Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00137/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00425/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato IU Mazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Giudecca, n. 14;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
U.T.G. di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot.n. -OMISSIS- adottato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria di rigetto dell’istanza di riesame del decreto dell’8.5.2013 di divieto di porto d’armi, prot. n. -OMISSIS-/AG.P.S./Area I^ bis, Fasc. n.-OMISSIS-, oggi pure impugnato quale atto presupposto, notificato all’odierno ricorrente in data 28.04.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IU RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto prefettizio dell’8.5.2013, soltanto oggi impugnato, al ricorrente (allora agente di p.s. della Polizia municipale del Comune di -OMISSIS- con autorizzazione a portare, solamente durante il servizio, l’arma di ordinanza) veniva fatto divieto di concessione del porto d’armi.
Con motivata istanza datata 18.5.2022, il ricorrente ha chiesto il riesame del suddetto decreto e il rilascio della licenza di porto d’armi per uso caccia.
In tale istanza, si segnala, peraltro, che il ricorrente, nelle more, ha proposto dinnanzi a questo Tribunale il ricorso numero di registro generale 456 del 2020 avverso un precedente provvedimento, notificato al ricorrente il 9.7.2020, di rigetto di analoga istanza di riesame del divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 TULPS.
Con riferimento a tale ricorso r.g. n. 459/2020:
- con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare proposta con tale ricorso “ Ritenuto che la genericità e la scarsa chiarezza dei motivi di ricorso non inducono ragionevolmente a prevederne un esito favorevole, tenuto conto che, allo stato, il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame (quest’ultima, peraltro, non depositata in atti) appare validamente sostenersi sull’informativa dei CC. del 10.09.2019;
Considerato, altresì, che non è nemmeno stato allegato un apprezzabile pregiudizio grave ed irreparabile, discendente dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati ”;
- con decreto presidenziale n.-OMISSIS- il ricorso è stato dichiarato improcedibile, alla luce dell’inequivoca dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, manifestata dal medesimo ricorrente alla decisione della causa nel merito.
Presentata, dunque, la nuova istanza di riesame datata 18.5.2022 e riavviato il relativo procedimento, la Prefettura di Reggio Calabria, con nota del 21.2.2023, ha comunicato all’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/90 che non ravvisava “ al momento, nuovi elementi tali da indurre ad una positiva valutazione della (sua) posizione ”, alla luce dell’informativa resa nei suoi confronti dal Comando Provinciale dei Carabinieri n. -OMISSIS-, invitandolo a presentare osservazioni e documenti.
In tale informativa veniva, in particolare, segnalato che l’odierno ricorrente:
a) è stato ritenuto responsabile di:
- “ impiego di gas tossici senza la preventiva autorizzazione ” (dal momento che il ricorrente è stato condannato il -OMISSIS- con decreto penale emesso dal G.I.P. del Tribunale di Locri esecutivo il 22.2.2000, alla pena di £. 150.000 (pari a € 77,47) di ammenda – con il beneficio della non menzione; mentre il 23.6.2014, con ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Locri, è stato dichiarato estinto il reato ai sensi degli artt. 167 c.p. e 460 C.P.P.);
- “ rissa - lesioni personali e violazione della legge sulle armi ”, sottolineando che “ il relativo procedimento penale è stato definito con sentenza, emessa 1'11.11.1967 dalla Corte di Appello di Catanzaro, di N.D.P. per perdono giudiziale ”;
- “ omessa variazione del luogo di detenzione delle armi ” (art. 38 TULPS);
b) è stato notato in compagnia di un “ soggetto segnalato per lesione personale in concorso; ingiuria e minacce ”;
c) “ è legato da stretti vincoli di parentela con persone gravate da vicende giudiziarie ”.
