Art. 7. Disposizioni transitorie
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si dovra' provvedere alla determinazione dei prezzi di vendita dei sali con le modalita' previste negli articoli precedenti, rimanendo in vigore, nel frattempo, i prezzi di tariffa attuali. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519 ".
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si dovra' provvedere alla determinazione dei prezzi di vendita dei sali con le modalita' previste negli articoli precedenti, rimanendo in vigore, nel frattempo, i prezzi di tariffa attuali. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519 ".