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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 888/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CASABURO ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9279/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 299374 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 392/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.03.2025 al ricorrente è stato notificato l'avviso di accertamento n. 299374, avente ad oggetto l'insufficiente versamento, per l'anno 2022, dell'IMU, per una somma complessiva di euro 4.142,65, di cui euro 3.334,58 a titolo di tributo, in relazione alle unità immobiliari indicate nel “Prospetto immobili accertati” riportato nell'atto impugnato.
Il ricorrente eccepisce che, come da visura catastale soggettiva e visura storica degli immobili, il cespite riportato al numero 4 del “prospetto immobili accertati” non è di sua proprietà né è titolare su di esso di altro diritto reale, né lo occupa o detiene ad altro titolo. Pertanto, l'atto impugnato è nullo e/o infondato per insussistenza del presupposto impositivo e legittimazione passiva rispetto al tributo IMU accertato e per violazione e/o falsa applicazione dei commi 740 e 741 dell'art. 1, L. n. 160/2019.
Inoltre, asserisce la nullità dell'avviso de quo per violazione del principio del contraddittorio ex art.
6-bis e
1, commi 3 e 3-ter, della L. n. 212/2000.
Infine, eccepisce la nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea applicazione delle sanzioni
(violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, co. 1, dell'art. 14, co. 1, D.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 12, co.
5, D.lgs. n. 472/1997).
Roma Capitale dichiara che ha preso atto della bontà di quanto asserito dal ricorrente e, in base alla documentazione depositata, presta acquiescenza alle eccezioni del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 24.03.2025 al ricorrente è stato notificato l'avviso di accertamento n. 299374, avente ad oggetto l'insufficiente versamento, per l'anno 2022, dell'IMU, per una somma complessiva di euro 4.142,65, di cui euro 3.334,58 a titolo di tributo, in relazione alle unità immobiliari indicate nel “Prospetto immobili accertati” riportato nell'atto impugnato.
Il ricorrente ha eccepito che l'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1 , p. T., int. 5, contraddistinto in Catasto al Dati_Cat_1, sub. 2, Cat. A/2, classe 04, RC euro 1.640,39 non è di sua proprietà, né lo occupa o detiene ad altro titolo, per cui l'atto impugnato è infondato per insussistenza del presupposto impositivo e legittimazione passiva rispetto all'IMU accertato.
Il contribuente ha, inoltre, eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato per la mancata attivazione del contraddittorio anticipato ex art.
6-bis, L. 212/2000.
Nel sistema dell'IMU, l'attività di accertamento in rettifica o d'ufficio, viene svolta unicamente dai Comuni, sulla base delle informazioni fornite direttamente dai contribuenti (tramite le dichiarazioni) o desunte dall'Amministrazione Finanziaria in merito all'ammontare delle rendite catastali per i fabbricati o del reddito dominicale per i terreni.
Verificati i versamenti effettuati dai contribuenti, ovvero i casi di omesso pagamento dell'imposta, il Comune emette motivato avviso di accertamento con l'individuazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi. La parte resistente Roma Capitale ha contro dedotto di accogliere le doglianze del ricorrente prestando acquiescenza alle sue eccezioni.
Pertanto, il ricorso è accolto limitatamente all'immobile di Roma alla Indirizzo_1, P.T., int. 5, in quanto, come risulta dalla visura storica per immobile, non è di sua proprietà né il ricorrente lo occupa o detiene ad altro titolo, mentre l'accertamento IMU operato da Roma Capitale è legittimo per gli altri cespiti accertati per i quali è emerso un insufficiente o tardivo versamento del suddetto tributo.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto limitatamente all'immobile alla Indirizzo_1, P.T. int.
5. Per il resto è respinto. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CASABURO ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9279/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 299374 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 392/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.03.2025 al ricorrente è stato notificato l'avviso di accertamento n. 299374, avente ad oggetto l'insufficiente versamento, per l'anno 2022, dell'IMU, per una somma complessiva di euro 4.142,65, di cui euro 3.334,58 a titolo di tributo, in relazione alle unità immobiliari indicate nel “Prospetto immobili accertati” riportato nell'atto impugnato.
Il ricorrente eccepisce che, come da visura catastale soggettiva e visura storica degli immobili, il cespite riportato al numero 4 del “prospetto immobili accertati” non è di sua proprietà né è titolare su di esso di altro diritto reale, né lo occupa o detiene ad altro titolo. Pertanto, l'atto impugnato è nullo e/o infondato per insussistenza del presupposto impositivo e legittimazione passiva rispetto al tributo IMU accertato e per violazione e/o falsa applicazione dei commi 740 e 741 dell'art. 1, L. n. 160/2019.
Inoltre, asserisce la nullità dell'avviso de quo per violazione del principio del contraddittorio ex art.
6-bis e
1, commi 3 e 3-ter, della L. n. 212/2000.
Infine, eccepisce la nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea applicazione delle sanzioni
(violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, co. 1, dell'art. 14, co. 1, D.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 12, co.
5, D.lgs. n. 472/1997).
Roma Capitale dichiara che ha preso atto della bontà di quanto asserito dal ricorrente e, in base alla documentazione depositata, presta acquiescenza alle eccezioni del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 24.03.2025 al ricorrente è stato notificato l'avviso di accertamento n. 299374, avente ad oggetto l'insufficiente versamento, per l'anno 2022, dell'IMU, per una somma complessiva di euro 4.142,65, di cui euro 3.334,58 a titolo di tributo, in relazione alle unità immobiliari indicate nel “Prospetto immobili accertati” riportato nell'atto impugnato.
Il ricorrente ha eccepito che l'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1 , p. T., int. 5, contraddistinto in Catasto al Dati_Cat_1, sub. 2, Cat. A/2, classe 04, RC euro 1.640,39 non è di sua proprietà, né lo occupa o detiene ad altro titolo, per cui l'atto impugnato è infondato per insussistenza del presupposto impositivo e legittimazione passiva rispetto all'IMU accertato.
Il contribuente ha, inoltre, eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato per la mancata attivazione del contraddittorio anticipato ex art.
6-bis, L. 212/2000.
Nel sistema dell'IMU, l'attività di accertamento in rettifica o d'ufficio, viene svolta unicamente dai Comuni, sulla base delle informazioni fornite direttamente dai contribuenti (tramite le dichiarazioni) o desunte dall'Amministrazione Finanziaria in merito all'ammontare delle rendite catastali per i fabbricati o del reddito dominicale per i terreni.
Verificati i versamenti effettuati dai contribuenti, ovvero i casi di omesso pagamento dell'imposta, il Comune emette motivato avviso di accertamento con l'individuazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi. La parte resistente Roma Capitale ha contro dedotto di accogliere le doglianze del ricorrente prestando acquiescenza alle sue eccezioni.
Pertanto, il ricorso è accolto limitatamente all'immobile di Roma alla Indirizzo_1, P.T., int. 5, in quanto, come risulta dalla visura storica per immobile, non è di sua proprietà né il ricorrente lo occupa o detiene ad altro titolo, mentre l'accertamento IMU operato da Roma Capitale è legittimo per gli altri cespiti accertati per i quali è emerso un insufficiente o tardivo versamento del suddetto tributo.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto limitatamente all'immobile alla Indirizzo_1, P.T. int.
5. Per il resto è respinto. Spese compensate.