Sentenza 20 maggio 2003
Massime • 2
Ove in un giudizio instaurato davanti al commissario per la liquidazione degli usi civici, tra un comune e un privato, relativo alla
La giurisdizione dei commissari per la liquidazione degli usi civici ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari stessi. In tale ambito, l'azione di rivendica è consentita solo per recuperare i terreni e il pieno e pacifico godimento degli usi civici da parte della collettività beneficiaria, non anche ai privati (o alla Pubblica amministrazione, che agisca
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FATTI DI CAUSA 1. C. Francesco, C. Sebastiano e C. Salvatore convennero in giudizio il Comune di Francofonte, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto di proprietà su un terreno di mq. 22 sito nell'abitato del convenuto Comune, posto a confine con la via Bolzano, da essi acquistato in forza dell'eredità del defunto C. Giovanni e comunque per usucapione, e che fosse dichiarato che tale terreno non faceva parte delle strade comunali. Il Comune di Francofonte, resistendo alla domanda attorea, dedusse l'appartenenza del terreno oggetto del giudizio al demanio stradale comunale ed eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2003, n. 7894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7894 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente di Sez.
ff. di Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 25018/01 proposto da:
COMUNE di BARBARANO ROMANO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Poma n. 2, presso lo studio del Prof. Avv. Paolo Saitta che lo difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
CH IL e CH PP.
- intimati -
per la cassazione della sentenza del Commissario agli usi civici per CA, ZI ed MB n. 17/01 del 30.06.2001/02.07.2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.03.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Paolo Saitta.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, assorbito il secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio insorto tra il Comune di Barbarano Romano e i germani FI e IU HI, in ordine all'accertamento della natura giuridica (qualitas soli) delle terre, distinte nel locale catasto al f. 3, part.lle 59, 60 e 108 (oggetto di affrancazione in altro giudizio), facenti parte di un vasto compendio di aree agricole denominato "Tenuta della Macchia Cesata", appartenente al demanio collettivo, era accertato che tali terre non ricadevano sotto il regime del "demanio civico", ma appartenevano al patrimonio disponibile dell'ente.
Sulle conclusioni congiunte delle parti di inesistenza di ogni uso civico sulle predette terre, il Commissario agli usi civici per CA, ZI e MB (in seguito solo Commissario), con la sentenza (n. 17/00 del 21 giugno 2001) ora impugnata, dichiarava che "le terre rivendicate da HI FI e HI IU, site in Comune di Barbarano, e contraddistinte al catasto terreni di Barbarano al f. 3, partt. 59, 60 e 108, appartengono ai primi in privata proprietà".
Si legge in tale sentenza che, in base alla legislazione attualmente vigente, le terre sono concesse dall'Ente Agrario ai privati cittadini in forme esclusivamente amministrative, e rimangono nel suo dominio eminente fino a quando, accertata l'esistenza delle previste migliorie, la concessione di tipo enfiteutico non venga trasformata in enfiteusi civilistica e dal quel dominio eminente affrancata.
Nel caso di specie, non essendo stato provato che non erano state realizzate le migliorie, il concessionario ben poteva, come in effetti avvenuto, usucapire la piena proprietà del fondo, ormai deprivato di ogni potenziale valenza collettiva. Pertanto, sussistendo l'intervenuta usucapione quale titolo originario di acquisto del dominio iure privatorum, le terre erano di proprietà privata dei HI.
Avverso tale sentenza il Comune di Barbarano ha proposto ricorso per Cassazione, ex art. 111 Cost., in base a due motivi, illustrati da memoria.
I germani HI non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, il ricorrente Comune eccepisce il difetto di giurisdizione del Commissario, in quanto, ai sensi degli artt. 29 e 32 della l. 16.06.1927 n. 1766, la competenza giurisdizionale del Commissario risulta circoscritta alle controversie riguardanti l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico, comprese quelle relative alla qualità demaniale del suolo e alle connesse azioni di rivendica. Il Commissario non potrebbe, quindi, conoscere di situazioni giuridiche di puro diritto privato e pronunziare su di esse senza debordare dall'ambito della propria giurisdizione. Nel caso di specie, invece, il Commissario ha accertato e dichiarato che le terre "rivendicate" appartengono ai fratelli HI per intervenuta usucapione. Il ricorrente sottolinea che l'espressione "rivendicate" sarebbe stata utilizzata in maniera meramente strumentale, surrettizia ed impropria, in quanto, secondo quanto ritenuto dalla S.C., l'azione di rivendica, attribuita alla giurisdizione commissariale dagli artt. 29 e 32 della legge 16.06.1927, n. 1766 e dall'art. 3 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, è volta al recupero del bene attraverso il riconoscimento della sua appartenenza al "demanio di uso civico". L'unica azione di rivendica suscettibile di proposizione in sede commissariale sarebbe, quindi, quella posta a tutela della integrità dei demani e non certo l'azione, pur recante identico nomen iuris, prevista dal codice civile ed esercitabile esclusivamente in sede di giurisdizione ordinaria. Il Commissario, conclude sul punto il ricorrente, non si sarebbe limitato ad affermare la natura non demaniale del bene ma, andando oltre l'ambito della propria giurisdizione, ha deciso della titolarità dello stesso, negando il diritto di proprietà del Comune per riconoscerlo ai fratelli HI.
