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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15789 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 16872/2024 R.G. il 17.4.2024 e vertente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Scepi e Pierluigi Ginnia, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio D'Amato, giusta procura Controparte_1
in calce al ricorso monitorio
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.4.2024, la sig.ra proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1939/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma
in data 12.2.2024, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore della sig.ra Controparte_1
della complessiva somma di € 9.200,00 oltre alle spese di procedura, e chiedeva
[...]
disporsene la revoca, con condanna di parte opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
si costituiva in giudizio la sig.ra che, nel contestare in toto la domanda Controparte_1 avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto, formulando istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di giudizio, depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e disattese le istanze istruttorie di parte opponente, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del
15.10.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) e, previo scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata trattenuta a sentenza alla detta udienza e quindi decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Premesso che tutte le eccezioni e censure sollevate da parte opponente in ordine alla insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo restano assorbite nel grado di cognizione piena che caratterizza la presente fase di opposizione,
si rileva che la pretesa creditoria della odierna opposta trae origine dalle pattuizioni di cui alla scrittura privata del 15.11.2022, con cui la sig.ra riconoscendosi debitrice Parte_1
nei confronti dei fratelli e del complessivo importo di € 18.400,00 CP_2 CP_1
(suddiviso tra i predetti in ragione del 50% ciascuno), si obbligava al pagamento della somma di € 9.200,00 in favore della odierna opposta all'esito della presentazione della denuncia di successione del sig. deceduto in data 11.11.2022 e, sul presupposto del Persona_1
mancato adempimento della suddetta obbligazione, ha ad oggetto l'ingiunzione di pagamento del relativo importo (€ 9.200,00) di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
Le censure che parte opponente muove alla avversa pretesa creditoria attengono,
sostanzialmente, al rilievo della non attualità/liquidità del credito (stante la necessità di ricomposizione dell'intera massa ereditaria del sig. ai fini della divisione, Persona_1
previa – eventuale – collazione); al rilievo della contraddittorietà della scrittura privata del
15.11.2022 in riferimento all'obbligo di pagamento, in favore dei coeredi, dell'intero importo di
€ 18.400,00 (ricevuto in prestito dal de cuius) senza decurtazione della sua stessa quota ereditaria di 1/3 (assorbita per confusione nel suo patrimonio) e, infine, al rilievo della annullabilità per violenza e/o dolo della scrittura privata di riconoscimento del debito del
15.11.2022. In riferimento a tale ultimo profilo si osserva che risulta del tutto indimostrato l'assunto secondo il quale la sottoscrizione del riconoscimento di debito del 15.11.2022 sarebbe stato frutto di una non meglio specificata violenza, o addirittura dolo, ai danni della odierna opponente: non è
sufficiente a comprovare una simile circostanza la certificazione medica di parte prodotta dall'opponente in allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., in cui lo specialista, dopo aver diagnosticato un generico “…disturbo psichico inquadrabile nelle forme di disturbo
dell'adattamento con umore misto/depresso e con sintomi dissociativi…” (che, di per sé, non è
probante né della incapacità naturale della sig.ra al momento della sottoscrizione della Parte_1
dichiarazione di riconoscimento di debito né, tantomeno, della ipotetica violenza perpetrata ai suoi danni dalle controparti), si limita a riportare le affermazioni della stessa paziente, che avrebbe dichiarato di essersi trovata, proprio al momento della sottoscrizione del riconoscimento del debito nei confronti dei fratelli, in un grave stato dissociativo correlato ad angoscia, con derealizzazione e depersonalizzazione (si tratta, con evidenza, di dichiarazioni di provenienza unilaterale della stessa parte che intende avvalersene e, come tali, prive di alcun reale valore probatorio).
Si osserva inoltre che, anche laddove effettivamente la sig.ra si fosse Parte_1
trovata, al momento della sottoscrizione del riconoscimento del debito del 15.11.20222, in una situazione psichica dissociativa, ovvero in uno stato di transitoria incapacità naturale (di cui non consta alcuna prova in atti), ciò, in ogni caso, non potrebbe integrare o implicare, in via automatica e diretta, una violenza ai suoi danni da parte dei fratelli, mentre, sotto altro aspetto,
si rileva che la domanda di annullamento della scrittura privata è stata formulata proprio in riferimento alla violenza (e/o al dolo contrattuale) e non già in riferimento ad un presunto stato di incapacità naturale della contraente.
Se non risulta in alcun modo comprovata la violenza asseritamente subita dall'opponente al momento della sottoscrizione del contratto, tantomeno risultano allegati (prima ancora che dimostrati) i presunti raggiri dei quali la stessa sarebbe stata vittima ad opera della LL;
né
la generica capitolazione istruttoria, come articolata dall'opponente in sede di seconda memoria
ex art. 171 ter c.p.c., sarebbe stata idonea a comprovare specificamente una simile circostanza
(indicare come necessaria, ai fini della successione, la sottoscrizione del riconoscimento di debito per cui è causa non integra, di per sé, un raggiro idoneo ad alterare la volontà negoziale della contraente e ad indurla in errore).
In riferimento alla dedotta non attualità/liquidità del credito (stante la necessità di ricomposizione dell'intera massa ereditaria del sig. ai fini della divisione, Persona_1
previa – eventuale – collazione), si osserva che la domanda monitoria spiegata dalla odierna opposta non ha alcuna attinenza con l'eventuale scioglimento della comunione ereditaria formatasi tra le odierne contendenti (ed il fratello a seguito dell'apertura della CP_2
successione del comune dante causa, sicché la ricostruzione dell'intera massa ereditaria e le eventuali collazioni da parte dei coeredi sono questioni del tutto avulse ed estranee alla odierna materia del contendere, che ha ad oggetto, esclusivamente, una pretesa creditoria non derivante dalla ricostruzione, ovvero dallo scioglimento della comunione ereditaria, ma soltanto dalla dichiarazione di riconoscimento di debito di cui alla scrittura privata del 15.11.2022.
Contrariamente agli assunti di parte opponente, l'obbligo di pagamento assunto dalla sig.ra con la scrittura del 15.11.2022 non attiene alla regolamentazione dei Parte_1
rapporti derivanti dalla gestione della massa ereditaria e non è finalizzata alla ricostruzione della stessa (in cui sarebbero ricompresi i crediti del de cuius) o allo scioglimento della relativa comunione, ma è riferibile esclusivamente all'assunzione dell'obbligo di pagamento, da parte dell'opponente, di una specifica somma di denaro in favore dei fratelli, nonostante che l'origine del debito, come riconosciuto dall'opponente, sia ravvisabile in un prestito dalla stessa ricevuto dal comune genitore.
Risulta, invece, condivisibile l'assunto di parte opponente secondo cui la scrittura privata in commento si presenta contraddittoria e non conforme alle rispettive quote dei tre coeredi, con la conseguenza che l'ammontare del credito ingiunto non è coerente rispetto alla quota ereditaria della odierna opposta;
sebbene la scrittura privata del 15.11.2022 non integri e non includa alcun accordo divisorio tra i coeredi in ordine ai crediti del de cuius, ma contenga soltanto l'assunzione dell'obbligo di pagamento, da parte della sig.ra di una Parte_1
determinata somma di denaro (€ 9.200,00) in favore di ciascuno dei fratelli, si osserva che la stessa assume la valenza di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., il che implica la conseguenza processuale dell'inversione dell'onere della prova rispetto agli elementi costitutivi del rapporto fondamentale sottostante, che si presume esistente, salvo prova contraria.
Con scrittura privata del 15.11.2022 l'odierna opponente si riconosceva debitrice, nei confronti della LL , della somma di € 9.200,00, attestando “…la sussistenza del prestito CP_1
a suo tempo ricevuto dal padre per l'importo complessivo di € 18.400,00…” ed impegnandosi”…a
restituire al fratello ed alla LL la somma di € 9.200,00…ciascuno, CP_2 CP_1
all'esito della presentazione della denuncia di successione…”; detta scrittura privata si configura,
nella parte relativa all'assunzione del debito da parte dell'odierna opponente, quale vera e propria promessa di pagamento in favore della convenuta/opposta della somma di € 9.200,00,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1987 c.c.
Ai sensi dell'art. 1988 c.c. “…la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa
colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di
questo si presume fino a prova contraria…”; la promessa di pagamento o la ricognizione di debito produce il tipico effetto della relevatio ab onere probandi, ossia l'inversione dell'onere della prova, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'inesistenza del debito e, quindi, del rapporto fondamentale, che si presume esistente e valido fino a prova contraria.
