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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/07/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 2965/2024
r.g., decisa nell'udienza del 8.7.2025, promossa da con gli avv.ti Nicola Grippa e Francesco Parte_1
Simeone;
ricorrente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di obbligo contributivo.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 20.3.2024, la società agricola Parte_1
chiedeva dichiararsi nullo, illegittimo o comunque infondato il verbale unico di accertamento e notificazione dell' n. 2022010082/DDL del CP_1
22.2.2023 e dichiararsi non dovuta la somma di euro 106.494,67 ivi pretesa a titolo di contributi e somme aggiuntive relativi al periodo dall'1.4.2017 al 30.6.2022.
1 Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione sollevata dall' di CP_1
inammissibilità della domanda di declaratoria della nullità o illegittimità del verbale ispettivo.
L'eccezione è fondata, in quanto il verbale di accertamento ispettivo è direttamente impugnabile in via giurisdizionale, ma con domanda – pure formulata in ricorso – di accertamento della insussistenza della pretesa creditoria che su tale verbale si fonda: cfr. Cass. 26.9.2018 n. 23045.
Ne consegue la irrilevanza dei motivi di opposizione attinenti alle violazioni formali e procedurali, in quanto il sindacato giudiziale non ha ad oggetto la legittimità del verbale di accertamento, bensì la sussistenza dei fatti con esso accertati: cfr. Cass. 26.9.2018 n. 23045.
Nel resto, la domanda è infondata.
Se è vero, infatti, che l'onere della prova dei crediti contributivi grava sull' (cfr. Cass.
9.8.2019 n. 21295 e Cass. 21.2.2017 n. 4440), è pur CP_1
vero che l'adempimento di tale onere deve essere verificato in concreto, e nel caso di specie con esito positivo, come si vedrà più avanti.
Sotto un primo profilo, la ricorrente deduce la infondatezza dell'accertamento ispettivo nella parte relativa al disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo subordinato intercorsi con nove dipendenti.
2 Il disconoscimento si fonda sulle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati in sede ispettiva.
In particolare: , che risulta assunta dalla ricorrente nel Persona_1
mese di maggio dell'anno 2021, ha dichiarato agli ispettori in data
4.10.2022 di avere lavorato nell'anno precedente (ovvero nel 2021) “solo da Newgrapes, ho fatto tutte le giornate da lui”; , che risulta Testimone_1
assunto dalla ricorrente nel mese di ottobre dell'anno 2018, ha dichiarato agli ispettori in data 26.10.2022 di avere lavorato nel settore agricolo solo
“prima del 2015”; , che risulta assunto dalla ricorrente nei Persona_2
mesi di agosto e settembre dell'anno 2019, ha dichiarato agli ispettori, in data 8.11.2022, di lavorare da tre anni alle dipendenze di e Persona_3
di non avere avuto altri rapporti di lavoro in campagna;
, Testimone_2
che risulta assunto dalla ricorrente nel mese di luglio dell'anno 2019, ha dichiarato agli ispettori, in data 16.1.2023, di lavorare dall'1.8.2020 alle dipendenze della Soa e di avere in precedenza lavorato solo per CP_2
l'azienda paterna Olearia agricola srl, precisando di non avere avuto altri datori di lavoro;
Controparte_3 Persona_4 Tes_3
, e infine hanno dichiarato agli
[...] Controparte_4 CP_5
ispettori, rispettivamente in data 9.11.2022, 19.10.2022, 27.9.2022,
27.9.2022 e 11.10.2022, di avere eseguito anche il taglio e/o l'imballaggio dell'uva, mentre legale rappresentante della Testimone_4
ricorrente, ha dichiarato agli ispettori di non avere mai fatto la raccolta dell'uva, che invece vendeva “in campo”.
Tali dichiarazioni, raccolte in verbali facenti fede fino a querela di falso circa la loro veridicità estrinseca (cfr. Cass.
7.11.2014 n. 23800), devono
3 ritenersi anche intrinsecamente genuine e, in ogni caso, non sono state smentite successivamente dagli interessati, atteso che i detti lavoratori non sono stati indicati come testi nel presente giudizio, in cui neppure è
stato deferito interrogatorio formale alla legale rappresentante della ricorrente, mentre assai meno attendibili si rivelano le deposizioni testimoniali rese in giudizio da altri dipendenti della ricorrente, non solo in quanto maggiormente distanziate nel tempo rispetto all'epoca dei fatti,
ma anche – e soprattutto – in quanto non esenti da potenziali condizionamenti esterni: cfr. Cass.
3.2.2022 n. 3412, Cass.
2.11.2020 n.
24208 e Cass. 16.7.2019 n. 19026.
Sotto un secondo profilo, la ricorrente deduce la infondatezza dell'accertamento ispettivo nella parte relativa al disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo subordinato intercorso con , Testimone_5
figlio della legale rappresentante della ricorrente.
Il disconoscimento si fonda sulle dichiarazioni rese proprio da quest'ultima in sede ispettiva.
