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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 9441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9441 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 26 settembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 36580 / 2022
TRA
1. (con l'Avv. Valeria Tosti) Parte_1
RICORRENTE
E
(con i funzionari) Controparte_1
RESISTENTE
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA;
Roma, 26 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, – premettendo di essersi collocata: a) nella graduatoria provinciale di supplenza Parte_1
Fascia II – Scuola secondaria di 1° grado, tenuta dall Controparte_2
, per la classe di concorso A022, nella posizione 221 con un punteggio pari a
[...]
65,50; b) nella graduatoria provinciale di supplenza Fascia II – Scuola secondaria di 2° grado, tenuta dall' per la classe di Controparte_2 concorso A012, nella posizione 245 con un punteggio pari a 59,50; c) nelle graduatorie incrociate di Fascia II
– Scuola secondaria di 1° grado, tenuta dall' Controparte_3
, per la classe di concorso A022, nella posizione 849 con un punteggio pari a 65,50 -
[...] lamentava di essere stata ingiustamente pregiudicata nella procedura informatizzata di conferimento incarico delle supplenze per essersi vista preferita da candidati collocati in posizione inferiore alla sua.
Facendo presente che, nelle more, aveva ottenuto due supplenze da graduatorie di istituto: una prima supplenza dal 27 settembre 2022 fino al 30 giugno 2023 che le garantiva uno stipendio mensile di 500 euro e una seconda supplenza breve per il periodo dal 6 ottobre 2022 al 20 dicembre 2022 in virtù della quale avrebbe percepito 900 euro al mese, la ricorrente chiedeva al Giudice adito di condannare l'amministrazione resistente al risarcimento in suo favore quantificato in euro 10.300,00, somma rappresentata dalla differenza fra la retribuzione che le sarebbe spettata (pari a 1.500,00 euro per 13 mensilità) e quanto percepito in virtù delle supplenze ricoperte.
Si costituiva in giudizio il eccependo l'infondatezza del ricorso sotto più profili e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Integratosi il contraddittorio e autorizzato lo scambio di note, la causa veniva decisa.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Dal ricorso emerge che il rilievo formulato dalla alla procedura è il seguente: “….laddove in sede di Pt_1 compilazione della domanda, il candidato limiti le proprie preferenze, il funzionamento dell'algoritmo viene penalizzato, dal momento che se ordinariamente l'algoritmo considera il docente con un punteggio migliore rispetto ad un altro, in caso di limitazione delle preferenze espresse, il sistema passa automaticamente al candidato con il punteggio inferiore, reputando – contestualmente – il candidato con il punteggio più elevato, rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso o tipologie di posto non indicate nella domanda”.
In realtà, non si ravvisa alcun profilo di illegittimità. Quanto osservato dalla parte trova la sua legittimazione normativa nel comma 4, dell'art. 12 della OM
n.112/2022 che disciplina la procedura informatizzata cui la ha partecipato. Recita il penultimo Pt_1 capoverso del richiamato comma “Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso /tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”.
Così descritto il meccanismo, seppur nel suo funzionamento sembra premiare chi si trova in una posizione inferiore rispetto a chi si duole, ad un attento esame, come del caso di specie, in realtà rispetta i desideri dei partecipanti, espressi in preferenze.
Fa notare in modo efficace l'amministrazione che la invece di esprimere fino a 150 preferenze Pt_1 come avrebbe potuto fare, ha indicato nella propria domanda di inserimento nelle GPS solo 46 sedi per la
A022, 10 per la A012 e 17 per la non indicando per ciascuna sede tutte le possibilità (annuale - fino Pt_2 al termine delle attività didattiche - spezzone orario), vedendo così consapevolmente ridotte le possibilità di ricevere un incarico nel proprio turno di nomina. La comparsa di risposta mette in rilievo come candidati titolari un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente siano risultati assegnatari di una supplenza ma, a ben vedere, per una posizione che quest'ultima non aveva indicato fra le sue preferenze.
