Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 100
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di esposizione dei motivi d'impugnazione

    Il ricorso è inammissibile perché non contiene l'esposizione dei motivi d'impugnazione secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, lett. e), DLGS n. 546/1992. Non è dato cioè comprendere perché la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sulla propria autovettura sarebbe illegittima.

  • Inammissibile
    Mancato rispetto dei termini per impugnare l'atto presupposto

    L'atto presupposto alla predetta comunicazione predetta poi, la cartella di pagamento n. 102 2021 00141930 08 000, venne notificata, secondo quanto la parte ha dichiarato, il 21.6.22. Se il ricorso lo si intendesse teso ad impugnare anche il predetto atto, sarebbe inammissibile sotto il profilo del mancato rispetto del termine di cui all'art. 21 DLGS n. 546/1992 cioè quello di 60 giorni dalla sua notifica. Sarebbe stata questa la sede entro la quale far valere eventuali vizi di notifica della cartella esattoriale in parola.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 100
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari
    Numero : 100
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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