In quest’ultimo contesto, il Comando Provinciale dei Carabinieri ribadiva, inoltre, taluni elementi di pericolosità relativi al contesto relativi al familiare e sociale in cui risulta inserito l’interessato, ed in particolare inerenti:
- il figlio -OMISSIS-, “ convivente (ndr, con l’odierno ricorrente) , condannato per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti — acquisto, detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti in concorso e traffico illecito di sostanze stupefacenti in concorso (anno 2016); violazione del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e violazione delle norme relative al Codice dei Beni culturali e del paesaggio (anno 2014); detenzione illecita di sostanze stupefacenti — detenzione continuata di armi clandestine — detenzione e porto illegale di armi — ricettazione — porto in luogo pubblico od aperto al pubblico delle armi clandestine — detenzione e porto illegale di munizioni (anno 2012) ”;
- il figlio -OMISSIS-, “ coniugato, che risulta: - condannato per acquisto, detenzione ed offerta illeciti di sostanze stupefacenti continuato (anno 2012); detenzione illecita di sostanze stupefacenti — detenzione illegale di armi e munizioni e detenzione abusiva di munizioni (anno 2009); furto in concorso (anno 2008) ”;
- il “ cognato (fratello della moglie) … -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, residente a [...]in via -OMISSIS- condannato per associazione di tipo mafioso e art. 73 co. 1 D.P.R. 309/1990 (anno 2015); art. 73 co. 1 bis D.P.R. 309/1990 (anno 2014); furto aggravato (anno 2006) ”.
In data 3.3.2023, il ricorrente ha presentato una memoria difensiva endoprocedimentale “integrativa dell’istanza di riesame”.
Con il provvedimento odiernamente impugnato, valutate le osservazioni prodotte nel corso del procedimento dal ricorrente, la Prefettura, alla luce del parere contrario espresso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, ha rigettato l’istanza di riesame, “non ravvisando nuovi elementi tali da indurre ad una positiva rivalutazione della posizione” del ricorrente.
Con ricorso notificato in data 28.6.2023 e depositato il successivo 24.7.2023, il ricorrente è insorto avverso tale provvedimento, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I) “ Eccesso di potere per contraddittorietà e genericità della motivazione, difetto di istruttoria ”.
Il provvedimento impugnato, confermativo del precedente divieto di rilascio del porto d’armi, sarebbe unicamente motivato, per relationem , alla luce del solo parere, non vincolante, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, senza alcun riferimento né alle argomentazioni difensive indicate nell’istanza di riesame né alle osservazioni presentate ex art.10 bis L.241/90.
Non conterrebbe alcuna valutazione attuale della personalità del ricorrente, non essendo stato “acquisito, valutato e/o menzionato” alcun fatto relativo al periodo successivo al divieto del 2013.
Si baserebbe su “fatti datati”, sul “rapporto di parentela del ricorrente con due suoi figli (peraltro non supportato da dati indicanti frequentazioni, convivenza o abusi)”, su “datati procedimenti penali, erroneamente ampliati e reiteratamente valorizzati nonostante le precisazioni difensive”.
Sul ricorrente verrebbe fatto cadere “il peso di atti già poco significativi e comunque oltremodo remoti ed assolutamente scollegati dalla sua condotta di vita negli ultimi dieci anni.”.
Il ricorrente, peraltro, prima di ricevere il divieto di detenzione delle armi, si era liberato delle stesse in attesa della decisione della Prefettura, dimostrando un “comportamento del tutto incompatibile con la volontà di abusarne”.
Non potrebbe essere valorizzato il mero rapporto di parentela, in quanto i figli non hanno mai “ cercato di impossessarsi delle armi del padre ”, che si è trasferito in un comune diverso da quello di residenza dei figli.
Illogicamente, sarebbe stata richiamata e valutata negativamente una vicenda nella quale lo stesso ricorrente è stato coinvolto quando era minorenne, risoltasi col perdono giudiziale, mentre non sono stati considerati “ decenni di regolare possesso del titolo di PS ”.
Quanto agli sporadici e generici “controlli” svolti in relazione alle frequentazioni del tutto occasionali dell’interessato, deduce il ricorrente che, in quanto agente della Polizia Municipale, conosce un numero elevato di persone; e ciononostante il ricorrente non è stato reiteratamente segnalato in compagnia di pregiudicati o in contesti sospetti, ma occasionali ed insignificanti controlli “sono stati elevati ad ostacoli insormontabili per la revoca del divieto”.
Si tratterebbe, quindi, di controlli, descritti in maniera generica e impersonale, senza alcuna descrizione del contesto.
II) “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di istruttoria e irragionevolezza .”.
