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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1295/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1295/2023 promossa da:
nata a [...], Puke (Albania) il 15.11.1984, dimorante in Vercelli, Corso Italia n. Parte_1
72 (solo formalmente residente in [...]di Ginosa Ionica (TA), Contrada Pizziferro s.n.c.), C.F.
[...]
, elettivamente domiciliata in Vercelli, Via Feliciano di Gattinara n. 21, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Roberto Scheda (C.F.: - FAX: 0161/213310 - PEC: CodiceFiscale_2
), che la rappresenta e difende Email_1
ATTORE
contro nato a [...] il [...] e residente in [...]. Marina di Ginosa CP_1
(TA), in Contrada Sannelli c/o Az. (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._3 per procura speciale dall'Avv. Domenico Cantore, con Studio in Castellaneta (TA), in Viale Enrico
Mastrobuono ang. Via Taranto (C.F. ), fax 099.4502236, il quale dichiara di C.F._4 voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec Email_2
CONVENUTO
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso nei seguenti termini chiedendo che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia assumere le seguenti conclusioni:
Nel merito:
− pronunciare la separazione dei coniugi e coniugati in Manez (Albania) in data Parte_1 CP_1
24.01.2002, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, con addebito di responsabilità della separazione stessa ex art. 151 c.c. in capo al IG. ; CP_1
− disporre che la responsabilità genitoriale su e venga esercitata dalla madre, Per_1 Per_2
IG.ra in via esclusiva, anche per quanto attiene le decisioni di maggior interesse per Parte_1
i figli ex art. 337 quater ult. co. c.c., stabilendo modalità e tempi di visita tra padre e figli nei termini ritenuti di giustizia;
− disporre che il IG. concorra al mantenimento della prole versando un contributo mensile CP_1 pari ad € 400,00 (e quindi € 200,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (agosto 2023), da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese in favore della madre, oltre al 50% delle spese mediche sia mutuabili che non, dentistiche, specialistiche, scolastiche, oltre al pagamento della metà delle spese ricreative e sportive, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Vercelli, e comunque nei modi e nella misura ritenuta di giustizia.
In via istruttoria:
− Ove ritenuta necessaria da Codesto Ill.mo Tribunale, disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare la capacità genitoriale della coppia e le modalità di affidamento della prole.
− In denegata ipotesi di ammissione dei capi avversari, si insta per essere ammessi alla prova contraria con i medesimi testimoni già indicati nelle istanze istruttorie rassegnate.
Con vittoria delle spese di lite ed accessori….”.
Parte convenuta si è costituita, concludendo nei seguenti termini: in via principale, si chiede pronunciarsi Sentenza di separazione con rigetto della domanda di addebito avanzata da Controparte per quanto già allegato nei precedenti scritti difensivi;
si chiede, altresì che siano disposti tutti i dovuti provvedimenti affinché il IG. intrattenga rapporti frequenti con i figli CP_1 minori, anche con modalità videotelefoniche, stante l'assoluta necessità che il padre possa e debba contribuire alla formazione morale e spirituale dei figli, favorendo la sua presenza costante nelle vicende quotidiane e nelle scelte scolastiche ed universitarie, eventualmente indicando le modalità ed i giorni in cui dovranno essere assicurati i rapporti con i figli. • in relazione all'obbligo di mantenimento in favore dei figli minori, si conclude chiedendo che il Tribunale disponga la corresponsione di un assegno di pagina 2 di 8 mantenimento pari ad € 100,00 per ogni figlio minore ovvero nella misura che sarà ritenuta congrua alle CP_ reali capacità di contribuzione del IG. • in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di legge oltre
IVA e CAP, da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara anticipatario...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CP_ Con ricorso del 4.08.2023, notificato il 23.08.2023, la IG.ra adiva il Tribunale di Vercelli, chiedendo in via cautelare ed inaudita altera parte ex art. 336 c.c. e 473 bis n. 15 c.p.c., di autorizzare la IG.ra
(tenendo luogo all'omesso consenso paterno), a: Parte_1
- iscrivere il figlio minore alla Scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo “Rosa Persona_3
Stampa” di Vercelli, ivi corrente in Via D. Cappellina n. 4, per l'anno scolastico 2023-2024, tenendo luogo al consenso paterno;
- acquisire la residenza dei minori in Vercelli, Corso Italia n. 72, o verso il differente domicilio che la ricorrente dovesse scegliere per sé e la prole (con onere di comunicazione al padre);
- richiedere e conseguire i documenti di identità inerenti la prole, con assegnazione ai predetti del codice fiscale;
- richiedere nell'interesse della prole l'attribuzione del pediatra di base presso l'ASL di Vercelli;
pagina 3 di 8 - autorizzare lo svolgimento di tutte le visite specialistiche necessarie per la tutela della salute della prole.