2. Col secondo, subordinato motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione della legge sotto un duplice profilo e assoluto difetto di motivazione. In primo luogo, la sentenza impugnata avrebbe violato le regole di diritto processuale generale e lo stesso diritto di difesa, in quanto la stessa: a) non presenterebbe alcuna corrispondenza con il thema decidendum, quale fissato dal decreto di citazione in giudizio e consistente nel puro e semplice accertamento della natura giuridica (demaniale o no) di un terreno agricolo;
b) mostrerebbe di ignorare, o quanto meno andrebbe oltre, le richieste delle parti, le quali hanno tutte concluso perché fosse dichiarata l'insussistenza di gravami di uso civico, senza negare l'appartenenza del bene alla proprietà comunale;
c) disattenderebbe e anzi si porrebbe in contrasto con le risultanze istruttorie, le quali, in maniera univoca, avrebbero dimostrato l'appartenenza del bene al patrimonio disponibile dell'ente locale;
d) risulterebbe muovere da un presupposto assolutamente erroneo, e cioè quello della pretesa attivazione di una rivendica del bene da parte dei privati, azione invece mai introdotta in giudizio e neppure ipotizzata.
In secondo luogo, la sentenza contrasterebbe con la stessa disciplina codicistica dell'usucapione, dal momento che nel caso in esame non emergerebbe neppure una situazione di possesso tale da consentire, con il trascorrere del tempo, l'acquisizione della proprietà del fondo da parte di privati utilizzatoli. I fratelli HI, infatti, si sono sempre qualificati come titolari di un diritto di enfiteusi, tanto da richiedere l'affrancazione del terreno in questione, per il quale pagavano un canone annuale;
non si sarebbe, quindi, verificata l'interversione del titolo originario, che solo avrebbe consentito l'inizio di un periodo di possesso utile ai fini dell'usucapione.
A) Premesso che il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 111 Cost, è ammissibile, costituente rimedio utilizzabile contro le statuizioni del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici in materia diversa da quelle indicate nell'art. 32 della legge 16 giungo 1927 n. 1766 (v. Sez. Un. 16.1.2001, n. 27; 23.11.1995, n. 761), osserva la Corte che il primo motivo è fondato. A.1) Ai sensi dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, oggetto specifico della giurisdizione dei commissari per la liquidazione degli usi civici sono tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutatone e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendica e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari stessi.
La giurisdizione commissariale sulle questioni relative alla rivendica, come affermato da queste Sezioni Unite (cfr. ex plurimis:
Sez. Un. 15.10.1999, n. 720; 30.6.1999, n. 375), riguarda l'ambito della procedura ed è intesa come attività diretta al recupero dei suddetti terreni per consentire il pieno e pacifico esercizio del godimento degli usi civici da parte della collettività beneficiaria, ogni qualvolta debba procedersi tra i titolari all'accertamento con efficacia di giudicato delle rispettive posizioni di diritto soggettivo;
ma non riguarda anche le azioni di rivendicazione proposte dai privati (o, iure privatorum, dalla P.A.) al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà e conseguire il possesso del bene (v. Sez. Un. 10.8.1999, n. 7407). A.2) Ciò chiarito, se si tiene conto del fatto che nella specie la demanialità dei terreni e l'esistenza nonché l'estensione dell'uso civico sono stati pacificamente esclusi, e che non sorge questione di recupero di terreni per il godimento degli usi civici ne' sono in discussione problemi attinenti comunque alle operazioni di liquidazione, si constata agevolmente che la (ritenuta) azione di rivendicazione proposta dai germani HI, in base all'asserita usucapione dei terreni, esorbita del tutto dalla competenza giurisdizionale del commissario per la liquidazione degli usi civici.
Quello di cui in realtà si discute, sotto tale profilo, è il problema dell'accertamento dell'usucapione e del conseguente diritto di proprietà dei terreni;
e non v'è dubbio che tale questione rientra sicuramente nella giurisdizione dell'Ago. A.3) Infatti, tutte le controversie nelle quali sia pacifica la natura dei beni controversi e non richiedano accertamenti in ordine alla sussistenza ed estensione del diritto di uso civico appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Conseguentemente, con specifico riferimento alla questione dell'usucapione, è stato affermato che se un privato agisca nei confronti di un comune, al fine di sentir accertare l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un fondo, ed il convenuto eccepisca l'inclusione del bene nel demanio soggetto ad uso civico, soltanto allora la relativa controversia, esigendo la soluzione, in via principale e non meramente incidentale, della questione della demanialità del bene medesimo, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta alla cognizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 della 1. 16 giugno 1927 n. 1766 (Sez. Un. 28.12.1994, n. 11225). Mentre per contro, la cognizione del commissario, siccome è limitata all'accertamento della esistenza o meno degli usi civici e alla qualità demaniale del suolo (qualitas soli, non può in alcun modo estendersi alle controversie in cui si deduce l'usucapione in forza del presupposto della libertà da detti usi civici (cfr. Sez. Un. 26.4.1993 n. 4901). A.4) Pertanto, ove in un giudizio instaurato davanti al commissario per la liquidazione degli usi civici, tra un comune e un privato, relativo alla qualitas soli, sia accertata la natura non demaniale di un fondo ed il privato, in tale giudizio, proponga nei confronti del comune domanda diretta a rivendicare il fondo per intervenuta usucapione, la relativa controversia, eccedendo dalla questione della demanialità del bene e riguardando esclusivamente aspetti di natura squisitamente privatistica, esula dalla cognizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
B) L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo.
C) In base alle considerazioni svolte, va accolto il primo motivo del ricorso e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla questione di rivendicazione, assorbito il secondo motivo.
La sentenza impugnata va cassata senza rinvio sul punto relativo a detta questione di rivendicazione.
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla questione di rivendicazione, assorbito il secondo motivo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata sul punto relativo a detta questione di rivendicazione e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 13 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2003