Versione
29 aprile 1958
29 aprile 1958
Art. 2.
Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge il provveditore alle Opere pubbliche per la Basilicata, in relazione alle somme autorizzate dalla legge medesima, provvedera' a compilare un programma integrativo delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti previsti dalle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 1 della citata legge 17 maggio 1952, n. 619 .
Il programma di cui al precedente comma deve contenere una nuova indicazione degli ambienti inabitabili e dei loro occupanti, quella degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione e l'ordine da seguire per lo sgombero degli ambienti inabitabili. Tali indicazioni sostituiranno quelle contenute nel programma compilato ai sensi dell' art. 1 della legge 17 maggio 1952, n. 619 .
Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge il provveditore alle Opere pubbliche per la Basilicata, in relazione alle somme autorizzate dalla legge medesima, provvedera' a compilare un programma integrativo delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti previsti dalle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 1 della citata legge 17 maggio 1952, n. 619 .
Il programma di cui al precedente comma deve contenere una nuova indicazione degli ambienti inabitabili e dei loro occupanti, quella degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione e l'ordine da seguire per lo sgombero degli ambienti inabitabili. Tali indicazioni sostituiranno quelle contenute nel programma compilato ai sensi dell' art. 1 della legge 17 maggio 1952, n. 619 .