In particolare, ha dichiarato agli ispettori che Testimone_4
“ studia ingegneria informatica” ed ha poi aggiunto: “nessuno dei Tes_5
miei figli ha seguito le orme mie e di mio marito in campagna”.
Tale dichiarazione non è stata smentita dalla legale rappresentante della ricorrente in sede di interrogatorio formale (in quanto, come detto, non deferito) nel presente giudizio, in cui neppure è stato indicato come teste
, mentre in ordine alla scarsa attendibilità delle deposizioni Testimone_5
rese dai testi escussi vale quanto sopra osservato.
4 Sotto un terzo e ultimo profilo la ricorrente deduce l'infondatezza dell'accertamento ispettivo nella parte relativa alla imputazione ad essa dei rapporti di lavoro agricolo subordinato dei lavoratori elencati nei prospetti di cui alle pagine 9-10-11-12 del verbale di accertamento ispettivo, benché formalmente assunti da altre aziende agricole.
Tale diversa imputazione è stata a sua volta operata sulla base delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori interessati, avendo essi riferito agli ispettori di avere lavorato su terreni che si trovavano nella disponibilità della ricorrente ed avendo indicato altresì quale unico referente aziendale, ovvero quale soggetto che impartiva le direttive sul lavoro da svolgere e corrispondeva la retribuzione, , Persona_5
marito della legale rappresentante della ricorrente;
questi, pur formalmente assunto anch'egli quale dipendente, ha dichiarato a sua volta agli ispettori, in data 6.12.2022, di aiutare la moglie nella Testimone_4
gestione dell'azienda, occupandosi “per lo più della parte pratica e della gestione del personale (…) sono io che in campagna do indicazioni agli operai su cosa fare e controllo il loro operato”.
Anche in questo caso, le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva non sono state smentite dagli interessati nel presente giudizio.
Deve a questo punto evidenziarsi che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti
5 da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”: cfr. Cass. 19.4.2010
n. 9251 e Cass.
7.11.2014 n. 23800.
Più recentemente, la S.C. ha ulteriormente chiarito che il giudice può
fondare il proprio convincimento sulle risultanze del verbale di accertamento ispettivo, il quale anzi può essere disatteso solo in caso di motivata inattendibilità intrinseca o di contrasto con altri elementi acquisiti in giudizio: cfr. Cass. 14.12.2022 n. 36573.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 6.120,00 per compensi professionali oltre r.f.s.
15%, iva e cap.
Taranto, 8.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
6
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 2965/2024
r.g., decisa nell'udienza del 8.7.2025, promossa da con gli avv.ti Nicola Grippa e Francesco Parte_1
Simeone;
ricorrente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di obbligo contributivo.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 20.3.2024, la società agricola Parte_1
chiedeva dichiararsi nullo, illegittimo o comunque infondato il verbale unico di accertamento e notificazione dell' n. 2022010082/DDL del CP_1
22.2.2023 e dichiararsi non dovuta la somma di euro 106.494,67 ivi pretesa a titolo di contributi e somme aggiuntive relativi al periodo dall'1.4.2017 al 30.6.2022.
1 Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione sollevata dall' di CP_1
inammissibilità della domanda di declaratoria della nullità o illegittimità del verbale ispettivo.
L'eccezione è fondata, in quanto il verbale di accertamento ispettivo è direttamente impugnabile in via giurisdizionale, ma con domanda – pure formulata in ricorso – di accertamento della insussistenza della pretesa creditoria che su tale verbale si fonda: cfr. Cass. 26.9.2018 n. 23045.
Ne consegue la irrilevanza dei motivi di opposizione attinenti alle violazioni formali e procedurali, in quanto il sindacato giudiziale non ha ad oggetto la legittimità del verbale di accertamento, bensì la sussistenza dei fatti con esso accertati: cfr. Cass. 26.9.2018 n. 23045.
Nel resto, la domanda è infondata.
Se è vero, infatti, che l'onere della prova dei crediti contributivi grava sull' (cfr. Cass.
9.8.2019 n. 21295 e Cass. 21.2.2017 n. 4440), è pur CP_1
vero che l'adempimento di tale onere deve essere verificato in concreto, e nel caso di specie con esito positivo, come si vedrà più avanti.
Sotto un primo profilo, la ricorrente deduce la infondatezza dell'accertamento ispettivo nella parte relativa al disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo subordinato intercorsi con nove dipendenti.
