Decreto cautelare 3 giugno 2023
Ordinanza cautelare 21 giugno 2023
Sentenza 30 agosto 2024
Decreto cautelare 6 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 3 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01049/2026REG.PROV.COLL.
N. 00972/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Falcone e Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Direttore pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale il Lazio-Roma, 30 agosto 2024, n. 16021, resa tra le parti, non notificata e concernente l’esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il consigliere CA Di AI e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del giudizio di non idoneità per superamento del tempo limite nell’esecuzione della prova di valutazione dell’acquaticità relativa alla procedura speciale di reclutamento a domanda riservata al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. Il ricorrente in primo grado, oggi appellante, ha dedotto di essere incorso in un infortunio durante una delle prove di concorso ed ha chiesto al Tar Lazio l’annullamento della comunicazione e dei relativi atti (verbali della Commissione di concorso, decreto di approvazione della graduatoria finale, disposizioni della lex specialis ritenute illegittime, provvedimenti di nomina della Commissione e della Sottocommissione), con cui il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha informato l’interessato della sua esclusione per inidoneità dalla procedura speciale a domanda, riservata ai Vigili del Fuoco volontari, per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di Vigile del Fuoco nel ruolo dei Vigili del Fuoco.
3. Con sentenza 30 agosto 2024, n. 16021, oggetto del presente giudizio, il Tribunale territoriale ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento oggetto di gravame adeguatamente motivato.
4. Con ricorso notificato il 28 gennaio 2025 e depositato 5 febbraio successivo, l’appellante ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la citata decisione di prime cure, affidando il gravame ad un unico motivo, con il quale, anche in chiave critica della decisione del Tar, ha riproposto le censure dedotte dinanzi al primo giudice, lamentando errores in procedendo ed in iudicando , consistenti nella violazione delle regole concorsuali e del principio del favor partecipationis , nella disparità di trattamento rispetto ai candidati della precedente stabilizzazione avvenuta nel 2007, per la quale il tempo massimo per la prova di acquaticità era di due minuti e non di trentacinque secondi, come nella fattispecie, nella violazione dei principi in materia di corretto svolgimento dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria e erronea motivazione da più angoli prospettici.
5. Con decreto monocratico 6 febbraio 2025, n. 492, è stata respinta la richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
6. Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni appellate con atto depositato il 6 febbraio 2025 e, con ordinanza 27 febbraio 2025, n. 806, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, non risultando assistiti da profili di sicura fondatezza i motivi di appello, salvo il loro compiuto esame nella propria sede di merito, con particolare riguardo a quanto emerge dal verbale della prova per cui è causa, facente piena prova fino a querela di falso, che non riporta la circostanza dell’infortunio che l’istante avrebbe subito; all’udienza del 22 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
7. La sentenza impugnata va confermata e l’appello non può trovare accoglimento, potendosi esaminare congiuntamente i motivi nei quali si articola, per ragioni di economia processuale.
8. Deduce, in sintesi, l’appellante che il primo giudice:
i ) non si sarebbe avveduto che illegittimamente l’Amministrazione procedente non ha minimamente tenuto conto della sintomatologia fisica accusata dall’interessato e che ha irrimediabilmente compromesso l’esecuzione dell’esercizio in piscina;
ii ) ha applicato erroneamente il bando che contiene precise ipotesi escludenti, tra le quali non rientrerebbe il mancato superamento della prova fisica di acquaticità, così violando il principio del favor partecipationis , le norme tecniche per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e i generali principi di buon andamento e imparzialità, con particolare riguardo alla difformità della profondità (m. 5,30) della piscina in cui si è svolta la prova contestata rispetto a quella di altre di dimensioni standard , alle modalità di rilevazione del tempo e alla scarsa visibilità per il candidato del cronometro posto al fondo della vasca.
9. Il provvedimento impugnato in prime cure risulta adeguatamente motivato e la decisione del Tar è esente dai vizi denunciati.
10. Le prove che i candidati erano chiamati ad affrontare e superare sono indicate nell’allegato C al bando di concorso, al quale rinvia il suo articolo 8 e che prevede, secondo quanto rappresentato anche da figure e disegni, quattro moduli, tesi a accertare la forza e la predisposizione all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi (1), la capacità di reazione motoria, di coordinazione ed equilibrio (2), l’acquaticità (3) e la capacità di orientamento e mobilità in condizioni di visibilità assente (4).
La stessa disposizione della lex specialis stabilisce a fattor comune per tutte le prove che, “ fatte salve indicazioni diverse, valevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste dal presente allegato, l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo. ”
Ai sensi dell’articolo 8, ultimo comma del bando, non oggetto di specifica censura, “ il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché determina gli effetti di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all’articolo 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139. ”
11. L’appellante lamenta che erroneamente l’Amministrazione e il Tar in sede di giudizio di primo grado avrebbero omesso di valorizzare adeguatamente l’infortunio capitato al candidato al momento dello svolgimento della prova di acquaticità il 12 aprile 2023, come sarebbe stato dimostrato dal certificato del giorno successivo, con il quale il medico di famiglia dell’appellante ha riportato che egli riferiva un dolore al polpaccio sinistro che asseriva di essersi cagionato durante la prova sopra descritta, e dal certificato del 17 aprile 2023 del Pronto Soccorso presso l’Ospedale di Palermo.
