico indicato in dispositivo, oltre accessori.
In relazione alle spese di lite, si osserva che le stesse sono poste a carico della parte resistente in ragione della soccombenza, come in dispositivo, con distrazione ai difensori antistatari, alla luce del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività processuale svolta, in applicazione del DM 147/22.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti ricorrenti in epigrafe, con ricorso depositato il 27/12/2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1.Accoglie le domande proposte e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente: - ad usufruire del beneficio economico di € 2.500,00 Parte_1 sulla Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, con disapplicazione dell'art. 15 Dl.69/2023, convertito in Legge n. 103/23 ;
2. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del Parte_2 beneficio economico di € 500,00 sulla Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, per l' anno scolastico 2021/2022
3. Condanna il ad accreditare sulle carte Controparte_1 elettroniche delle parti ricorrenti le somme sopra indicate, oltre alla maggior somma tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
4. Condanna parte resistente a rifondere alle parti ricorrenti le spese di lite che liquida in euro 1339,00, oltre 15% per spese generali, iva e cpa con distrazione ai difensori antistatari.
Roma, 20/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
(La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).