Nel merito la ricorrente chiedeva di pronunciare la sua separazione dal IG. , con addebito di CP_1 responsabilità ex art. 151 c.c. in capo a quest'ultimo, disponendo che la responsabilità genitoriale su e venisse esercitata dalla madre, IG.ra in via esclusiva, stabilendo Per_1 Per_2 Parte_1
modalità e tempi di visita tra padre e figli nei termini ritenuti di giustizia, e fissando il contributo al mantenimento dovuto da parte del padre nella misura di € 400,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo vigente.
Il IG. si costituiva nei termini di rito, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza CP_1
territoriale del Tribunale di Vercelli, domanda non reiterata nelle conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda di addebito e l'affido condiviso della prole.
Le istanze cautelari della ricorrente, inerenti la prole, venivano integralmente accolte dal Giudice relatore.
All'udienza delli 23.11.2023, il Giudice ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti su tutti i capitoli dedotti e con i testi indicati, nonché entrambe le parti alla prova contraria, delegando il GOT,
Dott.ssa Maria Domenica SALONO, allo svolgimento dell'intera istruttoria orale, ivi compresa l'assunzione della prova ex art. 203 c.p.c..
All'esito dell'istruttoria, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il G.O.T., Dott.ssa Salono, rimetteva il fascicolo al Dott. Padalino, il quale, con decreto delli 19.12.2024, ritenuta matura la causa per la decisione, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione al
25.03.2025, assegnando alle parti termine, entro il 25.01.2025, per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, entro il 25.02.2025 per il deposito di comparse conclusionali, ed entro il
10.03.2025 per il deposito di memorie di replica.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La competenza territoriale
CP_ La IG.ra si è trasferita, nel giugno 2022, con i propri figli, a Vercelli, presso la dimora della sorella,
a fronte delle precarie condizioni di vita in cui ella e i figli vivevano presso la Masseria in cui abitavano.
È trascorso oltre un anno tra tale allontanamento e la proposizione del ricorso di cui al presente giudizio: periodo indicato dall'art. 473 bis 11 c.p.c. per considerare sussistente la competenza del Tribunale di
Vercelli, stante peraltro la mancata opposizione del padre allo spostamento dei figli per oltre dodici mesi.
La vita dei minori si svolge in Vercelli dal giugno 2022, città che dunque costituisce il centro dei loro interessi e di tutti quei presidi garantiti anche in sede cautelare.
pagina 4 di 8 Va, dunque, confermata la competenza del Tribunale di Vercelli sulla controversia.
Il merito
Si apprende dal ricorso, che la IG.ra ha contratto matrimonio civile con il IG. Parte_1 CP_1
(nato il [...] in [...], residente in [...]di Ginosa Ionica (TA), Contrada Pizziferro snc c/o
Masseria Savoia Azienda Agricola Costa, C.F. ) in Manez (Albania) in data CodiceFiscale_5
24.01.2002, come risultante dal certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di Durazzo.
Dall'unione coniugale sono nati in Castellaneta (TA) i figli il 15.05.2012 e il Persona_3 Per_2
23.07.2006. La vita coniugale si è svolta in un immobile sito in Marina di Ginosa (TA), Contrada
Pizziferro, adiacente a locali ad uso stalla, a servizio dell'azienda agricola “Masseria Savoia”.
