Art. 2. ((Il contributo di cui all'articolo precedente puo' essere concesso anche per le opere che siano state iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che sia stata presentata regolare domanda, ai sensi della legge 4 agosto 1955, numero 691, e relative convenzioni e che, per tali opere, il richiedente non abbia gia' beneficiato ne' intenda piu' beneficiare delle provvidenze previste dalla citata legge o da altri provvedimenti dello Stato o delle Regioni, compresi i mutui di favore accordati con anticipazioni dalla Cassa per il Mezzogiorno)) ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 1 giugno 1966, n. 422 ha disposto (con l'art. 8) che le modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68 .
Articolo 2 della Legge 15 febbraio 1962, n. 68
Articolo 1Articolo 3
- Legge 15 febbraio 1962, n. 68
Articolo 2 della Legge 15 febbraio 1962, n. 68
Versione
22 marzo 1962
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Versione
8 luglio 1966
8 luglio 1966
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