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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 4362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4362 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3280/2024, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t ,rapp.ta e difesa dagli Parte_1 avv.ti Vincenzo Capasso e Luca Manco, presso il cui studio elett.te domicilia in Grumo Nevano (NA), via Orazio n.9.
appellante
E
rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Diana, con cui Controparte_1 elett.te domicilia in Giugliano, via Arco Sant'Antonio n. 13, presso lo studio dell'avv.Guido Abbate.
appellato, appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 7/12/2024, la ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
S. Maria Capuavetere,in funzione di giudice del lavoro, n.1499 del 10/6/2024, che aveva parzialmente accolto sia la domanda proposta da con Controparte_1 ricorso depositato in data 14/7/2022 , sia la domanda riconvenzionale proposta dalla società ed aveva così provveduto:
“• In parziale accoglimento della domanda principale, condanna la Parte_1 al pagamento in favore di di complessivi €.10.648,29
[...] Controparte_1 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle some via via rivalutate dalla rispettiva maturazione al saldo;
• In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna CP_1 al pagamento in favore della di complessivi €.115,00
[...] Parte_1 oltre accessori;
• Dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura del 50% Par ponendo la quota residua a carico della e liquidando Parte_1 quest'ultima in complessivi €.1200,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione agli Avv. Giuseppe Diana e Tiziana Martucci dichiaratisi anticipatari”.
2.Nell'atto di gravame l'appellante ha censurato, sotto vari profili, la sentenza impugnata, di cui ha chiesto la riforma, con rigetto integrale della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio.
3. si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del Controparte_1 gravame, di cui ha chiesto il rigetto;
ha, inoltre, proposto appello incidentale chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento integrale della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio.
4.Alla prima udienza di discussione del 9/4/2025 la Corte ha invitato le parti a valutare una ipotesi conciliativa e le parti si sono dichiarate disponibili, chiedendo un rinvio a tal fine e dopo un rinvio di ufficio ed un ulteriore rinvio richiesto dalle parti per formalizzare la conciliazione , all'udienza del 26/11/2025 nessuno è comparso, per cui il giudizio è stato rinviato, ex art.309 c.p.c., al 17/12/2025. Data comunicazione alle parti del rinvio ex art.309 c.p.c, all'odierna udienza del 17/12/2025 nessuno è comparso.
5.Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 309 e 181 c.p.c., applicabili analogicamente anche all'udienza celebrata secondo la modalità di trattazione scritta.
Ed infatti l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 50, comma 1, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, con la legge n. 133/2008, stabilisce che: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Il successivo art. 309 c.p.c. prevede che: “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
6.Le norme citate trovano applicazione anche nel processo del lavoro e nei processi ad esso assimilati (come quello per le controversie in materia di locazioni, ex art. 447bis c.p.c., e per le controversie agrarie ex art. 47 della legge n. 203/1982), essendo questi non già procedimenti speciali, bensì processi ordinari di cognizione a rito speciale, come si può rilevare dal testo dell'art. 40 c.p.c.
7.La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che “la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito né i principi cui essa si ispira” (in tali termini, Cass. n. 5643/2009; Cass. SS.UU. n. 5839/1993).
8.Dal tenore letterale dell'art. 181 c.p.c., ed in particolare dall'uso della congiunzione
“e” emerge che le pronunce da emettere sono due: a) l'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo;
b) la dichiarazione di estinzione del processo, che devono evidentemente essere emesse d'ufficio, senza la necessità di alcuna sollecitazione di parte.
9.Si pone, dunque, il problema della forma del provvedimento di estinzione, ed in particolar modo se esso vada adottato con ordinanza ovvero con sentenza.
Tale dubbio si giustifica alla luce del fatto che la novella del 2008 ha del tutto abrogato il riferimento alla forma del provvedimento come “ordinanza non impugnabile”, abrogazione che è diretta conseguenza del fatto che la nuova prescrizione dell'immediata dichiarazione di estinzione impedisce la riassunzione della causa ex art. 307 c.p.c., mentre la non impugnabilità dell'ordinanza con cui si ordina la cancellazione della causa si giustificava, nella previgente disciplina, con il fatto che il processo poteva proseguire con la riassunzione, sicché un eventuale errore nel disporre la cancellazione non poteva procurare pregiudizio alle parti.
L'introduzione della previsione della immediata dichiarazione di estinzione impone, dunque, l'esigenza di un controllo del provvedimento dichiarativo dell'estinzione stessa, poiché esso pone fine al processo e non si può escludere che il giudice possa incorrere in errore sull'esistenza dei presupposti di legge per provvedere in tal senso, come nel caso di omessa comunicazione della fissazione della nuova udienza. Alla luce di ciò si giustifica la scelta del legislatore di eliminare la previsione della forma di ordinanza non impugnabile del provvedimento di estinzione, giacché nelle altre ipotesi contemplate dal vigente ordinamento processuale il provvedimento che dichiara l'estinzione è suscettibile di riesame mediante impugnazione.
Come espressamente previsto dalla norma nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) è sempre la sentenza (si vedano l'art. 176, primo comma, c.p.c., l'art. 178, secondo comma, c.p.c., l'art. 279, primo comma, c.p.c., l'art. 279, secondo comma, c.p.c., l'art. 307, quarto comma, c.p.c., e l'art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.); in tal senso pertanto si provvede.
10.Attesa la natura processuale della pronuncia e la peculiarità delle questioni trattate, ricorrono sufficienti ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) dichiara estinto il giudizio;
2) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 17 dicembre 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3280/2024, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t ,rapp.ta e difesa dagli Parte_1 avv.ti Vincenzo Capasso e Luca Manco, presso il cui studio elett.te domicilia in Grumo Nevano (NA), via Orazio n.9.
appellante
E
rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Diana, con cui Controparte_1 elett.te domicilia in Giugliano, via Arco Sant'Antonio n. 13, presso lo studio dell'avv.Guido Abbate.
appellato, appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 7/12/2024, la ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
S. Maria Capuavetere,in funzione di giudice del lavoro, n.1499 del 10/6/2024, che aveva parzialmente accolto sia la domanda proposta da con Controparte_1 ricorso depositato in data 14/7/2022 , sia la domanda riconvenzionale proposta dalla società ed aveva così provveduto:
“• In parziale accoglimento della domanda principale, condanna la Parte_1 al pagamento in favore di di complessivi €.10.648,29
[...] Controparte_1 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle some via via rivalutate dalla rispettiva maturazione al saldo;
• In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna CP_1 al pagamento in favore della di complessivi €.115,00
[...] Parte_1 oltre accessori;
• Dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura del 50% Par ponendo la quota residua a carico della e liquidando Parte_1 quest'ultima in complessivi €.1200,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione agli Avv. Giuseppe Diana e Tiziana Martucci dichiaratisi anticipatari”.
2.Nell'atto di gravame l'appellante ha censurato, sotto vari profili, la sentenza impugnata, di cui ha chiesto la riforma, con rigetto integrale della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio.
3. si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del Controparte_1 gravame, di cui ha chiesto il rigetto;
ha, inoltre, proposto appello incidentale chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento integrale della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio.
4.Alla prima udienza di discussione del 9/4/2025 la Corte ha invitato le parti a valutare una ipotesi conciliativa e le parti si sono dichiarate disponibili, chiedendo un rinvio a tal fine e dopo un rinvio di ufficio ed un ulteriore rinvio richiesto dalle parti per formalizzare la conciliazione , all'udienza del 26/11/2025 nessuno è comparso, per cui il giudizio è stato rinviato, ex art.309 c.p.c., al 17/12/2025. Data comunicazione alle parti del rinvio ex art.309 c.p.c, all'odierna udienza del 17/12/2025 nessuno è comparso.
5.Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 309 e 181 c.p.c., applicabili analogicamente anche all'udienza celebrata secondo la modalità di trattazione scritta.
Ed infatti l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 50, comma 1, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, con la legge n. 133/2008, stabilisce che: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Il successivo art. 309 c.p.c. prevede che: “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
6.Le norme citate trovano applicazione anche nel processo del lavoro e nei processi ad esso assimilati (come quello per le controversie in materia di locazioni, ex art. 447bis c.p.c., e per le controversie agrarie ex art. 47 della legge n. 203/1982), essendo questi non già procedimenti speciali, bensì processi ordinari di cognizione a rito speciale, come si può rilevare dal testo dell'art. 40 c.p.c.
7.La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che “la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito né i principi cui essa si ispira” (in tali termini, Cass. n. 5643/2009; Cass. SS.UU. n. 5839/1993).
8.Dal tenore letterale dell'art. 181 c.p.c., ed in particolare dall'uso della congiunzione
“e” emerge che le pronunce da emettere sono due: a) l'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo;
b) la dichiarazione di estinzione del processo, che devono evidentemente essere emesse d'ufficio, senza la necessità di alcuna sollecitazione di parte.
9.Si pone, dunque, il problema della forma del provvedimento di estinzione, ed in particolar modo se esso vada adottato con ordinanza ovvero con sentenza.
Tale dubbio si giustifica alla luce del fatto che la novella del 2008 ha del tutto abrogato il riferimento alla forma del provvedimento come “ordinanza non impugnabile”, abrogazione che è diretta conseguenza del fatto che la nuova prescrizione dell'immediata dichiarazione di estinzione impedisce la riassunzione della causa ex art. 307 c.p.c., mentre la non impugnabilità dell'ordinanza con cui si ordina la cancellazione della causa si giustificava, nella previgente disciplina, con il fatto che il processo poteva proseguire con la riassunzione, sicché un eventuale errore nel disporre la cancellazione non poteva procurare pregiudizio alle parti.
L'introduzione della previsione della immediata dichiarazione di estinzione impone, dunque, l'esigenza di un controllo del provvedimento dichiarativo dell'estinzione stessa, poiché esso pone fine al processo e non si può escludere che il giudice possa incorrere in errore sull'esistenza dei presupposti di legge per provvedere in tal senso, come nel caso di omessa comunicazione della fissazione della nuova udienza. Alla luce di ciò si giustifica la scelta del legislatore di eliminare la previsione della forma di ordinanza non impugnabile del provvedimento di estinzione, giacché nelle altre ipotesi contemplate dal vigente ordinamento processuale il provvedimento che dichiara l'estinzione è suscettibile di riesame mediante impugnazione.
Come espressamente previsto dalla norma nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) è sempre la sentenza (si vedano l'art. 176, primo comma, c.p.c., l'art. 178, secondo comma, c.p.c., l'art. 279, primo comma, c.p.c., l'art. 279, secondo comma, c.p.c., l'art. 307, quarto comma, c.p.c., e l'art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.); in tal senso pertanto si provvede.
10.Attesa la natura processuale della pronuncia e la peculiarità delle questioni trattate, ricorrono sufficienti ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) dichiara estinto il giudizio;
2) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 17 dicembre 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente