Art. 2.
Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge il provveditore alle Opere pubbliche per la Basilicata, in relazione alle somme autorizzate dalla legge medesima, provvedera' a compilare un programma integrativo delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti previsti dalle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 1 della citata legge 17 maggio 1952, n. 619 .
Il programma di cui al precedente comma deve contenere una nuova indicazione degli ambienti inabitabili e dei loro occupanti, quella degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione e l'ordine da seguire per lo sgombero degli ambienti inabitabili. Tali indicazioni sostituiranno quelle contenute nel programma compilato ai sensi dell' art. 1 della legge 17 maggio 1952, n. 619 .
Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge il provveditore alle Opere pubbliche per la Basilicata, in relazione alle somme autorizzate dalla legge medesima, provvedera' a compilare un programma integrativo delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti previsti dalle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 1 della citata legge 17 maggio 1952, n. 619 .
Il programma di cui al precedente comma deve contenere una nuova indicazione degli ambienti inabitabili e dei loro occupanti, quella degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione e l'ordine da seguire per lo sgombero degli ambienti inabitabili. Tali indicazioni sostituiranno quelle contenute nel programma compilato ai sensi dell' art. 1 della legge 17 maggio 1952, n. 619 .