Articolo 26 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 25Articolo 27
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18 aprile 1943
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15 giugno 1947
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1 giugno 1948
Art. 26.

Il direttore generale dell'Istituto e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, sentito il ((Consiglio di amministrazione)) dell'Istituto.

Egli e' a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal ((Consiglio di amministrazione)) dal Comitato esecutivo e dai Comitati di sezione.

Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del ((Consiglio di amministrazione)) e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente in sede di consuntivo, sull'andamento della gestione dell'Istituto.

Nel regolamento per il personale previsto dall'art. 17, n. 3, saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.
Entrata in vigore il 1 giugno 1948