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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 944/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 361/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004062779000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6215/2025 depositato il 27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420249004062779/000, notificata in data 28.10.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 7.799,26. Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi di gravame:
1. violazione del giudicato e illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento, poiché l'intimazione di pagamento impugnata risultava fondata sulle medesime cartelle già annullate con sentenza n. 198/2024, resa nel giudizio RG n. 7086/2022, passata in giudicato;
evidenziava che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, parte del precedente giudizio, era a conoscenza dell'intervenuto annullamento e che, per effetto del giudicato, risultava preclusa qualsiasi reiterazione della pretesa.
2. nullità dell'atto per inesistenza del titolo e carenza del presupposto della riscossione poiché, a seguito dell'annullamento delle cartelle prodromiche, difettava un valido titolo giuridico idoneo a sorreggere l'azione di riscossione;
l'intimazione si configurava pertanto quale atto privo di presupposto, inidoneo a produrre effetti giuridici.
3. violazione dei principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione poiché la condotta dell'Agente della riscossione si poneva in contrasto con i principi di correttezza e buona amministrazione, avendo notificato un nuovo atto impositivo nonostante l'intervenuto giudicato favorevole.
4. risarcibilità dei danni patrimoniali e non patrimoniali poiché la condotta dell'Agente della riscossione aveva determinato un danno patrimoniale, correlato alle spese del contenzioso, e un danno non patrimoniale, consistito nello stato di ansia e stress derivante dalla reiterata richiesta di pagamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni con le quali eccepiva l'infondatezza del ricorso, rappresentando che al momento della notifica dell'intimazione le cartelle risultavano ancora iscritte a ruolo e che il successivo sgravio era intervenuto in esecuzione della sentenza richiamata dal ricorrente.
All'odierna udienza la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte - preso atto dell'avvenuto sgravio delle cartelle di pagamento recate dall'intimazione di pagamento opposta, in quanto già caducate per effetto del precedente ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 (N.R.G. 7096/22) avverso altra intimazione di pagamento, la n. 09420229001621668, e della sentenza n. 198/24, depositata il 09/01/2024, passata in giudicato – dichiara cessata la materia del contendere. Tenuto conto della necessità di procedere egualmente alla valutazione della soccombenza virtuale al fine della liquidazione delle spese di lite (“In tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis del lgs. n. 546 del 1992, a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione” (Cass. sez. 5, 22/07/2025, n. 20750, rv. 675399 - 01), avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché numero delle parti), esse sono liquidate come da dispositivo, attestandosi sul parametro minimo dei valori tabellari, in considerazione della minima rilevanza delle questioni trattate e del valore della controversia. Non sussistono le condizioni per disporre la condanna della resistente per responsabilità aggravata, tenuto conto del tempo tecnico necessario al discarico delle cartelle di pagamento annullate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in euro 280.00 oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato, con distrazione ex art. 93 Cpc. (firmato digitalmente)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 361/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004062779000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6215/2025 depositato il 27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420249004062779/000, notificata in data 28.10.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 7.799,26. Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi di gravame:
1. violazione del giudicato e illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento, poiché l'intimazione di pagamento impugnata risultava fondata sulle medesime cartelle già annullate con sentenza n. 198/2024, resa nel giudizio RG n. 7086/2022, passata in giudicato;
evidenziava che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, parte del precedente giudizio, era a conoscenza dell'intervenuto annullamento e che, per effetto del giudicato, risultava preclusa qualsiasi reiterazione della pretesa.
2. nullità dell'atto per inesistenza del titolo e carenza del presupposto della riscossione poiché, a seguito dell'annullamento delle cartelle prodromiche, difettava un valido titolo giuridico idoneo a sorreggere l'azione di riscossione;
l'intimazione si configurava pertanto quale atto privo di presupposto, inidoneo a produrre effetti giuridici.
3. violazione dei principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione poiché la condotta dell'Agente della riscossione si poneva in contrasto con i principi di correttezza e buona amministrazione, avendo notificato un nuovo atto impositivo nonostante l'intervenuto giudicato favorevole.
4. risarcibilità dei danni patrimoniali e non patrimoniali poiché la condotta dell'Agente della riscossione aveva determinato un danno patrimoniale, correlato alle spese del contenzioso, e un danno non patrimoniale, consistito nello stato di ansia e stress derivante dalla reiterata richiesta di pagamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni con le quali eccepiva l'infondatezza del ricorso, rappresentando che al momento della notifica dell'intimazione le cartelle risultavano ancora iscritte a ruolo e che il successivo sgravio era intervenuto in esecuzione della sentenza richiamata dal ricorrente.
All'odierna udienza la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte - preso atto dell'avvenuto sgravio delle cartelle di pagamento recate dall'intimazione di pagamento opposta, in quanto già caducate per effetto del precedente ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 (N.R.G. 7096/22) avverso altra intimazione di pagamento, la n. 09420229001621668, e della sentenza n. 198/24, depositata il 09/01/2024, passata in giudicato – dichiara cessata la materia del contendere. Tenuto conto della necessità di procedere egualmente alla valutazione della soccombenza virtuale al fine della liquidazione delle spese di lite (“In tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis del lgs. n. 546 del 1992, a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione” (Cass. sez. 5, 22/07/2025, n. 20750, rv. 675399 - 01), avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché numero delle parti), esse sono liquidate come da dispositivo, attestandosi sul parametro minimo dei valori tabellari, in considerazione della minima rilevanza delle questioni trattate e del valore della controversia. Non sussistono le condizioni per disporre la condanna della resistente per responsabilità aggravata, tenuto conto del tempo tecnico necessario al discarico delle cartelle di pagamento annullate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in euro 280.00 oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato, con distrazione ex art. 93 Cpc. (firmato digitalmente)