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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5475 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13557/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente delegato dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13557/2025 promossa da:
( ) in proprio Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
( Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 1.12.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
previo esame delle prove documentali che si offrono in comunicazione, il sottoscritto insta affinché codesto Ill.mo Presidente del Tribunale di Torino voglia accogliere la presente opposizione e conseguentemente provvedere alla liquidazione dei compensi in conformità con la richiesta presentata il 16 dicembre 2024 (doc.10).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto emesso in data 30 maggio 2025, comunicato il 6 giugno 2025, con il quale il Giudice di Pace di Torino ha liquidato in € 60,00 oltre 15% spese generali, ed accessori previdenziali e fiscali dovuti per legge, i compensi per le prestazioni svolte
1 dal ricorrente nel proc. n. R.G.7723/2020, a favore di , ammesso ex lege al patrocinio, CP_2 nell'udienza di proroga del trattenimento presso il C.P.R. di Torino – Brunelleschi del 10.8.2020.
Il non si costituiva nonostante rituale notifica e va dichiarato contumace in Controparte_1 questa sede (in tal senso rettificandosi l'erronea indicazione nel verbale di udienza del 1.12.2025).
All'udienza del 10.11.2025 è stato disposto rinvio al 1.12.2025 al fine di consentire il deposito del decreto di liquidazione impugnato avente ad oggetto l'udienza di convalida del 10.8.2025 in quanto per errore materiale, in allegato al ricorso, era stato depositato il decreto relativo all'udienza di convalida del 7.9.2025.
***
I motivi di opposizione riguardano l'assenza nel provvedimento oggetto di opposizione di qualsiasi riferimento alle tariffe professionali e alle fasi del processo, la totale assenza di riconducibilità alle tariffe del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, che non consente la riduzione dei compensi al di sotto del 50 % dei valori medi, nonché la incongruità del compenso liquidato tenuto conto dell'attività svolta.
Il ricorrente ha pertanto insistito per l'accoglimento di quanto richiesto nella propria istanza di liquidazione.
**
L'opposizione è parzialmente fondata per quanto di seguito esposto.
L'attività difensiva, a seguito della nomina del ricorrente quale difensore di fiducia di Per_1
, ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato (art. 14 co. 4 l. n. 286/1998), risulta dalla
[...] documentazione prodotta e la richiesta di liquidazione concerne il procedimento dinanzi al Giudice di
Pace di Torino, avente ad oggetto la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 286/1998 (giudizio definito con decreto di accoglimento), svolto nell'unica udienza del 10.8.2020 e senza attività istruttoria.
Le fasi effettivamente svolte sono soltanto quelle di studio e decisionale;
la memoria difensiva depositata non rientra nella fase introduttiva bensì in quella decisionale, nell'ambito della quale possono essere depositate memorie, e riguarda comunque questioni seriali e già affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, essendo inoltre estremamente semplice lo specifico caso concreto oggetto di causa. In ragione di tali ultime considerazioni, la rilevanza dell'esito del procedimento (a seguito di impugnazione in Cassazione) assume un valore trascurabile.
2 Va, peraltro, rilevato che, ai sensi dell'art. 82 primo comma TUSG, l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati “in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”, sicché occorre tenere conto dell'opportuna proporzione da mantenere con la liquidazione di attività difensive svolte in relazione contesti processuali e sostanziali di maggiore complessità.
Premesso quanto sopra e rilevato che i parametri generali non possono essere diminuiti oltre il 50%
(cfr. art. 4 d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018), vanno liquidate le fasi di studio e decisionale nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile nei giudizi che si svolgono avanti al Giudice di Pace (da € 5.200,01 a € 26.000 – cfr. art. 5 co. 6 d.m. 55/2014 che consente di tenere conto anche dello scaglione che ricomprende il “valore uguale a € 26.000” e, a suffragio di tale orientamento, cfr anche l'art. 13 comma 1 lett. c TUSG, in materia di contributo unificato, che indica lo stesso importo per i processi di valore superiore a € 5200 e fino a € 26000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace).
Per quanto già esposto sulla consistenza dell'attività svolta, risulta congruo l'importo pari a complessivi € 585,50 (fase studio € 212,50 fase decisionale € 373), che, a seguito della dimidiazione ex art. 130 TUSG, ammonta ad € 292,75 oltre accessori di legge.
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/2014, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti solo gli esposti documentati.