L'abitazione era in realtà costituita da un fabbricato agricolo, in condizioni di degrado e privo di acqua CP_ calda sanitaria, come allegato dalla IG.ra in querela. La situazione in questione, divenuta insostenibile e rendeva impossibile la prosecuzione della convivenza. Inoltre, ad avviso della ricorrente, il IG. non prestava adeguata attenzione alle esigenze della prole, non curandosi della scelta CP_1
del medico di base e della documentazione sanitaria necessaria per gli stessi, ritenendo ciò irrilevante: parimenti, non si curava della frequentazione scolastica della prole. Per tale ragione, non potendo più sostenere una simile condizione di prostrazione e degrado materiale e morale provocato dal marito, la ricorrente si determinava a trasferirsi con la prole presso l'abitazione della sorella, in Persona_4
Vercelli nel giugno 2022. La reazione del IG. si limitava ad una telefonata nella quale CP_1
minacciava di morte la moglie e seguiva il totale disinteresse per la frequentazione della scuola dell'obbligo da parte del figlio minore , oltre che per qualsivoglia necessità dei figli, visto Persona_3
che da allora ha completamento omesso ogni forma di contribuzione al loro mantenimento. Il contesto di quanto accaduto e descritto nel ricorso, è stato ampiamente confermato dai testi escussi nel corso dell'istruttoria.
Ritiene il Collegio che trova così conferma il quadro sostanziale di un perdurante disinteresse del convenuto al matrimonio ai figli ed ai doveri nascenti dal vincolo coniugale e dal ruolo genitoriale.
Evidente l'atteggiamento serbato dal resistente: non fare nulla e lasciare che la moglie si sbrighi tutto.
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE CON ADDEBITO
Sussistono tutte le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione dell'attrice, non oggetto di alcuna contestazione, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
pagina 5 di 8 Le ragioni della separazione devono essere addebitate al solo che, con biasimevoli condotte CP_1
irresponsabili ed espressive di un effettivo disinteresse per l'intera famiglia e, in primo luogo, per il coniuge, ha, di fatto, costretto l'attrice ad una inesistente vita coniugale costellata di sofferenza e mancanze, anche derivanti dal fatto di aver portato i propri figli in un contesto penoso, nel quale il padre ha continuato a coltivare esclusivamente i propri interessi, che hanno costantemente sovrastato quelli del nucleo familiare, mostrandosi anche ingiustificatamente aggressivo.
Non si confondano le difficoltà economiche che il nucleo familiare ha dovuto affrontare, con l'acclarato disinteresse del convenuto per garantire ai propri familiari le più elementari esigenze di vita.
AFFIDAMENTO della PROLE e modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
La ricorrente, a sostegno della richiesta di affidamento esclusivo, ha allegato una situazione di pregiudizio dei minori che deriva dalle condotte irresponsabili del padre.
Osservato in diritto che: quanto all'affidamento del minore , il Collegio reputa che il contegno Per_5
del convenuto, induca a disporre l'affido esclusivo con concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla ricorrente.
L'attuale stato delle cose lascia emergere una condotta del padre che è in totale distonia anche con l'affido in concreto attuato, in quanto risulta dalle condotte paterne una marcata “condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593), tale da rendere opportuno rimettere al genitore affidatario ex art. 337-quater comma III c.c anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale, con riguardo alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale).
La concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per il minore: invero mentre per la madre è possibile formulare una prognosi favorevole, essendosi occupata delle minori con continuità fino ad oggi, e ciò non solo dal punto di vista morale, ma anche materiale, il padre ha serbato un atteggiamento non solo assente, ma anche irresponsabile e poco tutelante.
Del resto, il resistente, restando contumace, non si è mostrato in alcun modo disponibile o comunque in grado di assumere nei confronti del figlio condotte di accudimento, evidenziando così il proprio totale disinteresse anche al semplice confronto con l'altro genitore, il quale si trova già da tempo di fatto da solo nell'esercizio di tutte le funzioni della responsabilità genitoriale.
pagina 6 di 8 L'affido esclusivo alla madre, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, alla madre sia inibita ogni azione, a causa del disinteresse e della assenza del padre, essendo preminente l'interesse del minore ad avere un solo centro decisionale - ma tempestivo e funzionante- piuttosto che quello alla bigenitorialità.
La concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto agli incontri padre-figlio, quando e se il padre intenderà e potrà farli si accorderà con la madre per le modalità e la frequenza, previo consenso dello stesso figlio.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
In ragione della mancata soppressione della responsabilità genitoriale, è specifico onere del genitore non affidatario, quello di continuare a contribuire al mantenimento dei figli.
Sulla questione ritiene il Collegio che, in ragione del regime di visita paterno, che, allo stato è insussistente, e che, implica una permanenza del minore e della figlia maggiorenne non autosufficiente in via assolutamente prevalente presso la madre, il contributo al mantenimento indiretto a carico del padre può essere fissato in euro 400 mensili (euro 200 per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (agosto
2023), da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese in favore della madre fermo il contributo al 50% delle spese straordinarie, con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di
Vercelli, da intendersi qui integralmente riportato.
Le spese del giudizio
Trattandosi di contumace e di provvedimenti indispensabili per l'interesse dei minori le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile in
Durazzo (Albania) il 24.01.2002, con addebito della stessa a . CP_1
DISPONE che il figlio minore , sia affidato in modo esclusivo alla madre, Persona_3 [...]
, con collocamento prevalente e residenza abituale con la madre. Le decisioni di maggiore Parte_1
pagina 7 di 8 interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori potranno essere adottate dalla madre, in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
DISPONE che il padre possa vedere il figlio, qualora si decida a farlo, qualora lo stesso acconsenta e previo accordo con la madre sulle modalità e la durata degli incontri.
DISPONE che il resistente versi a entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento indiretto del figlio minore e di quella maggiorenne ma non autosufficiente Per_2
l'importo mensile di euro 400,00, (pari ad euro 200 per ogni figlio) rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte da SSN e di quelle scolastiche e ludico- sportive straordinarie, come indicate nel relativo Protocollo del Tribunale di Vercelli.
Nulla in punto spese.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 9 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1295/2023 promossa da:
nata a [...], Puke (Albania) il 15.11.1984, dimorante in Vercelli, Corso Italia n. Parte_1
72 (solo formalmente residente in [...]di Ginosa Ionica (TA), Contrada Pizziferro s.n.c.), C.F.
[...]
, elettivamente domiciliata in Vercelli, Via Feliciano di Gattinara n. 21, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Roberto Scheda (C.F.: - FAX: 0161/213310 - PEC: CodiceFiscale_2
), che la rappresenta e difende Email_1
ATTORE
contro nato a [...] il [...] e residente in [...]. Marina di Ginosa CP_1
(TA), in Contrada Sannelli c/o Az. (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._3 per procura speciale dall'Avv. Domenico Cantore, con Studio in Castellaneta (TA), in Viale Enrico
Mastrobuono ang. Via Taranto (C.F. ), fax 099.4502236, il quale dichiara di C.F._4 voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec Email_2
CONVENUTO
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso nei seguenti termini chiedendo che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia assumere le seguenti conclusioni:
Nel merito:
− pronunciare la separazione dei coniugi e coniugati in Manez (Albania) in data Parte_1 CP_1
24.01.2002, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, con addebito di responsabilità della separazione stessa ex art. 151 c.c. in capo al IG. ; CP_1
− disporre che la responsabilità genitoriale su e venga esercitata dalla madre, Per_1 Per_2
IG.ra in via esclusiva, anche per quanto attiene le decisioni di maggior interesse per Parte_1
i figli ex art. 337 quater ult. co. c.c., stabilendo modalità e tempi di visita tra padre e figli nei termini ritenuti di giustizia;
− disporre che il IG. concorra al mantenimento della prole versando un contributo mensile CP_1 pari ad € 400,00 (e quindi € 200,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (agosto 2023), da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese in favore della madre, oltre al 50% delle spese mediche sia mutuabili che non, dentistiche, specialistiche, scolastiche, oltre al pagamento della metà delle spese ricreative e sportive, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Vercelli, e comunque nei modi e nella misura ritenuta di giustizia.