Com'è noto “…la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha
solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex articolo
1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, da cui deriva una
semplice “relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della dichiarazione dell'onere
di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità
non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della
ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto,
o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente
che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass., Sez. 1 -,
Sentenza n. 20689 del 13/10/2016; in senso conforme, v. Cass., Sez. U -, Sentenza n. 6459 del
6/3/2020; Sez. 3, Sentenza n. 21098 del 16/9/2013)…” (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 24451 del
3.11.2020). Nella fattispecie in esame, il rapporto causale sottostante al riconoscimento di debito effettuato dalla opponente è ravvisabile nell'obbligo restitutorio insorto nei confronti del de cuius, sig.
in ordine all'importo (€ 18.400,00) oggetto di un prestito dallo stesso Persona_1
effettuato in favore della odierna opponente;
il subentro dei tre coeredi (figli del predetto) nella originaria posizione creditoria del defunto padre, priva di effettiva valenza causale ed obbligatoria il riconoscimento, da parte di uno dei tre coeredi, dell'obbligo di restituzione dell'intero importo nei confronti degli altri due e crea una frattura logico-giuridica tra la causa dell'obbligazione
(credito del de cuius) e la posizione dei due coeredi (sigg.ri e CP_1 Controparte_3
che, in assenza di diversa imputazione causale, non possono che subentrare nella posizione creditoria del loro dante causa in proporzione alle rispettive quote ereditarie (pari ad 1/3
ciascuno); se è vero che l'assunzione dell'obbligo di pagamento del maggior importo di €
9.200,00 in favore di ciascuno dei due coeredi (ossia nella quota corrispondente ad ½ e non ad
1/3 e, pertanto, disallineata rispetto all'effettiva posizione ereditaria degli stessi) potrebbe essere stata il frutto di una più ampia contrattazione, nell'ambito della quale l'opponente avrebbe potuto riconoscersi debitrice, nei confronti dei fratelli (a prescindere dalla loro qualità di coeredi)
dell'intero importo del prestito di € 18.400,00, che espressamente riconosce di aver ricevuto dal padre (ad esempio, in compensazione di ulteriori elargizioni ovvero di ulteriori esposizioni debitorie nei confronti dei fratelli, che non risultano documentate in atti e che non costituiscono oggetto della odierna materia del contendere), è pur vero che di una tale evenienza non si rinviene alcuna traccia nella scarna contrattazione del 15.11.2022, in cui l'unico riferimento al sottostante rapporto causale del riconoscimento di debito è costituito dal richiamo al credito restitutorio del sig. in ordine all'importo di € 18.400,00; è proprio in Persona_1
riferimento a tale causa giuridica dell'obbligo di pagamento (l'unica espressamente richiamata nella contrattazione in esame) che si configura un elemento di palese discontinuità logico-
giuridica in grado di incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento, dal momento che l'obbligo di restituzione, in favore dei due coeredi, dell'intero importo oggetto del prestito ricevuto dal de cuius appare illogico e (in mancanza di elementi probatori di segno contrario) del tutto scisso dall'ammontare delle rispettive quote ereditarie (è evidente che il subentro della stessa opponente, per la quota di 1/3, nella posizione creditoria del de cuius abbia determinato la confusione del credito ereditario con il debito nei confronti della massa).
Per il resto, l'odierna opponente non ha contestato la effettiva sussistenza del debito oggetto di riconoscimento, né ha dedotto l'insussistenza o l'invalidità del sottostante rapporto causale,
essendosi limitata a rilevare la illiquidità del credito vantato nei suoi confronti al di fuori di un procedimento divisorio e ad eccepire (senza minimamente provarla) l'annullabilità della scrittura privata del 15.11.2022 ai sensi degli artt. 1427 e segg. c.c.
Deve, pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione e previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, essere pronunciata condanna della odierna opponente al pagamento, in favore di controparte, del complessivo importo di € 6.133,00 per i titoli di cui al ricorso monitorio ed in riferimento all'ammontare della quota ereditaria della sig.ra oltre agli Controparte_1
accessori di legge.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione, in ragione di un terzo, delle spese di giudizio tra le parti;
le spese residue, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
con atto di citazione notificato in data 17.4.2024 nei confronti di Controparte_1
, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:
[...]
1) in parziale accoglimento dell'opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo n.
1939/2024 emesso dal Tribunale di Roma in data 12.2.2024, condanna l'opponente al pagamento, in favore di controparte, del complessivo importo di € 6.133,00 per i titoli di cui al ricorso monitorio, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
---
2) condanna l'opponente al pagamento di due terzi delle spese di giudizio, che liquida
(quanto ai due terzi) in complessivi € 1.694,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
--- 3) compensa tra le parti le restanti spese.---
Roma, 11.11.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi