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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARAU ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 314/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Sassari - Via Piandanna 10/e 07100 Sassari SS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10220210014193008000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha personalmente esposto di aver ricevuto il 21/06/2022 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione dall'Agenzia delle Entrate una cartella relativa al bollo auto risalente al 2016 di una macchina che la sig.ra Ricorrente_1 ha dichiarato essere stata rottamata ad agosto 2023. Dalla produzione dell'atto in parola si evince trattarsi della cartella n. 102 2021 00141930 08 000 emessa con richiesta di pagamento della somma di € 212,39.
Nel ricorso si legge che la ricorrente chiese la sospensione della cartella dichiarando la mancata notifica dal 2017 al 2020. La sig. Ricorrente_1, probabilmente, intende riferirsi al fatto che nessun atto di accertamento le venne notificato prima della cartella. L'Agenzia non avrebbe accolto la richiesta di sospensione.
Successivamente la ricorrente, il 4 maggio 2025 ricevette una comunicazione preventiva di fermo amministrativo sulla propria auto, emessa dalla direzione provinciale di Sassari, ufficio territoriale di Sassari, con i bollettini dell'agenzia delle entrate per un totale di euro 258,45. Il predetto atto reca il n.10280202400016055000, fascicolo n. 2024/000079631 ed è relativo all'autovettura VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI 3P tg Targa_1
Dal momento che la contribuente non potrebbe affrontare un fermo amministrativo sulla macchina in quanto necessaria per recarsi al lavoro e per tutte le necessità legate alla famiglia, consapevole che questo debito sta andando ad aumentare negli anni, ha chiesto che La Corte analizzi analizzare questo caso, fermo restando che a seguito di questo ricorso avrebbe intenzione di pagare la cifra richiesta per scongiurare lo stesso fermo.
L'atto così come sopradescritto e depositato dalla sig. Ricorrente_1 può intendersi quale ricorso finalizzato a chiedere l'annullamento della predetta comunicazione preventiva di fermo amministrativo avente quale atto presupposto la cartella di pagamento n. 102 2021 00141930 08 000.
L'Ufficio tributario si è costituito chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile o comunque di rigettarlo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile sotto vari profili, in primo luogo perché non contiene l'esposizione dei motivi d'impugnazione secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, lett. e), DLGS n. 546/1992. Non è dato cioè comprendere perché la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sulla propria autovettura sarebbe illegittima. L'atto presupposto alla predetta comunicazione predetta poi, la cartella di pagamento n. 102 2021
00141930 08 000, venne notificata, secondo quanto la parte ha dichiarato, il 21.6.22. Se il ricorso lo si intendesse teso ad impugnare anche il predetto atto, sarebbe inammissibile sotto il profilo del mancato rispetto del termine di cui all'art. 21 DLGS n. 546/1992 cioè quello di 60 giorni dalla sua notifica. Sarebbe stata questa la sede entro la quale far valere eventuali vizi di notifica della cartella esattoriale in parola.
Ricorrono giusti motivi per la totale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARAU ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 314/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Sassari - Via Piandanna 10/e 07100 Sassari SS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10220210014193008000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha personalmente esposto di aver ricevuto il 21/06/2022 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione dall'Agenzia delle Entrate una cartella relativa al bollo auto risalente al 2016 di una macchina che la sig.ra Ricorrente_1 ha dichiarato essere stata rottamata ad agosto 2023. Dalla produzione dell'atto in parola si evince trattarsi della cartella n. 102 2021 00141930 08 000 emessa con richiesta di pagamento della somma di € 212,39.
Nel ricorso si legge che la ricorrente chiese la sospensione della cartella dichiarando la mancata notifica dal 2017 al 2020. La sig. Ricorrente_1, probabilmente, intende riferirsi al fatto che nessun atto di accertamento le venne notificato prima della cartella. L'Agenzia non avrebbe accolto la richiesta di sospensione.
Successivamente la ricorrente, il 4 maggio 2025 ricevette una comunicazione preventiva di fermo amministrativo sulla propria auto, emessa dalla direzione provinciale di Sassari, ufficio territoriale di Sassari, con i bollettini dell'agenzia delle entrate per un totale di euro 258,45. Il predetto atto reca il n.10280202400016055000, fascicolo n. 2024/000079631 ed è relativo all'autovettura VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI 3P tg Targa_1
Dal momento che la contribuente non potrebbe affrontare un fermo amministrativo sulla macchina in quanto necessaria per recarsi al lavoro e per tutte le necessità legate alla famiglia, consapevole che questo debito sta andando ad aumentare negli anni, ha chiesto che La Corte analizzi analizzare questo caso, fermo restando che a seguito di questo ricorso avrebbe intenzione di pagare la cifra richiesta per scongiurare lo stesso fermo.
L'atto così come sopradescritto e depositato dalla sig. Ricorrente_1 può intendersi quale ricorso finalizzato a chiedere l'annullamento della predetta comunicazione preventiva di fermo amministrativo avente quale atto presupposto la cartella di pagamento n. 102 2021 00141930 08 000.
L'Ufficio tributario si è costituito chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile o comunque di rigettarlo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile sotto vari profili, in primo luogo perché non contiene l'esposizione dei motivi d'impugnazione secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, lett. e), DLGS n. 546/1992. Non è dato cioè comprendere perché la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sulla propria autovettura sarebbe illegittima. L'atto presupposto alla predetta comunicazione predetta poi, la cartella di pagamento n. 102 2021
00141930 08 000, venne notificata, secondo quanto la parte ha dichiarato, il 21.6.22. Se il ricorso lo si intendesse teso ad impugnare anche il predetto atto, sarebbe inammissibile sotto il profilo del mancato rispetto del termine di cui all'art. 21 DLGS n. 546/1992 cioè quello di 60 giorni dalla sua notifica. Sarebbe stata questa la sede entro la quale far valere eventuali vizi di notifica della cartella esattoriale in parola.
Ricorrono giusti motivi per la totale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.