TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/02/2026, n. 2252
TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di provvedere sulla richiesta di espropriazione delle frazioni residue

    La deliberazione impugnata, pur integrando un provvedimento espresso di reiezione delle osservazioni, è illegittima per motivazione apparente ed elusiva della richiesta del ricorrente. L'amministrazione non ha adeguatamente ponderato la richiesta di espropriazione delle frazioni residue, rinviando la decisione a una trattativa futura ed eventuale, senza fornire una motivazione sostanziale in ordine alla sua eventuale non accoglibilità.

  • Improcedibile
    Superamento dell'atto impugnato

    L'atto di convocazione è stato superato dalla successiva deliberazione consiliare n. 14 del 17/04/2025, che costituisce l'atto lesivo autonomo e definitivo. Pertanto, la domanda di annullamento della convocazione è improcedibile.

  • Improcedibile
    Superamento dell'atto impugnato

    La Relazione è un atto interno al procedimento, privo di autonomia lesiva, e il suo contenuto è stato recepito nella deliberazione consiliare n. 14 del 17/04/2025. Pertanto, la domanda di annullamento della Relazione è improcedibile.

  • Improcedibile
    Atto generico e non autonomamente lesivo

    La domanda è formulata in termini generici e non individua atti specifici lesivi, pertanto deve essere dichiarata improcedibile in quanto non autonomamente lesiva e assorbita dall'esito del ricorso avverso gli atti principali.

  • Inammissibile
    Presenza di provvedimento espresso

    La deliberazione consiliare n. 14 del 17/04/2025, confermata dalla nota del Sindaco del 19/05/2025, costituisce un provvedimento espresso che ha rigettato le osservazioni del ricorrente. Pertanto, l'azione per accertamento del silenzio-inadempimento è inammissibile.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere parziale

    La deliberazione n. 43 del 10/11/2025 ha accolto l'osservazione n. 3, richiedendo di ricomprendere nell'esproprio la frazione di 30 mq della p.lla 402. Questo ha determinato una parziale cessazione della materia del contendere limitatamente a tale aspetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/02/2026, n. 2252
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2252
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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