In via istruttoria:
− Ove ritenuta necessaria da Codesto Ill.mo Tribunale, disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare la capacità genitoriale della coppia e le modalità di affidamento della prole.
− In denegata ipotesi di ammissione dei capi avversari, si insta per essere ammessi alla prova contraria con i medesimi testimoni già indicati nelle istanze istruttorie rassegnate.
Con vittoria delle spese di lite ed accessori….”.
Parte convenuta si è costituita, concludendo nei seguenti termini: in via principale, si chiede pronunciarsi Sentenza di separazione con rigetto della domanda di addebito avanzata da Controparte per quanto già allegato nei precedenti scritti difensivi;
si chiede, altresì che siano disposti tutti i dovuti provvedimenti affinché il IG. intrattenga rapporti frequenti con i figli CP_1 minori, anche con modalità videotelefoniche, stante l'assoluta necessità che il padre possa e debba contribuire alla formazione morale e spirituale dei figli, favorendo la sua presenza costante nelle vicende quotidiane e nelle scelte scolastiche ed universitarie, eventualmente indicando le modalità ed i giorni in cui dovranno essere assicurati i rapporti con i figli. • in relazione all'obbligo di mantenimento in favore dei figli minori, si conclude chiedendo che il Tribunale disponga la corresponsione di un assegno di pagina 2 di 8 mantenimento pari ad € 100,00 per ogni figlio minore ovvero nella misura che sarà ritenuta congrua alle CP_ reali capacità di contribuzione del IG. • in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di legge oltre
IVA e CAP, da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara anticipatario...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CP_ Con ricorso del 4.08.2023, notificato il 23.08.2023, la IG.ra adiva il Tribunale di Vercelli, chiedendo in via cautelare ed inaudita altera parte ex art. 336 c.c. e 473 bis n. 15 c.p.c., di autorizzare la IG.ra
(tenendo luogo all'omesso consenso paterno), a: Parte_1
- iscrivere il figlio minore alla Scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo “Rosa Persona_3
Stampa” di Vercelli, ivi corrente in Via D. Cappellina n. 4, per l'anno scolastico 2023-2024, tenendo luogo al consenso paterno;
- acquisire la residenza dei minori in Vercelli, Corso Italia n. 72, o verso il differente domicilio che la ricorrente dovesse scegliere per sé e la prole (con onere di comunicazione al padre);
- richiedere e conseguire i documenti di identità inerenti la prole, con assegnazione ai predetti del codice fiscale;
- richiedere nell'interesse della prole l'attribuzione del pediatra di base presso l'ASL di Vercelli;
pagina 3 di 8 - autorizzare lo svolgimento di tutte le visite specialistiche necessarie per la tutela della salute della prole.
Nel merito la ricorrente chiedeva di pronunciare la sua separazione dal IG. , con addebito di CP_1 responsabilità ex art. 151 c.c. in capo a quest'ultimo, disponendo che la responsabilità genitoriale su e venisse esercitata dalla madre, IG.ra in via esclusiva, stabilendo Per_1 Per_2 Parte_1
modalità e tempi di visita tra padre e figli nei termini ritenuti di giustizia, e fissando il contributo al mantenimento dovuto da parte del padre nella misura di € 400,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo vigente.
Il IG. si costituiva nei termini di rito, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza CP_1
territoriale del Tribunale di Vercelli, domanda non reiterata nelle conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda di addebito e l'affido condiviso della prole.
Le istanze cautelari della ricorrente, inerenti la prole, venivano integralmente accolte dal Giudice relatore.
All'udienza delli 23.11.2023, il Giudice ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti su tutti i capitoli dedotti e con i testi indicati, nonché entrambe le parti alla prova contraria, delegando il GOT,
Dott.ssa Maria Domenica SALONO, allo svolgimento dell'intera istruttoria orale, ivi compresa l'assunzione della prova ex art. 203 c.p.c..