La “comunicazione ex art.10 bis L.241/90” sarebbe “stata inoltrata in modo incompleto e frammentario”, impedendo un effettivo contraddittorio endoprocedimentale: l’Amministrazione ha riferito, invero, “soltanto episodi giudiziari in parte noti (di scarso pregio) ed in parte inesistenti come il presunto procedimento inerente la detenzione di gas tossici, reato mai contestato al -OMISSIS-”.
Non sarebbero state valutate le osservazioni svolte dalla difesa del ricorrente né è stata ricostruita la personalità dell’interessato.
Nessuna menzione sarebbe “ stata fatta dal Comando provinciale dei CC di RC della relazione svolta dalla Stazione dell’Arma di Locri ” né è stata valutata l’attuale condotta di vita, quanto meno a partire dalla data del diniego del 2013, omettendo peraltro di ostendere la relazione dell’organo di polizia “territorialmente più prossimo al ricorrente”.
2. Per resistere al ricorso, il 6.10.2023 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con atto di mero stile.
3. In vista dell’udienza pubblica di discussione, non sono state depositati nuovi documenti né memorie.
4. All’udienza del 28.1.2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. Ai sensi dell’art. 39 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “ Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ”.
6.1. Le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, che richiama legittimamente per relationem il parere contrario all’accoglimento dell’istanza di riesame del 21.1.2023 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria e gli esiti “dell’istruttoria condotta”, vanno ragguagliate alla motivazione posta a fondamento del decreto dell’8.5.2013 di divieto di porto d’armi, allora non impugnato, ed oggi tardivamente (e inammissibilmente) pure impugnato unitamente al provvedimento di riesame, che l’amministrazione ha ritenuto di confermare (pure a seguito di una rinnovata istruttoria e di nuova motivazione), come già aveva confermato, rigettando analoga istanza di riesame, con il provvedimento, notificato al ricorrente il 9.7.2020, impugnato con il precedente ricorso r.g. n. 459/2020.
6.2. Il divieto adottato nel 2013 si fondava su un motivato giudizio di pericolosità, giustificato:
a) in ragione delle vicende penali che hanno interessato il medesimo ricorrente;
b) in relazione al “contesto familiare e sociale in cui risulta inserito l’interessato” e alla luce dell’“informativa resa dal Commissariato di P.S. di Siderno” (cfr. provvedimento del 4.3.2013 della Prefettura di Reggio Calabria).
6.3. La situazione di fatto e di diritto rivalutata dalla Prefettura appare identica con riferimento agli elementi sub a) e ulteriormente aggravata quanto alla pregnanza degli elementi prognostici (già in passato valorizzati) sub b); il mero decorso del tempo non ha comportato, infatti, il venir meno del quadro indiziario e degli elementi ostativi allora negativamente valutati dalla stessa Amministrazione.
7. In ordine alle vicende penali che hanno interessato il ricorrente.
Sostiene il ricorrente che, nel corso dell’istruttoria che ha preceduto l’adozione del provvedimento di conferma (in senso proprio) impugnato, l’Amministrazione avrebbe effettuato “ solo una frammentaria ed erronea ricognizione dei procedimenti penali ” che lo hanno interessato.
8. Nel parere contrario del 21.1.2023 del Comando Provinciale dei Carabinieri, richiamato nel provvedimento impugnato, si segnala che il ricorrente è stato “ ritenuto responsabile di (…) rissa - lesioni personali e violazione della legge sulle armi ”, sottolineando che “ il relativo procedimento penale è stato definito con sentenza, emessa 1'11.11.1967 dalla Corte di Appello di Catanzaro, di N.D.P. per perdono giudiziale ”.
A dire del ricorrente, in tal modo sarebbe illogicamente “ valorizzata una scazzottata in cui lo stesso è stato coinvolto quando era minorenne … peraltro poi risolta col perdono giudiziale ” mentre “ decenni di regolare possesso del titolo di PS da parte di un ricorrente di -OMISSIS- ” sarebbero “ stati ignorati pur di valorizzare un fatto accaduto al medesimo quando costui era minorenne ”.
8.1. A tal proposito, vanno effettuate le seguenti considerazioni.
Il perdono giudiziale (istituto tipico del diritto processuale penale minorile) non impedisce assolutamente alla Prefettura (ma, anzi, gli impone) di accertare autonomamente l’entità del fatto storico come tale, per poi, eventualmente, considerarlo come elemento di valutazione circa l’affidabilità del soggetto nell’uso corretto delle armi (TAR Piemonte sez. II n. 323/2010).
