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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/10/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
– Sezione Civile –
R.G. 2643/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. LO D'GE, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nato a [...], Stato di Mato Grosso do Sul, Brasile, il 28/02/1953, Parte_1
(CF ); C.F._1
2. , nata a [...], Stato di Mato Grosso do Sul, Brasile, il Parte_2
11/12/1973, (CF ); P.IVA_1
3. , nato a [...], Stato di Mato Grosso, Brasile, il 29/06/1997, (CF Parte_3
); C.F._2
4. , nato a [...], Stato di Mato Grosso, Brasile, il 12/11/1998, Parte_4
(CF ); C.F._3
5. , nata a [...], Stato di Mato Grosso do Controparte_1 Parte_5
Sul, Brasile, il 19/05/1983 (CF ), in proprio e nella qualità di esercente la potestà C.F._4 genitoriale sul figlio minore:
6. , nato a [...], Stato di Mato Grosso, Brasile, il Controparte_2
06/01/2010;
7. , nata a [...], Stato di Mato Grosso do Sul, Brasile, il Parte_6
13/09/1953, (CF ); C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Pia Testini;
Contro il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_3 CP_4 distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero; SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 31/07/2025, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_3
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è , nato il [...] a [...], in Persona_1 provincia di Venezia, (nella competenza territoriale del Tribunale di Pordenone e della Corte d'Appello di Trieste). Sul punto si rileva che il Comune di Portogruaro è stato annesso al Regno d'Italia nel 1866
(https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl Email_1
), successivamente alla nascita dell'avo. La Email_2 permanenza sul territorio al momento della proclamazione del Regno per l'acquisizione della cittadinanza italiana, è palesata dal certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di Portogruaro, celebrato in data 21/11/1889.
Pag. 1 di 3 Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. : – , nata il [...], in [...] – Parte_1 Persona_1 Testimone_1
, nata il [...], in [...]; Persona_2
2. : – , nata il [...], in [...] Parte_2 Persona_1 Testimone_1
– , nata il [...], in [...] – ; Persona_2 Parte_1
3. : – , nata il [...], in [...] – Parte_3 Persona_1 Testimone_1
, nata il [...], in [...] – – Persona_2 Parte_1 Parte_2
;
[...]
4. : – , nata il [...], in [...] – Parte_4 Persona_1 Testimone_1
, nata il [...], in [...] – – Persona_2 Parte_1 Parte_2 [...]
; Pt_2
5. : – , nata il Controparte_5 Persona_1 Testimone_1
11/07/1902, in Brasile – , nata il [...], in [...] – Persona_2 Parte_1
;
[...]
6. : – , nata il [...], in [...] – Controparte_2 Persona_1 Testimone_1
, nata il [...], in [...] – – Persona_2 Parte_1 [...]
; Controparte_5
7. La parte, , in data 03/03/1973, si univa in matrimonio con Parte_6 [...]
(cfr. doc. 3.2), attuale ricorrente, declarando cittadino italiano iure sanguinis. Ratione Parte_1 temporis, nella specie, è applicabile il principio di cui all'art. 10, comma 2, della Legge n. 555/1912 – in vigore sino alla promulgazione della Legge n. 123/1983 – secondo cui “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”. Alla luce della riferita normativa, anche
[...]
può dichiararsi cittadina italiana iure matrimonii. Parte_6
Relativamente al contestato difetto di procura per il minore , si Controparte_2 evidenzia che all'esito del riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore, nella specie
[...]
, il minore acquisisce dalla nascita, ope legis, lo stato di cittadino italiano Controparte_5 senza necessità di procedimenti aggiuntivi (art. 14, Legge n. 91/1992). L'eccezione formulata dal
, quantunque fondata, risulta irrilevante in quanto nulla osta alla pronuncia anche nei confronti CP_3 del minore dello status di cittadino italiano.
La posizione dei ricorrenti, , Parte_7 Parte_4 [...]
, per i quali i di loro certificati di nascita erano manchevoli delle dichiarazione delle Controparte_2 madri naturali, è stata sanata da ulteriore documentazione depositata.
In punto di diritto, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza – sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ulteriormente, si riporta l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che, con le sentenze 25317 e 25318 dell'anno 2022, ha affermato che la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”. Nello specifico, la S.C. – nell'affrontare il tema della grande naturalizzazione brasiliana – ha precisato che la “persona all'epoca emigrata” perde lo status civitatis, con effetto sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, allorquando compia “un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, … , senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”. La rinuncia allo status civitatis deve, inoltre,
Pag. 2 di 3 essere supportata da una “prova piena” dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare alla cittadinanza italiana. Tale prova, secondo le ordinarie regole processuali, deve essere fornita da chi solleva una contestazione sul punto. Ne discende, dunque, che hai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non occorre depositare il cd. “certificato negativo di naturalizzazione”, e la prova di ogni eventuale interruzione della linea di discendenza ricadrà sul convenuto , che, nella specie, nulla ha dimostrato. Controparte_3
La richiesta formulata da parte del di “rigetto della domanda Controparte_3 subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi CP_3 all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole” non può essere accolta nei termini di seguito esposti.
La domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. L'ordine richiesto dall'interessato e riportato, in caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale Controparte_3 dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente competente che Controparte_3 gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma
2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), sono comunque tenuti a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Un rifiuto in tal senso, dunque, non rappresenterebbe una inottemperanza a quanto stabilito dal Giudice bensì costituirebbe una propria e vera violazione di legge.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 26 ottobre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
LO D'GE
Pag. 3 di 3
– Sezione Civile –
R.G. 2643/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. LO D'GE, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nato a [...], Stato di Mato Grosso do Sul, Brasile, il 28/02/1953, Parte_1
(CF ); C.F._1
2. , nata a [...], Stato di Mato Grosso do Sul, Brasile, il Parte_2
11/12/1973, (CF ); P.IVA_1
3. , nato a [...], Stato di Mato Grosso, Brasile, il 29/06/1997, (CF Parte_3
); C.F._2
4. , nato a [...], Stato di Mato Grosso, Brasile, il 12/11/1998, Parte_4
(CF ); C.F._3
5. , nata a [...], Stato di Mato Grosso do Controparte_1 Parte_5
Sul, Brasile, il 19/05/1983 (CF ), in proprio e nella qualità di esercente la potestà C.F._4 genitoriale sul figlio minore:
6. , nato a [...], Stato di Mato Grosso, Brasile, il Controparte_2
06/01/2010;
7. , nata a [...], Stato di Mato Grosso do Sul, Brasile, il Parte_6
13/09/1953, (CF ); C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Pia Testini;
Contro il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_3 CP_4 distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero; SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 31/07/2025, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_3
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è , nato il [...] a [...], in Persona_1 provincia di Venezia, (nella competenza territoriale del Tribunale di Pordenone e della Corte d'Appello di Trieste). Sul punto si rileva che il Comune di Portogruaro è stato annesso al Regno d'Italia nel 1866
(https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl Email_1
), successivamente alla nascita dell'avo. La Email_2 permanenza sul territorio al momento della proclamazione del Regno per l'acquisizione della cittadinanza italiana, è palesata dal certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di Portogruaro, celebrato in data 21/11/1889.
Pag. 1 di 3 Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. : – , nata il [...], in [...] – Parte_1 Persona_1 Testimone_1
, nata il [...], in [...]; Persona_2
2. : – , nata il [...], in [...] Parte_2 Persona_1 Testimone_1
– , nata il [...], in [...] – ; Persona_2 Parte_1
3. : – , nata il [...], in [...] – Parte_3 Persona_1 Testimone_1
, nata il [...], in [...] – – Persona_2 Parte_1 Parte_2
;
[...]
4. : – , nata il [...], in [...] – Parte_4 Persona_1 Testimone_1
, nata il [...], in [...] – – Persona_2 Parte_1 Parte_2 [...]
; Pt_2
5. : – , nata il Controparte_5 Persona_1 Testimone_1
11/07/1902, in Brasile – , nata il [...], in [...] – Persona_2 Parte_1
;
[...]
6. : – , nata il [...], in [...] – Controparte_2 Persona_1 Testimone_1
, nata il [...], in [...] – – Persona_2 Parte_1 [...]
; Controparte_5
7. La parte, , in data 03/03/1973, si univa in matrimonio con Parte_6 [...]
(cfr. doc. 3.2), attuale ricorrente, declarando cittadino italiano iure sanguinis. Ratione Parte_1 temporis, nella specie, è applicabile il principio di cui all'art. 10, comma 2, della Legge n. 555/1912 – in vigore sino alla promulgazione della Legge n. 123/1983 – secondo cui “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”. Alla luce della riferita normativa, anche
[...]
può dichiararsi cittadina italiana iure matrimonii. Parte_6
Relativamente al contestato difetto di procura per il minore , si Controparte_2 evidenzia che all'esito del riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore, nella specie
[...]
, il minore acquisisce dalla nascita, ope legis, lo stato di cittadino italiano Controparte_5 senza necessità di procedimenti aggiuntivi (art. 14, Legge n. 91/1992). L'eccezione formulata dal
, quantunque fondata, risulta irrilevante in quanto nulla osta alla pronuncia anche nei confronti CP_3 del minore dello status di cittadino italiano.
La posizione dei ricorrenti, , Parte_7 Parte_4 [...]
, per i quali i di loro certificati di nascita erano manchevoli delle dichiarazione delle Controparte_2 madri naturali, è stata sanata da ulteriore documentazione depositata.
In punto di diritto, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza – sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ulteriormente, si riporta l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che, con le sentenze 25317 e 25318 dell'anno 2022, ha affermato che la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”. Nello specifico, la S.C. – nell'affrontare il tema della grande naturalizzazione brasiliana – ha precisato che la “persona all'epoca emigrata” perde lo status civitatis, con effetto sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, allorquando compia “un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, … , senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”. La rinuncia allo status civitatis deve, inoltre,
Pag. 2 di 3 essere supportata da una “prova piena” dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare alla cittadinanza italiana. Tale prova, secondo le ordinarie regole processuali, deve essere fornita da chi solleva una contestazione sul punto. Ne discende, dunque, che hai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non occorre depositare il cd. “certificato negativo di naturalizzazione”, e la prova di ogni eventuale interruzione della linea di discendenza ricadrà sul convenuto , che, nella specie, nulla ha dimostrato. Controparte_3
La richiesta formulata da parte del di “rigetto della domanda Controparte_3 subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi CP_3 all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole” non può essere accolta nei termini di seguito esposti.
La domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. L'ordine richiesto dall'interessato e riportato, in caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale Controparte_3 dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente competente che Controparte_3 gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma
2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), sono comunque tenuti a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Un rifiuto in tal senso, dunque, non rappresenterebbe una inottemperanza a quanto stabilito dal Giudice bensì costituirebbe una propria e vera violazione di legge.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 26 ottobre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
LO D'GE
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