Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00166/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04691/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4691 del 2025, proposto da
AVV. MICHELE LIGUORI, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’Avv. Vincenzo Liguori, con domicilio eletto in Napoli al Centro Direzionale Is. F4 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza del TAR Campania Napoli, Sez. III, n. 1203 del 13 febbraio 2025, emessa in sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario formatosi in tema di equa riparazione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89/2001, per la parte relativa al pagamento delle spese processuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. LO L'OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’avvocato ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza in epigrafe, nella parte in cui il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento nei suoi confronti delle spese processuali, liquidate “in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato”.
In dettaglio, il medesimo chiede che sia dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento in suo favore della suddetta somma e dei relativi accessori indicati in sentenza, maggiorati degli interessi legali, e con nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, di un commissario ad acta che si attivi in tal senso in sostituzione dell’amministrazione.
Con memoria conclusiva, il ricorrente insiste nelle proprie ragioni.
L’intimata amministrazione statale non si è costituita.
All’udienza camerale dell’8 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte dal c.p.a., rileva che:
- il ricorrente non è un creditore ai sensi della legge n. 89/2001, poiché il titolo azionato è una sentenza di questo Tribunale con riguardo alla parte avente ad oggetto la condanna alle spese processuali. Il caso in esame, pertanto, esula dalla previsione di cui all’art. 5-sexies, comma 12-bis, della suddetta legge, cosicché non deve essere disposta alcuna sospensione del giudizio;
- sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia;
- sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, atteso che: a) la sentenza di questo Tribunale azionata è passata in giudicato come da attestazione in atti; b) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della predetta sentenza ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;
- parte resistente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza su menzionata.
3. Si ritiene, pertanto, che:
- va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione; entro detto termine il Ministero della Giustizia dovrà provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, della somma liquidata nella predetta sentenza a titolo di spese processuali (€ 500,00), maggiorata delle voci accessorie dovute per legge (ossia del rimborso spese generali nella misura del 15%, dell’IVA e del CPA nella misura di legge) nonché dell’importo del contributo unificato versato (€ 300,00), il tutto con l’aggiunta degli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. decorrenti dalla data del passaggio in giudicato del titolo giudiziale in questione e sino al soddisfo, in conformità a quanto previsto dall’art. 112, comma 3, c.p.a. (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 15 aprile 2024 n. 2533);
- va, infine, accolta la richiesta di nominare sin d’ora un commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento di quanto sopra riconosciuto in esecuzione della sentenza in epigrafe, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, e ciò entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione; si nomina, quindi, il commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro il suddetto termine, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo addebitate al Ministero della Giustizia, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione dell’importo e della linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione alla sentenza individuata in epigrafe nei sensi e nei termini pure in motivazione indicati.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza.
Determina fin d’ora in € 1.000,00 (mille/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO L'OL, Presidente FF, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO L'OL |
IL SEGRETARIO