Si tratta, infatti, di un istituto (art. 169 c.p.) che estingue il reato per i minori di 18 anni, e come sottolineato anche di recente da questo Tribunale, le specifiche vicende penalistiche che riguardano i reati e la pena non tolgono valenza all’esistenza in concreto dei fatti illeciti addebitati (TAR Reggio Calabria n. 5/2026).
Nel caso in esame l’amministrazione ha, dunque, ritenuto che le condotte contestate al ricorrente, corrispondenti ai reati di “ rissa (ndr, reato astrattamente ostativo ex art. 43 comma 1 TULPS, in mancanza di riabilitazione, quale delitto contro la persona commesso con violenza, qualora comporti condanna alla pena della reclusione) - lesioni personali e violazione della legge sulle armi ”, proprio per le loro caratteristiche di gravità e di antigiuridicità, dovessero ritenersi sintomatiche della mancanza dell’affidabilità richiesta per il possesso del richiesto titolo di polizia.
E tale giudizio, espresso dalla Prefettura anche sulla base del parere sfavorevole alla concessione della licenza espresso dal Comando Provinciale dei Carabinieri, appare ragionevole e sufficientemente motivato.
8.2. Quanto alla presunta inattualità del giudizio espresso, alla luce dell’epoca della condanna, ritiene il Collegio che tale condanna non è stata valutata (o valorizzata) atomisticamente, ma unitamente agli altri elementi. Ed infatti, anche successivamente a tale vicenda, il ricorrente è stato destinatario del decreto penale di condanna sopra menzionato per “ impiego di gas tossici senza la preventiva autorizzazione ” (del -OMISSIS-) e, ancor prima, (il 16.10.1999: cfr. nota del 24.4.2013 del Comando Provinciale dei Carabinieri) denunciato per violazione dell’art. 38 TULPS perché ha omesso di comunicare il cambio di residenza nella denuncia delle armi.
9. Il ricorrente deduce, inoltre, che l’Amministrazione riferirebbe di “ episodi giudiziari … inesistenti come il presunto procedimento inerente la detenzione di gas tossici, reato mai contestato al -OMISSIS- ”.
9.1. Dal certificato del casellario giudiziario del 10.4.2013 risulta che il ricorrente sia stato destinatario di un decreto penale di condanna per “ impiego di gas tossici senza la preventiva autorizzazione ” emesso dal G.I.P. del Tribunale di Locri esecutivo il 22.2.2000, alla pena di £. 150.000 (pari a € 77,47) di ammenda – con il beneficio della non menzione.
Tale episodio, non soltanto non è “ inesistente ”, ma ha uno specifico rilievo, tanto più unitamente agli altri episodi che riguardano sia il ricorrente che i familiari.
L’Amministrazione ha, infatti, puntualizzato che “ con ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Locri, è stato dichiarato estinto il reato ai sensi degli artt. 167 (ndr: c.p.) e 460 c.p.p.) ”.
L’“impiego di gas tossici senza la preventiva autorizzazione” ex art. 58 TULPS è una specifica contravvenzione contro l'ordine pubblico, prevista e punita nel “Titolo II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica ” del TULPS.
La precisazione contenuta nel parere contrario del Comando Provinciale dei Carabinieri consente agevolmente di ritenere che tale episodio sia, comunque, sintomatico di scarsa affidabilità dell’istante.
L’estinzione del reato ex art. 167 c.p. non elide l’accertamento del fatto sul piano storico né elide il valore prognostico del fatto storico che lo ha originato.
Infatti, la giurisprudenza è costante nel senso che la riabilitazione ex art. 178 cod. pen. e l’estinzione del reato ex art. 167 c.p. non sono equivalenti, essendo stata esclusa l’equiparazione, quanto agli effetti penali ed extra-penali, tra riabilitazione ed estinzione del reato (TAR Sicilia, Catania, sez. I n. 2741/2024; Cons. Stato sez. V, n. 386/2017).