Le conseguenze della mancata preferenza - e quindi rinuncia – sono previste chiaramente dalla ordinanza de qua al comma 10 del citato articolo, e quindi bene note ai partecipanti “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 24 novembre 2025
IlGiudice dott.ssa Paola Lucarelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
60 giorni per la motivazione.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 26 settembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 36580 / 2022
TRA
1. (con l'Avv. Valeria Tosti) Parte_1
RICORRENTE
E
(con i funzionari) Controparte_1
RESISTENTE
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA;
Roma, 26 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, – premettendo di essersi collocata: a) nella graduatoria provinciale di supplenza Parte_1
Fascia II – Scuola secondaria di 1° grado, tenuta dall Controparte_2
, per la classe di concorso A022, nella posizione 221 con un punteggio pari a
[...]
65,50; b) nella graduatoria provinciale di supplenza Fascia II – Scuola secondaria di 2° grado, tenuta dall' per la classe di Controparte_2 concorso A012, nella posizione 245 con un punteggio pari a 59,50; c) nelle graduatorie incrociate di Fascia II
– Scuola secondaria di 1° grado, tenuta dall' Controparte_3
, per la classe di concorso A022, nella posizione 849 con un punteggio pari a 65,50 -
[...] lamentava di essere stata ingiustamente pregiudicata nella procedura informatizzata di conferimento incarico delle supplenze per essersi vista preferita da candidati collocati in posizione inferiore alla sua.
Facendo presente che, nelle more, aveva ottenuto due supplenze da graduatorie di istituto: una prima supplenza dal 27 settembre 2022 fino al 30 giugno 2023 che le garantiva uno stipendio mensile di 500 euro e una seconda supplenza breve per il periodo dal 6 ottobre 2022 al 20 dicembre 2022 in virtù della quale avrebbe percepito 900 euro al mese, la ricorrente chiedeva al Giudice adito di condannare l'amministrazione resistente al risarcimento in suo favore quantificato in euro 10.300,00, somma rappresentata dalla differenza fra la retribuzione che le sarebbe spettata (pari a 1.500,00 euro per 13 mensilità) e quanto percepito in virtù delle supplenze ricoperte.
Si costituiva in giudizio il eccependo l'infondatezza del ricorso sotto più profili e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Integratosi il contraddittorio e autorizzato lo scambio di note, la causa veniva decisa.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Dal ricorso emerge che il rilievo formulato dalla alla procedura è il seguente: “….laddove in sede di Pt_1 compilazione della domanda, il candidato limiti le proprie preferenze, il funzionamento dell'algoritmo viene penalizzato, dal momento che se ordinariamente l'algoritmo considera il docente con un punteggio migliore rispetto ad un altro, in caso di limitazione delle preferenze espresse, il sistema passa automaticamente al candidato con il punteggio inferiore, reputando – contestualmente – il candidato con il punteggio più elevato, rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso o tipologie di posto non indicate nella domanda”.
In realtà, non si ravvisa alcun profilo di illegittimità. Quanto osservato dalla parte trova la sua legittimazione normativa nel comma 4, dell'art. 12 della OM
n.112/2022 che disciplina la procedura informatizzata cui la ha partecipato. Recita il penultimo Pt_1 capoverso del richiamato comma “Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso /tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”.
Così descritto il meccanismo, seppur nel suo funzionamento sembra premiare chi si trova in una posizione inferiore rispetto a chi si duole, ad un attento esame, come del caso di specie, in realtà rispetta i desideri dei partecipanti, espressi in preferenze.
Fa notare in modo efficace l'amministrazione che la invece di esprimere fino a 150 preferenze Pt_1 come avrebbe potuto fare, ha indicato nella propria domanda di inserimento nelle GPS solo 46 sedi per la
A022, 10 per la A012 e 17 per la non indicando per ciascuna sede tutte le possibilità (annuale - fino Pt_2 al termine delle attività didattiche - spezzone orario), vedendo così consapevolmente ridotte le possibilità di ricevere un incarico nel proprio turno di nomina. La comparsa di risposta mette in rilievo come candidati titolari un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente siano risultati assegnatari di una supplenza ma, a ben vedere, per una posizione che quest'ultima non aveva indicato fra le sue preferenze.
Le conseguenze della mancata preferenza - e quindi rinuncia – sono previste chiaramente dalla ordinanza de qua al comma 10 del citato articolo, e quindi bene note ai partecipanti “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 24 novembre 2025
IlGiudice dott.ssa Paola Lucarelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
60 giorni per la motivazione.