12. La sentenza ha condivisibilmente ritenuto infondate le censure dedotte dal ricorrente in primo grado.
Il Tar muove dall’esame di propri precedenti definiti con l’accoglimento di ricorsi contro l’esclusione di candidati che avevano subito incidenti nel corso dell’esecuzione di una prova fisica e che avevano dimostrato il caso di forza maggiore ovvero il nesso eziologico tra l’infortunio e una condizione morbosa accertata medicalmente da strutture pubbliche in prossimità temporale con l’incidente.
L’appellante, come già osservato, ” si era recato, il giorno dopo la prova, dal proprio medico curante il quale, più che certificare, si è limitato a riportare quanto dichiarato dal proprio paziente in merito alla sussistenza di un dolore al polpaccio sinistro e che lo stesso sarebbe insorto in seguito all’esecuzione della prova ” e, a distanza di giorni, si è fatto refertare presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Palermo, fermo restando che dal verbale della prova concorsuale, che fa piena prova fino a querela di falso, non risulta accertato l’infortunio che l’appellante sostiene di aver subito.
Ha stabilito correttamente il primo giudice, distinguendo la fattispecie da altri contenziosi conclusisi favorevolmente per i ricorrenti, che “ tuttavia, in proposito, in disparte ogni considerazione sulla provenienza del primo certificato, redatto da uno specialista privato e non da una struttura pubblica, e tenendo conto unicamente di quello rilasciato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Palermo si deve rilevare (i) “l’eccessivo tempo trascorso tra lo svolgimento della prova e la visita medica”, essendo trascorsi cinque giorni tra i due eventi – esecuzione dell’esercizio e visita medica - e, conseguentemente, non potendosi escludere che tale diagnosi sia causalmente dovuta ad altro evento diverso rispetto all’esecuzione della prova; (ii) “evidenza di preesistente sintomatologia di cui l’infortunio costituisca verisimilmente sviluppo o manifestazione” tale da ritenere che lo stesso sia imprevedibile conseguenza dello svolgimento della prova. ”
La conseguenza che ne trae il Tribunale territoriale e che non viene minata dalle contestazioni dell’appellante consiste nel rilievo che “ la documentazione offerta dal ricorrente non consente di concludere che il mancato superamento della prova non sia dipeso dalla sua inidoneità fisica all’espletamento delle funzioni di Vigili del Fuoco il che rende anche del tutto ragionevole e proporzionata l’ulteriore conseguenza dell’esclusione dalle liste dei volontari, non potendosi consentire ad un soggetto giudicato inidoneo di svolgere proprio le mansioni per cui è stato ritenuto inadatto ” (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, sezione III, 4 aprile 2023, n. 3469, secondo cui “ le prove che involgono l’acquaticità servono a valutare la capacità di fronteggiare situazioni di pericolo tutt’altro che eccezionali o straordinarie che possono verificarsi più volte nella carriera di un vigile del fuoco e sono tali da esporlo a rischi per affrontare i quali non si può prescindere da un adeguato bagaglio di apposita capacità tecnico-operativa). ”
Alle medesime conclusioni perviene correttamente il primo giudice esaminando le ulteriori censure, stabilendo che:
i ) “ le modalità di esecuzione della prova sono conformi a quanto previsto nell’allegato “C” al Bando di concorso, non essendo ivi previsto nulla in merito alla grandezza e alla profondità della piscina e non essendo stata sollevata alcuna doglianza rispetto al percorso e agli esercizi eseguiti ”;
ii ) “ non è stato in concreto specificato in che modo la dedotta scarsa visibilità del cronometro avrebbe inciso sulla prestazione del ricorrente, essendosi la sua difesa limitata ad asserire che <non avendo cognizione del tempo che trascorreva, non ha avuto la possibilità di valutare se aumentare o diminuire la velocità del nuoto> ”;
iii ) “ le misurazioni della prova di acquaticità sono rilevate in maniera automatica: il cronometro si avvia nel momento in cui il candidato si solleva dalla pedana di partenza posta a bordo piscina ed è arrestato dallo stesso candidato nell’attimo in cui tocca il tabellone posto a fine percorso ”;
iv ) il sistema di cronometraggio manuale si aggiunge a quello automatico e “ pur non essendo imposto dal bando di concorso, è stato previsto dalla Commissione, con il verbale n. 17 del 25 giugno 2019 a maggior tutela del candidato ”;
v ) “ lo scarto tra il tempo massimo di 35 secondi previsto per il superamento della prova e quello di 40.17 secondi conseguito dal candidato è oltre 5 secondi e, quindi, non di pochi centesimi di secondo ”, non rilevando che in altri concorsi il tempo massimo ammesso fosse di due minuti, “ laddove si osservi che ogni procedura concorsuale è regolata dalla propria lex specialis e che nessun principio impone che le prove per l’accesso ad un ruolo presso la pubblica amministrazione non possano essere modificate tra una tornata concorsuale e l’altra ” (sull’autonomia di ciascuna procedura rispetto alle altre in materia di stabilizzazione, cfr. Consiglio di Stato, sezione III, 8 gennaio 2025, n. 114).
13. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
14. Sussistono, tuttavia, giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE CO, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
CA Di AI, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA Di AI | LE CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.