All'esito dell'istruttoria, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il G.O.T., Dott.ssa Salono, rimetteva il fascicolo al Dott. Padalino, il quale, con decreto delli 19.12.2024, ritenuta matura la causa per la decisione, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione al
25.03.2025, assegnando alle parti termine, entro il 25.01.2025, per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, entro il 25.02.2025 per il deposito di comparse conclusionali, ed entro il
10.03.2025 per il deposito di memorie di replica.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La competenza territoriale
CP_ La IG.ra si è trasferita, nel giugno 2022, con i propri figli, a Vercelli, presso la dimora della sorella,
a fronte delle precarie condizioni di vita in cui ella e i figli vivevano presso la Masseria in cui abitavano.
È trascorso oltre un anno tra tale allontanamento e la proposizione del ricorso di cui al presente giudizio: periodo indicato dall'art. 473 bis 11 c.p.c. per considerare sussistente la competenza del Tribunale di
Vercelli, stante peraltro la mancata opposizione del padre allo spostamento dei figli per oltre dodici mesi.
La vita dei minori si svolge in Vercelli dal giugno 2022, città che dunque costituisce il centro dei loro interessi e di tutti quei presidi garantiti anche in sede cautelare.
pagina 4 di 8 Va, dunque, confermata la competenza del Tribunale di Vercelli sulla controversia.
Il merito
Si apprende dal ricorso, che la IG.ra ha contratto matrimonio civile con il IG. Parte_1 CP_1
(nato il [...] in [...], residente in [...]di Ginosa Ionica (TA), Contrada Pizziferro snc c/o
Masseria Savoia Azienda Agricola Costa, C.F. ) in Manez (Albania) in data CodiceFiscale_5
24.01.2002, come risultante dal certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di Durazzo.
Dall'unione coniugale sono nati in Castellaneta (TA) i figli il 15.05.2012 e il Persona_3 Per_2
23.07.2006. La vita coniugale si è svolta in un immobile sito in Marina di Ginosa (TA), Contrada
Pizziferro, adiacente a locali ad uso stalla, a servizio dell'azienda agricola “Masseria Savoia”.
L'abitazione era in realtà costituita da un fabbricato agricolo, in condizioni di degrado e privo di acqua CP_ calda sanitaria, come allegato dalla IG.ra in querela. La situazione in questione, divenuta insostenibile e rendeva impossibile la prosecuzione della convivenza. Inoltre, ad avviso della ricorrente, il IG. non prestava adeguata attenzione alle esigenze della prole, non curandosi della scelta CP_1
del medico di base e della documentazione sanitaria necessaria per gli stessi, ritenendo ciò irrilevante: parimenti, non si curava della frequentazione scolastica della prole. Per tale ragione, non potendo più sostenere una simile condizione di prostrazione e degrado materiale e morale provocato dal marito, la ricorrente si determinava a trasferirsi con la prole presso l'abitazione della sorella, in Persona_4
Vercelli nel giugno 2022. La reazione del IG. si limitava ad una telefonata nella quale CP_1
minacciava di morte la moglie e seguiva il totale disinteresse per la frequentazione della scuola dell'obbligo da parte del figlio minore , oltre che per qualsivoglia necessità dei figli, visto Persona_3
che da allora ha completamento omesso ogni forma di contribuzione al loro mantenimento. Il contesto di quanto accaduto e descritto nel ricorso, è stato ampiamente confermato dai testi escussi nel corso dell'istruttoria.
Ritiene il Collegio che trova così conferma il quadro sostanziale di un perdurante disinteresse del convenuto al matrimonio ai figli ed ai doveri nascenti dal vincolo coniugale e dal ruolo genitoriale.
Evidente l'atteggiamento serbato dal resistente: non fare nulla e lasciare che la moglie si sbrighi tutto.
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE CON ADDEBITO
Sussistono tutte le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione dell'attrice, non oggetto di alcuna contestazione, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
pagina 5 di 8 Le ragioni della separazione devono essere addebitate al solo che, con biasimevoli condotte CP_1
irresponsabili ed espressive di un effettivo disinteresse per l'intera famiglia e, in primo luogo, per il coniuge, ha, di fatto, costretto l'attrice ad una inesistente vita coniugale costellata di sofferenza e mancanze, anche derivanti dal fatto di aver portato i propri figli in un contesto penoso, nel quale il padre ha continuato a coltivare esclusivamente i propri interessi, che hanno costantemente sovrastato quelli del nucleo familiare, mostrandosi anche ingiustificatamente aggressivo.