2 Il disconoscimento si fonda sulle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati in sede ispettiva.
In particolare: , che risulta assunta dalla ricorrente nel Persona_1
mese di maggio dell'anno 2021, ha dichiarato agli ispettori in data
4.10.2022 di avere lavorato nell'anno precedente (ovvero nel 2021) “solo da Newgrapes, ho fatto tutte le giornate da lui”; , che risulta Testimone_1
assunto dalla ricorrente nel mese di ottobre dell'anno 2018, ha dichiarato agli ispettori in data 26.10.2022 di avere lavorato nel settore agricolo solo
“prima del 2015”; , che risulta assunto dalla ricorrente nei Persona_2
mesi di agosto e settembre dell'anno 2019, ha dichiarato agli ispettori, in data 8.11.2022, di lavorare da tre anni alle dipendenze di e Persona_3
di non avere avuto altri rapporti di lavoro in campagna;
, Testimone_2
che risulta assunto dalla ricorrente nel mese di luglio dell'anno 2019, ha dichiarato agli ispettori, in data 16.1.2023, di lavorare dall'1.8.2020 alle dipendenze della Soa e di avere in precedenza lavorato solo per CP_2
l'azienda paterna Olearia agricola srl, precisando di non avere avuto altri datori di lavoro;
Controparte_3 Persona_4 Tes_3
, e infine hanno dichiarato agli
[...] Controparte_4 CP_5
ispettori, rispettivamente in data 9.11.2022, 19.10.2022, 27.9.2022,
27.9.2022 e 11.10.2022, di avere eseguito anche il taglio e/o l'imballaggio dell'uva, mentre legale rappresentante della Testimone_4
ricorrente, ha dichiarato agli ispettori di non avere mai fatto la raccolta dell'uva, che invece vendeva “in campo”.
Tali dichiarazioni, raccolte in verbali facenti fede fino a querela di falso circa la loro veridicità estrinseca (cfr. Cass.
7.11.2014 n. 23800), devono
3 ritenersi anche intrinsecamente genuine e, in ogni caso, non sono state smentite successivamente dagli interessati, atteso che i detti lavoratori non sono stati indicati come testi nel presente giudizio, in cui neppure è
stato deferito interrogatorio formale alla legale rappresentante della ricorrente, mentre assai meno attendibili si rivelano le deposizioni testimoniali rese in giudizio da altri dipendenti della ricorrente, non solo in quanto maggiormente distanziate nel tempo rispetto all'epoca dei fatti,
ma anche – e soprattutto – in quanto non esenti da potenziali condizionamenti esterni: cfr. Cass.
3.2.2022 n. 3412, Cass.
2.11.2020 n.
24208 e Cass. 16.7.2019 n. 19026.
Sotto un secondo profilo, la ricorrente deduce la infondatezza dell'accertamento ispettivo nella parte relativa al disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo subordinato intercorso con , Testimone_5
figlio della legale rappresentante della ricorrente.
Il disconoscimento si fonda sulle dichiarazioni rese proprio da quest'ultima in sede ispettiva.
In particolare, ha dichiarato agli ispettori che Testimone_4
“ studia ingegneria informatica” ed ha poi aggiunto: “nessuno dei Tes_5
miei figli ha seguito le orme mie e di mio marito in campagna”.
Tale dichiarazione non è stata smentita dalla legale rappresentante della ricorrente in sede di interrogatorio formale (in quanto, come detto, non deferito) nel presente giudizio, in cui neppure è stato indicato come teste
, mentre in ordine alla scarsa attendibilità delle deposizioni Testimone_5
rese dai testi escussi vale quanto sopra osservato.
4 Sotto un terzo e ultimo profilo la ricorrente deduce l'infondatezza dell'accertamento ispettivo nella parte relativa alla imputazione ad essa dei rapporti di lavoro agricolo subordinato dei lavoratori elencati nei prospetti di cui alle pagine 9-10-11-12 del verbale di accertamento ispettivo, benché formalmente assunti da altre aziende agricole.
Tale diversa imputazione è stata a sua volta operata sulla base delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori interessati, avendo essi riferito agli ispettori di avere lavorato su terreni che si trovavano nella disponibilità della ricorrente ed avendo indicato altresì quale unico referente aziendale, ovvero quale soggetto che impartiva le direttive sul lavoro da svolgere e corrispondeva la retribuzione, , Persona_5
marito della legale rappresentante della ricorrente;
questi, pur formalmente assunto anch'egli quale dipendente, ha dichiarato a sua volta agli ispettori, in data 6.12.2022, di aiutare la moglie nella Testimone_4
gestione dell'azienda, occupandosi “per lo più della parte pratica e della gestione del personale (…) sono io che in campagna do indicazioni agli operai su cosa fare e controllo il loro operato”.
Anche in questo caso, le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva non sono state smentite dagli interessati nel presente giudizio.
Deve a questo punto evidenziarsi che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti
5 da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”: cfr. Cass. 19.4.2010
n. 9251 e Cass.
7.11.2014 n. 23800.
Più recentemente, la S.C. ha ulteriormente chiarito che il giudice può
fondare il proprio convincimento sulle risultanze del verbale di accertamento ispettivo, il quale anzi può essere disatteso solo in caso di motivata inattendibilità intrinseca o di contrasto con altri elementi acquisiti in giudizio: cfr. Cass. 14.12.2022 n. 36573.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 6.120,00 per compensi professionali oltre r.f.s.
15%, iva e cap.
Taranto, 8.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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