Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'art. 20 della Convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'art. 20 della Convenzione stessa.