Non si confondano le difficoltà economiche che il nucleo familiare ha dovuto affrontare, con l'acclarato disinteresse del convenuto per garantire ai propri familiari le più elementari esigenze di vita.
AFFIDAMENTO della PROLE e modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
La ricorrente, a sostegno della richiesta di affidamento esclusivo, ha allegato una situazione di pregiudizio dei minori che deriva dalle condotte irresponsabili del padre.
Osservato in diritto che: quanto all'affidamento del minore , il Collegio reputa che il contegno Per_5
del convenuto, induca a disporre l'affido esclusivo con concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla ricorrente.
L'attuale stato delle cose lascia emergere una condotta del padre che è in totale distonia anche con l'affido in concreto attuato, in quanto risulta dalle condotte paterne una marcata “condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593), tale da rendere opportuno rimettere al genitore affidatario ex art. 337-quater comma III c.c anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale, con riguardo alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale).
La concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per il minore: invero mentre per la madre è possibile formulare una prognosi favorevole, essendosi occupata delle minori con continuità fino ad oggi, e ciò non solo dal punto di vista morale, ma anche materiale, il padre ha serbato un atteggiamento non solo assente, ma anche irresponsabile e poco tutelante.
Del resto, il resistente, restando contumace, non si è mostrato in alcun modo disponibile o comunque in grado di assumere nei confronti del figlio condotte di accudimento, evidenziando così il proprio totale disinteresse anche al semplice confronto con l'altro genitore, il quale si trova già da tempo di fatto da solo nell'esercizio di tutte le funzioni della responsabilità genitoriale.
pagina 6 di 8 L'affido esclusivo alla madre, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, alla madre sia inibita ogni azione, a causa del disinteresse e della assenza del padre, essendo preminente l'interesse del minore ad avere un solo centro decisionale - ma tempestivo e funzionante- piuttosto che quello alla bigenitorialità.
La concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto agli incontri padre-figlio, quando e se il padre intenderà e potrà farli si accorderà con la madre per le modalità e la frequenza, previo consenso dello stesso figlio.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
In ragione della mancata soppressione della responsabilità genitoriale, è specifico onere del genitore non affidatario, quello di continuare a contribuire al mantenimento dei figli.
Sulla questione ritiene il Collegio che, in ragione del regime di visita paterno, che, allo stato è insussistente, e che, implica una permanenza del minore e della figlia maggiorenne non autosufficiente in via assolutamente prevalente presso la madre, il contributo al mantenimento indiretto a carico del padre può essere fissato in euro 400 mensili (euro 200 per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (agosto
2023), da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese in favore della madre fermo il contributo al 50% delle spese straordinarie, con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di
Vercelli, da intendersi qui integralmente riportato.
Le spese del giudizio
Trattandosi di contumace e di provvedimenti indispensabili per l'interesse dei minori le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile in
Durazzo (Albania) il 24.01.2002, con addebito della stessa a . CP_1
DISPONE che il figlio minore , sia affidato in modo esclusivo alla madre, Persona_3 [...]
, con collocamento prevalente e residenza abituale con la madre. Le decisioni di maggiore Parte_1
pagina 7 di 8 interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori potranno essere adottate dalla madre, in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
DISPONE che il padre possa vedere il figlio, qualora si decida a farlo, qualora lo stesso acconsenta e previo accordo con la madre sulle modalità e la durata degli incontri.
DISPONE che il resistente versi a entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento indiretto del figlio minore e di quella maggiorenne ma non autosufficiente Per_2
l'importo mensile di euro 400,00, (pari ad euro 200 per ogni figlio) rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte da SSN e di quelle scolastiche e ludico- sportive straordinarie, come indicate nel relativo Protocollo del Tribunale di Vercelli.
Nulla in punto spese.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 9 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
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