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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2322/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Valentino Torio - Via Matteotti, 13 84010 San Valentino Torio SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Area Srl Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 24285961 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 24285961 TARI 2015
contro
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Area Srl
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1778 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1779 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5946/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'intimazione di pagamento n. 24285961 ex art. 50, DPR n. 602/1973, notificata in data 20.02.2025, contenente la pretesa di pagamento di € 3.798,33 per l'omesso versamento della TARI
2014 e 2015 di cui aI seguenti: 1) avviso di accertamento n. pratica 1778_A asseritamente notificato in data
22.10.2019 di € 1.629,05; 2) avviso di accertamento n. pratica 1779_A asseritamente notificato in data
22.10.2019 di € 1.588,58. Deduce il difetto di legittimazione passiva, la carenza di potere del concessionario,
l'omessa notifica degli atti presupposti e la carenza di motivazione.
Si costituisce Area srl che contesta tutte le avverse deduzioni, depositando documentazione che attesta sia la propria legittimazione e sia la regolare notifica degli atti prodromici, chiedendo dichiararsi la definitività della pretesa tributaria e il rigetto del ricorso, spese vinte.
Risultano agli atti memorie illustrative del contribuente con le quali ribadisce l'omessa notifica degli atti presupposti ed eccepisce la omessa notfica dell'invito al contraddittorio.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
In primo luogo, rispetto alla asserita carenza di legittimazione passiva del contribuente per non essere egli residente nell'immobile gravato nel Comune di Valentino Torio, ma nel Comune di Pagani, alla
Indirizzo_1 , nulla viene provato, dovendosi quindi ritenere legittimo l'atto impugnato in mancanza di qualsivoglia elemento che consenta alla Corte di valutare la sussistenza di motivi di esenzione dal tributo, totali o parziali. Sempre preliminarmente, la Corte osserva che risulta provata in atti la legittimazione del concessionario che ha depositato il certificato di iscrizione all' albo e l'affidamento dell'incarico, peraltro di natura pubblica e facilmente reperibili e consultabili, anche on line, per effetto della normativa in materia di affidamenti, contratti ed appalti della Pubblica Amministrazione.
Tanto premesso, dalla documentazione depositata agli atti, risulta la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici e, circostanza dirimente ai fini della odierna decisione, la regolare notifica del preavviso di fermo n. 327473, notificato in data 20/01/2023.
Al riguardo, in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” per cui
“per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento” (Cass. Ord. n. 23346/2024). Tale orientamento origina dalla adeguata interpretazione dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92 in base al quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto,
l'impugnativa è definitivamente preclusa, assicurando in tal modo un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato. In definitiva, in base a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il processo esecutivo viene a configurarsi non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”, ovvero da una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (cfr: Cass. n 2024/1994; n. 11251/1996; n. 4350/1997; n. 724/1998, n.
1302/1999, n. 4475/1999, n. 4584/1999, n. 7026/1999; n. 14821/2000, n. 190/2001; n. 1308/2002). La autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, derivandone come conseguenza che qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
Nel caso in esame, risulta incontroverso che, al di la della regolare notifica degli avvisi di accertamento impugnati in uno alla intimazione di pagamento n. 24285961, è stata regolarmente notificato al ricorrente il preavviso di fermo n. 327473, notificato in data 20/01/2023, mai opposti. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Ne consegue che, essendo la notifica dell'atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cass. Ord. n. 9219/2018; Cass. Ord. n. 3743/2020).
Del tutto infondata risulta l'eccezione di difetto di motivazione degli atti impugnati, essendo necessaria e sufficiente la sola indicazione per relationem degli atti pregressi e sui quali si fonda il credito senza onere di allegazione alcuno. Nel caso di specie, oltre all'indicazione del soggetto creditore e di quello debitore, della tipologia di tributo vi è specifica indicazione degli atti prodromici individuato per numero, per data di emissione, per data di notifica, per importo. Ad ogni modo, gli avvisi di acceraemntoprodromici, regolarmente notificati, sono perfettaemnte motivati con indicazione degli immobili gravati, planimetrie, mq. in pratica di tutti gli elementi che consentono al contribuente la piena comprensione degli elementi su cui si fonda la pretesa tributaria.