Ed invero, l'accoglimento dell'istanza di riabilitazione implica una favorevole considerazione del percorso rieducativo seguito dal condannato col concreto reinserimento nel contesto sociale e, quindi, il riconoscimento della meritevolezza del beneficio, oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, che, al contrario, manca nella pronuncia di estinzione del reato (cfr. Cass. pen., sez. I, 13 settembre 2022, n. 1836, che richiama i precedenti giurisprudenziali dei contrapposti orientamenti), legata al mero decorso del tempo.
10. Il parere contrario espresso in data 21.1.2023 e richiamato nel provvedimento impugnato ritiene, inoltre, il ricorrente inaffidabile anche perché “ notato in compagnia di soggetto segnalato per lesione personale in concorso; ingiuria e minacce ”.
Il ricorrente censura, sul punto, il provvedimento impugnato perchè avrebbe indicato « sporadici e generici “controlli” svolti in relazione alle frequentazioni del tutto occasionali dell’interessato, il quale peraltro è un agente della Polizia Municipale e conosce ovviamente un numero elevato di persone ».
Al riguardo, seppur non indicato nel provvedimento impugnato, il soggetto controllato insieme al ricorrente è stato indicato nel corso del giudizio dall’Amministrazione resistente (cfr. nota del 24.4.2013 del Comando Provinciale dei Carabinieri che indica un controllo di polizia del 5.10.2011 che ha segnalato il ricorrente in compagnia del Sig. -OMISSIS-, “ gravato da deferimenti all’A.G. per concorso in lesione personale, ingiuria e minacce ”).
Ora, tale circostanza era stata valorizzata anche al momento dell’adozione del presupposto provvedimento di divieto di porto d’armi dell’8.5.2013.
Seppure risalente ed occasionale, il ricorrente (al quale non si contesta una mera “conoscenza” ma una specifica frequentazione con tale soggetto in una occasione altrettanto ben specifica nella quale lo stesso, peraltro, era anche in compagnia di altri due soggetti, pure identificati, seppur non pregiudicati) nulla ha dedotto sul punto, né ha offerto, pure sommariamente, una diversa lettura del significato e della natura della frequentazione di tale soggetto, ove eventualmente riconducibile a motivi di lavoro o ad altri motivi comunque leciti, nè ha contestato specificatamente la rilevanza prognostica di tale contatto, e non lo ha negato.
11. In ordine al contesto familiare e sociale in cui risulta inserito l’interessato.
11.1. Le narrate vicende personali del ricorrente sono state, poi, considerate in una visione unitaria che ha tenuto conto della (già negativamente valutata) posizione dei figli, condannati per reati di rilevante gravità ed allarme sociale, anche inerenti le armi e la detenzione di munizioni nonché del rapporto di affinità con un soggetto (fratello della moglie) “ condannato per associazione di tipo mafioso e art. 73 co. 1 D.P.R. 309/1990 (anno 2015); art. 73 co. 1 bis D.P.R. 309/1990 (anno 2014); furto aggravato (anno 2006) ”.
Il pericolo di abuso del titolo è stato giustificato non già in forza del mero rapporto di parentela, come tenta di sostenere il ricorrente, ma in ragione delle specifiche condanne riportate dai figli e dal fratello della moglie, nonchè alla luce della circostanza che uno di loro (il figlio -OMISSIS-), contrariamente a quanto affermato in ricorso, viene indicato pure come attualmente “convivente” con il ricorrente.
Ora, mentre nel procedimento che ha condotto al divieto del 2013, e, in particolare, nella nota del 24.4.2013 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, i figli venivano indicati come meramente “gravat(i) da deferimenti all’A.G.” per vari reati, nella rinnovata istruttoria svolta a seguito dell’istanza di riesame presentata dal ricorrente (cfr. nota del 21.1.2023 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria) gli stessi sono stati indicati come “ condannati ” e il primo (-OMISSIS-), pure “ convivente ” con il padre (mentre nel 2013 veniva segnalato che lo stesso era in quel momento “ sottoposto a misura alternativa alla detenzione ” presso una comunità terapeutica).
Emerge, ictu oculi , che la rilevanza e la gravità del quadro degli elementi sintomatici del giudizio prognostico di pericolosità posto a fondamento del divieto del 2013 sono non soltanto attuali ma persino aggravate sia dagli esiti dei procedimenti penali (anche del cognato, condannato nel 2015, tra l’altro, “ per associazione di tipo mafioso ”, e non menzionato nel provvedimento del 2013) che dall’indicata (e non contestata) convivenza del figlio con l’odierno ricorrente (figlio, come detto, condannato, peraltro, per reati specifici implicanti l’abuso delle armi e delle munizioni: “ detenzione continuata di armi clandestine ”, “ detenzione e porto illegale di armi ”, “ porto in luogo pubblico od aperto al pubblico delle armi clandestine ” e “ detenzione e porto illegale di munizioni ”).