Visto il parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
modificando il decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. , quale legale di , ammesso ex Parte_1 Persona_1 lege al gratuito patrocinio nell'ambito del procedimento n. 7720/2020 (proroga del 10.8.2020), il compenso di € 292,75, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
3 - condanna il a rifondere all'Avv. le spese Controparte_1 Parte_1 della presente causa che liquida in € 70 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 12.12.2025
Il Presidente Delegato
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente delegato dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13557/2025 promossa da:
( ) in proprio Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
( Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 1.12.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
previo esame delle prove documentali che si offrono in comunicazione, il sottoscritto insta affinché codesto Ill.mo Presidente del Tribunale di Torino voglia accogliere la presente opposizione e conseguentemente provvedere alla liquidazione dei compensi in conformità con la richiesta presentata il 16 dicembre 2024 (doc.10).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto emesso in data 30 maggio 2025, comunicato il 6 giugno 2025, con il quale il Giudice di Pace di Torino ha liquidato in € 60,00 oltre 15% spese generali, ed accessori previdenziali e fiscali dovuti per legge, i compensi per le prestazioni svolte
1 dal ricorrente nel proc. n. R.G.7723/2020, a favore di , ammesso ex lege al patrocinio, CP_2 nell'udienza di proroga del trattenimento presso il C.P.R. di Torino – Brunelleschi del 10.8.2020.
Il non si costituiva nonostante rituale notifica e va dichiarato contumace in Controparte_1 questa sede (in tal senso rettificandosi l'erronea indicazione nel verbale di udienza del 1.12.2025).
All'udienza del 10.11.2025 è stato disposto rinvio al 1.12.2025 al fine di consentire il deposito del decreto di liquidazione impugnato avente ad oggetto l'udienza di convalida del 10.8.2025 in quanto per errore materiale, in allegato al ricorso, era stato depositato il decreto relativo all'udienza di convalida del 7.9.2025.
***
I motivi di opposizione riguardano l'assenza nel provvedimento oggetto di opposizione di qualsiasi riferimento alle tariffe professionali e alle fasi del processo, la totale assenza di riconducibilità alle tariffe del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, che non consente la riduzione dei compensi al di sotto del 50 % dei valori medi, nonché la incongruità del compenso liquidato tenuto conto dell'attività svolta.
Il ricorrente ha pertanto insistito per l'accoglimento di quanto richiesto nella propria istanza di liquidazione.
**
L'opposizione è parzialmente fondata per quanto di seguito esposto.
L'attività difensiva, a seguito della nomina del ricorrente quale difensore di fiducia di Per_1
, ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato (art. 14 co. 4 l. n. 286/1998), risulta dalla
[...] documentazione prodotta e la richiesta di liquidazione concerne il procedimento dinanzi al Giudice di
Pace di Torino, avente ad oggetto la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 286/1998 (giudizio definito con decreto di accoglimento), svolto nell'unica udienza del 10.8.2020 e senza attività istruttoria.
Le fasi effettivamente svolte sono soltanto quelle di studio e decisionale;
la memoria difensiva depositata non rientra nella fase introduttiva bensì in quella decisionale, nell'ambito della quale possono essere depositate memorie, e riguarda comunque questioni seriali e già affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, essendo inoltre estremamente semplice lo specifico caso concreto oggetto di causa. In ragione di tali ultime considerazioni, la rilevanza dell'esito del procedimento (a seguito di impugnazione in Cassazione) assume un valore trascurabile.
2 Va, peraltro, rilevato che, ai sensi dell'art. 82 primo comma TUSG, l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati “in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”, sicché occorre tenere conto dell'opportuna proporzione da mantenere con la liquidazione di attività difensive svolte in relazione contesti processuali e sostanziali di maggiore complessità.
Premesso quanto sopra e rilevato che i parametri generali non possono essere diminuiti oltre il 50%
(cfr. art. 4 d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018), vanno liquidate le fasi di studio e decisionale nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile nei giudizi che si svolgono avanti al Giudice di Pace (da € 5.200,01 a € 26.000 – cfr. art. 5 co. 6 d.m. 55/2014 che consente di tenere conto anche dello scaglione che ricomprende il “valore uguale a € 26.000” e, a suffragio di tale orientamento, cfr anche l'art. 13 comma 1 lett. c TUSG, in materia di contributo unificato, che indica lo stesso importo per i processi di valore superiore a € 5200 e fino a € 26000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace).
Per quanto già esposto sulla consistenza dell'attività svolta, risulta congruo l'importo pari a complessivi € 585,50 (fase studio € 212,50 fase decisionale € 373), che, a seguito della dimidiazione ex art. 130 TUSG, ammonta ad € 292,75 oltre accessori di legge.
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/2014, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti solo gli esposti documentati.
Visto il parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
modificando il decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. , quale legale di , ammesso ex Parte_1 Persona_1 lege al gratuito patrocinio nell'ambito del procedimento n. 7720/2020 (proroga del 10.8.2020), il compenso di € 292,75, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
3 - condanna il a rifondere all'Avv. le spese Controparte_1 Parte_1 della presente causa che liquida in € 70 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 12.12.2025
Il Presidente Delegato
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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