Infine, non risulta ammissibile il motivo di doglianza relativo alla asserita violazione del contraddittorio, in quanto formulato solo con memorie illustrative ex art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992, e pertanto in violazione del divieto di nova, in quanto, come noto, le memorie illustrative (depositate entro 10 giorni liberi dall'udienza) servono esclusivaemnte per argomentare le tesi già presentate, non per introdurre nuovi documenti o nuovi motivi di illegittimità (salvo eccezioni specifiche e poteri ufficiosi del giudice), consolidando il "thema probandum" (l'oggetto della prova) agli atti introduttivi (ricorso, comparsa di costituzione).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1.000,00, oltre oneri, con attribuzione al difensore antistatario.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2322/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Valentino Torio - Via Matteotti, 13 84010 San Valentino Torio SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Area Srl Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 24285961 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 24285961 TARI 2015
contro
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Area Srl
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1778 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1779 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5946/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'intimazione di pagamento n. 24285961 ex art. 50, DPR n. 602/1973, notificata in data 20.02.2025, contenente la pretesa di pagamento di € 3.798,33 per l'omesso versamento della TARI
2014 e 2015 di cui aI seguenti: 1) avviso di accertamento n. pratica 1778_A asseritamente notificato in data
22.10.2019 di € 1.629,05; 2) avviso di accertamento n. pratica 1779_A asseritamente notificato in data
22.10.2019 di € 1.588,58. Deduce il difetto di legittimazione passiva, la carenza di potere del concessionario,
l'omessa notifica degli atti presupposti e la carenza di motivazione.
Si costituisce Area srl che contesta tutte le avverse deduzioni, depositando documentazione che attesta sia la propria legittimazione e sia la regolare notifica degli atti prodromici, chiedendo dichiararsi la definitività della pretesa tributaria e il rigetto del ricorso, spese vinte.
Risultano agli atti memorie illustrative del contribuente con le quali ribadisce l'omessa notifica degli atti presupposti ed eccepisce la omessa notfica dell'invito al contraddittorio.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
In primo luogo, rispetto alla asserita carenza di legittimazione passiva del contribuente per non essere egli residente nell'immobile gravato nel Comune di Valentino Torio, ma nel Comune di Pagani, alla
Indirizzo_1 , nulla viene provato, dovendosi quindi ritenere legittimo l'atto impugnato in mancanza di qualsivoglia elemento che consenta alla Corte di valutare la sussistenza di motivi di esenzione dal tributo, totali o parziali. Sempre preliminarmente, la Corte osserva che risulta provata in atti la legittimazione del concessionario che ha depositato il certificato di iscrizione all' albo e l'affidamento dell'incarico, peraltro di natura pubblica e facilmente reperibili e consultabili, anche on line, per effetto della normativa in materia di affidamenti, contratti ed appalti della Pubblica Amministrazione.
Tanto premesso, dalla documentazione depositata agli atti, risulta la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici e, circostanza dirimente ai fini della odierna decisione, la regolare notifica del preavviso di fermo n. 327473, notificato in data 20/01/2023.
Al riguardo, in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” per cui
“per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento” (Cass. Ord. n. 23346/2024). Tale orientamento origina dalla adeguata interpretazione dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92 in base al quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto,
l'impugnativa è definitivamente preclusa, assicurando in tal modo un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato. In definitiva, in base a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il processo esecutivo viene a configurarsi non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”, ovvero da una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (cfr: Cass. n 2024/1994; n. 11251/1996; n. 4350/1997; n. 724/1998, n.
1302/1999, n. 4475/1999, n. 4584/1999, n. 7026/1999; n. 14821/2000, n. 190/2001; n. 1308/2002). La autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, derivandone come conseguenza che qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
Nel caso in esame, risulta incontroverso che, al di la della regolare notifica degli avvisi di accertamento impugnati in uno alla intimazione di pagamento n. 24285961, è stata regolarmente notificato al ricorrente il preavviso di fermo n. 327473, notificato in data 20/01/2023, mai opposti. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Ne consegue che, essendo la notifica dell'atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cass. Ord. n. 9219/2018; Cass. Ord. n. 3743/2020).
Del tutto infondata risulta l'eccezione di difetto di motivazione degli atti impugnati, essendo necessaria e sufficiente la sola indicazione per relationem degli atti pregressi e sui quali si fonda il credito senza onere di allegazione alcuno. Nel caso di specie, oltre all'indicazione del soggetto creditore e di quello debitore, della tipologia di tributo vi è specifica indicazione degli atti prodromici individuato per numero, per data di emissione, per data di notifica, per importo. Ad ogni modo, gli avvisi di acceraemntoprodromici, regolarmente notificati, sono perfettaemnte motivati con indicazione degli immobili gravati, planimetrie, mq. in pratica di tutti gli elementi che consentono al contribuente la piena comprensione degli elementi su cui si fonda la pretesa tributaria.
Infine, non risulta ammissibile il motivo di doglianza relativo alla asserita violazione del contraddittorio, in quanto formulato solo con memorie illustrative ex art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992, e pertanto in violazione del divieto di nova, in quanto, come noto, le memorie illustrative (depositate entro 10 giorni liberi dall'udienza) servono esclusivaemnte per argomentare le tesi già presentate, non per introdurre nuovi documenti o nuovi motivi di illegittimità (salvo eccezioni specifiche e poteri ufficiosi del giudice), consolidando il "thema probandum" (l'oggetto della prova) agli atti introduttivi (ricorso, comparsa di costituzione).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1.000,00, oltre oneri, con attribuzione al difensore antistatario.