11.2. Non ha rilievo la circostanza che, come ha evidenziato il ricorrente, “ quando il -OMISSIS- viveva a contatto con i propri figli mai gli stessi avevano cercato di impossessarsi delle armi del padre; tale vicenda avrebbe dovuto dare ancora maggiori rassicurazioni dopo il trasferimento del -OMISSIS- in un comune diverso da quello di residenza dei figli ”.
Premesso che, se tentate o consumate (dai figli) le condotte indicate dal ricorrente (come non realizzatesi nel corso della convivenza) sarebbero state persino penalmente sanzionabili a vario titolo ed avrebbero, peraltro, imposto di verificare eventuali responsabilità del padre in ordine ai doveri di custodia delle armi, i figli sono stati comunque condannati per reati inerenti la detenzione illecita di armi e munizioni (mentre il cognato per associazione mafiosa) e il giudizio di pericolosità espresso prescinde dalla circostanza che si sia trattato delle armi “del padre” o di altre armi.
Al riguardo, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (anche di questo Tribunale: sent. n. 772 del 2/12/2022), anche a tenere conto del contestato venire meno del rapporto di convivenza tra il ricorrente e i suoi figli, i ridetti gravi pregiudizi penali dei figli e l'intenso vincolo di parentela derivante dal rapporto di filiazione suscitano, nonostante la (asserita) mancanza di coabitazione, ragionevoli preoccupazioni circa la effettiva capacità del ricorrente di assicurare un corretto uso delle sue armi al di fuori di ogni condizionamento o interferenza illecita, tanto più che non si dimostra chiaramente la cessazione della convivenza con entrambi i figli (unitamente all’istanza di riesame il ricorrente ha depositato, unicamente, un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Locri dal quale emerge che lo stesso ha variato residenza “per immigrazione da -OMISSIS- il 31.12.2019”), e non è stata offerta alla valutazione del Collegio alcuna rassicurazione in ordine all'eventuale venir meno dei loro, naturali, rapporti di frequentazione (tenuto anche conto che si tratta di comuni non così lontani).
D’altronde, « In ordine alla rilevanza ostativa del contesto familiare di riferimento, ai fini della prognosi che la P.A. è chiamata ad effettuare, la giurisprudenza è univoca e costante nell'affermare che "il contesto socio-familiare di chi - in deroga al generale divieto di detenere armi - eccezionalmente ne possieda (o aspira a possedere) un titolo che gli consente tale detenzione, deve essere immune da ogni menda. Una delle ragioni che possono indurre alla formulazione di un giudizio prognostico negativo sull'affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi è data infatti dall'ambiente familiare » (in termini, tra le tante, ancora T.A.R. Reggio Calabria n. 772/2022 cit. e giurisprudenza ivi richiamata).
12. Le censure dedotte, quindi, non sono idonee a scalfire il provvedimento impugnato, pur sinteticamente motivato con riferimento al parere contrario espresso dal Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.
13. Quanto alle restanti censure, il ricorrente non specifica in forza di quale norma la Prefettura avrebbe dovuto richiedere o valutare anche un parere (di dubbia esistenza) della “Stazione dell’Arma di Locri”, apparendo del tutto generica la relativa doglianza, che è comunque infondata e va rigettata.
14. Così come infondato è il motivo relativo all’omessa valutazione delle osservazioni endoprocedimentali presentate dal ricorrente, essendo stato pure esplicitato nello stesso provvedimento che l’Amministrazione ha valutato le memorie difensive, non ravvisando ciononostante elementi tali da indurre “ad una positiva rivalutazione della posizione” del ricorrente e utili all’accoglimento dell’istanza di riesame/revoca del precedente divieto.
15. Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso è infondato e va rigettato.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore del Ministero dell’Interno resistente, in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri fiscali e previdenziali, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio e gli altri soggetti comunque menzionati.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA EN, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
IU RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU RO | CA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.