Art. 685.
Fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, chiunque violi le norme di cui agli articoli 94 primo comma, 140, 333 primo comma, 335 secondo e terzo comma, 526 primo comma, e' punito con l'ammenda da L. 5000 a L. 50.000. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.758 ha disposto (con l'art. 26, comma 38) che "Nell' art. 685 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 , le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni".
Fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, chiunque violi le norme di cui agli articoli 94 primo comma, 140, 333 primo comma, 335 secondo e terzo comma, 526 primo comma, e' punito con l'ammenda da L. 5000 a L. 50.000. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.758 ha disposto (con l'art. 26, comma 38) che "Nell' art. 685 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 , le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni".