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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 11/03/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 11/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1583/2023 depositato il 24/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scicli - Piazza Mormino Penna 97018 Scicli RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4046 DEL 05.10.2022 TARES 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1583/2023 R.G.R. depositato in data 24.05.2023 e contestuale istanza di reclamo - mediazione ex art. 17 bis del D.lgs. 546/1992 proposti nei confronti del Comune di Scicli, Ricorrente_1
, c.f. CF_Ricorrente_1, assistito e difeso dall'avv. Difensore_1 come da procura in atti, impugna l'avviso di accertamento n.4046 del 5.10.2022 notificato in data 21.12.2022 con il quale viene richiesto il pagamento di € 373,27 a titolo di Tarsu/Tari anni 2017 e 2018, con sanzioni, interessi ed oneri accessori.
La difesa del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, dopo le premesse in punto di fatto, eccepisce:
1.l'irregolarità dell'atto perché deficitario in punto di sottoscrizione (effettuata ai sensi dell'art. 1 comma 87 della legge 549/95), stante l'omessa indicazione del provvedimento che legittima la Dott.ssa Difensore_2 a sottoscrivere l'atto impugnato, nè può ritenersi che detto potere discenda direttamente dal provvedimento dirigenziale che legittima il funzionario responsabile a sostituire la firma autografa con quella a stampa.
2.L'avviso di accertamento impugnato risulta altresì invalido sotto altro profilo per essere stato adottato in violazione di quanto disposto con la determinazione n.62 del 15.09.22.
3.Gli avvisi di accertamento su cui è apposta la sottoscrizione della Dott.ssa Difensore_2 in forza dell'autoinvestitura risultano affetti da evidente nullità perché provenienti da funzionario che, in assenza di qualsivoglia delega di mansioni, ha ricoperto abusivamente il ruolo assegnato dal comma 162 della legge
296/06.
4.Dagli atti non risulta alcuna prova che la Dott.ssa Difensore_2 avesse ottenuto anche il conferimento del potere di accertamento.
5.Si evidenzia l'irregolarità dell'atto opposto poiché non conforme a quanto previsto dalla legge 160/19 nella parte in cui disciplina il contenuto essenziale dell'avviso di accertamento.
6. Si rileva l'assoluta carenza di motivazione dell'avviso impugnato, non consentendo quest'ultimo di individuare gli elementi costitutivi della pretesa e, soprattutto, non consentendo di comprendere se l'importo rivendicato è l'intera somma dovuta in base alla dichiarazione del ricorrente e da quest'ultimo autoliquidato, oppure se lo stesso scaturisce da un accertamento d'Ufficio volto alla rettifica dell'operato del contribuente ed, infine, se quanto preteso costituisce solamente una differenza rispetto ad un importo già parzialmente corrisposto.
7.Il difetto dei presupposti di legge per l'irrogazione delle sanzioni e per l'applicazione degli interessi, stante l'evidente insussistenza di omissioni o di ritardi imputabili al ricorrente. che non ha ricevuto alcun atto propedeutico.
8.E' da escludere la sussistenza delle ragioni di diritto su cui si fonda l'irrogazione della sanzione.
9.Con riguardo agli interessi ed alla quantificazione degli stessi non può ritenersi che l'atto soddisfi i requisiti richiesti dall'art.1, comma 165.
10.Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, del difetto di istruttorie e dell'errore.
Conclude la difesa perché la Corte voglia esaminare le circostanze sopra prospettate e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, disponendone l'annullamento, la revoca e/o la declaratoria di inefficacia per i motivi tutti meglio indicati nella superiore narrativa o, con qualsiasi altra statuizione, dichiarare non dovute tutte le somme portate dall'atto impugnato per l'insussistenza delle ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali quest'ultimo è stato emesso, condannando, altresì, l'Amministrazione alle spese del presente giudizio.
Il Comune di Scicli, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni del 19.02.2024, nel confermare la legittimità del proprio operato, rileva:
-l'atto impugnato è stato legittimamente sottoscritto con firma a stampa dalla Dr.ssa Difensore_2 in esecuzione della delibera di G.C. n.90 del 12.08.2022 e giusta la determina dirigenziale n.62 del
15.09.2022;
-il provvedimento impugnato contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti a porre il contribuente nelle condizioni di difendersi;
-l'avviso di accertamento notificato al contribuente è stato elaborato in conformità ai principi propri dell'ordinamento, leggi e regolamenti richiamati nel medesimo atto.
Conclude l'Ente comunale per il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'11.03.2024, la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti della controversia e la documentazione prodotta dalle parti, in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente, osserva:
1.con le eccezioni di cui ai subb. 1), 2), 3) e 4) la difesa del ricorrente solleva profili di illegittimità dell'atto opposto correlati alla invalidità della sua sottoscrizione. Trattasi di censure non condivisibili poiché,
l'accertamento gravato è un atto prodotto con sistemi informatici automatizzati ove la firma del funzionario responsabile è stata sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo della Dott.ssa Difensore_2, giusta la Determina Dirigenziale n.62 del 15.09.2022, R.G. n.1186 del 15.09.2022. Quest'ultimo atto, che risulta indicato nell'accertamento impugnato, costituisce l'apposito provvedimento dirigenziale con il quale viene designato il funzionario responsabile per l'emanazione dei provvedimenti impositivi e indicata la fonte dei dati;
atto ad evidenza pubblica e, quindi, noto e/o conoscibile da parte dei contribuenti. Ciò in linea con quanto previsto per i tributi locali dall'art.1, comma 87 della L.549/1995 che così dispone: “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento dirigenziale”. Nella fattispecie non era nemmeno necessaria l'apposizione della firma digitale trattandosi di documento nativo analogico, anche se prodotto con l'utilizzo di elaboratori e sistemi informativi automatizzati, la cui sottoscrizione può avvenire secondo le modalità della su richiamata normativa.
Anche l'ulteriore censura di omessa allegazione degli atti può ritenersi infondata, basta osservare che:
“In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art.7, legge 27 luglio 2000,
n.212 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione” (Cass.Sez.5, Ordinanza n.13105 del 25.07.2012).
Per tali atti e per quelli riportati è da reputarsi sufficiente la relativa indicazione nell'avviso impugnato,
“incombendo semmai sul contribuente, che intenda contestare la sussistenza dei presupposti di legge,
l'onere di dedurre, e provare, l'assenza o l'illegittimità dei provvedimenti”, tenuto anche conto che
“l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento giammai si estende agli atti dei quali il contribuente abbia conoscenza per effetto di notificazione o pubblicazione su bollettini o albi ufficiali che ne sia stata fatta ai sensi di legge” (Cass. sentenza n. 30046/2018).
In ogni caso è da considerare che, nel settore dei tributi locali difetta una previsione specifica di nullità dell'atto, in dipendenza del difetto di sottoscrizione, appositamente dettata, come ad esempio per le imposte dirette (art. 42 comma 3 D.P.R. 600/1973), sicché vale il principio di carattere generale della riconducibilità ontologica all'Ente impositore, che qui è fuori discussione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha invero ribadito che “l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come è confermato dal D.L. n. 6 del 1991, art. 6 quater convertito, con modif., nella L. 15 marzo 1991, n. 80, con riguardo agli atti degli enti locali, e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993,
n. 39, art. 3 con riguardo agli atti di qualsiasi P.A., i quali, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadiscono sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n. 27022 del 21/9/2023).
Infine, non appaiono altresì condivisibili le ulteriori contestazioni che attengono la legittimità dei poteri e delle funzioni svolte dal funzionario responsabile Dr.ssa Difensore_2, stante la sua nomina con delibera di G.C. n.90 del 12.08.2022 di funzionario responsabile dell'area tributi e titolare della posizione organizzativa del settore delle entrate. Peraltro, non è questa certamente la sede per contestare la legittimità degli atti amministrativi comunali.
Pertanto le censure dianzi trattate vanno rigettate.
2. Con le eccezioni di cui ai subb.5) e 6), la difesa del ricorrente lamenta la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato. Al riguardo si rileva che, l'accertamento del Comune di Scicli, oltre a contenere i presupposti giuridici che ne hanno determinato l'emissione, anche in punto di fatto risulta abbastanza articolato e completo. In esso, infatti, sono rinvenibili: l'identificativo catastale dell'immobile tassato, le superfici imponibili, la tariffa applicata, l'ammontare del corrispondente tributo, nonché le sanzioni ed interessi liquidati. Tutto ciò soddisfa il requisito essenziale della motivazione del provvedimento impositivo ed ha certamente posto il destinatario nella condizione di comprenderne le finalità e di contestarlo compiutamente. In merito è utile richiamare quanto espresso dalla S.C. con l'Ordinanza 8 novembre 2017 n.26432: “…il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di esse, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cassa. N.21571 del 2004)”.
Anche l'ulteriore censura di omessa allegazione degli atti può ritenersi infondata, basta osservare che:
“In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art.7, legge 27 luglio 2000,
n.212 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione”
(Cass.Sez.5, Ordinanza n.13105 del 25.07.2012). Sempre la Suprema Corte, in tema di accertamento tributario, si è così espressa: “l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, dopo che sono stati puntualizzati gli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, occorre soltanto indicare i fatti astrattamente giustificativi di essa che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, n. 26431 dell'8 novembre 2017)”
(Cass. Sentenza n. 12756 del 2019).
E, comunque, l'eventuale difetto di motivazione dell'accertamento non può condurre alla dichiarazione di nullità del medesimo, allorché questo sia stato impugnato dal contribuente, “il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa” (Cass. Sez. U. – Sentenza n. 11722-2010), per come indubbiamente avvenuto nel caso in esame.
3. In merito alle doglianze di cui ai subb. 7), 8) e 9) del ricorso (calcolo interessi e irrogazione sanzioni) le eccezioni sono da rigettare poiché generiche ed in ogni caso carenti di prova ed infondate alla luce delle motivazioni complessivamente sopra esposte. Il quadro sanzionatorio prospettato appare correlato alle irregolarità accertate e di ciò ne dà contezza l'Ente comunale in seno all'accertamento ove sono chiaramente esposte le sanzioni applicate e il calcolo degli interessi (cfr. allegato A), rispetto al cui ammontare nulla di specifico o di diversamente calcolato viene contrapposto dal ricorrente.
4. Le eccezioni prospettate al sub.10) del ricorso, “eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, del difetto di istruttorie e dell'errore”, appaiono del tutto generiche ed infondate poiché non trovano affatto riscontri nell'operato dell'Ente impositore né tanto meno in seno all'avviso di accertamento impugnato.
Pertanto, la Corte, in composizione monocratica, stante l'evidente infondatezza dei motivi di gravame, non può che rigettare il ricorso del contribuente e confermare la legittimità del provvedimento notificato dal Comune di Scicli.
Alla soccombenza segue la condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 150,00 oltre accessori di legge in favore del Comune di Scicli.
Così deciso in Ragusa in data l1.03.2024
IL GIUDICE
MONOCRATICO dr. NU
Migliorisi
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 11/03/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 11/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1583/2023 depositato il 24/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scicli - Piazza Mormino Penna 97018 Scicli RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4046 DEL 05.10.2022 TARES 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1583/2023 R.G.R. depositato in data 24.05.2023 e contestuale istanza di reclamo - mediazione ex art. 17 bis del D.lgs. 546/1992 proposti nei confronti del Comune di Scicli, Ricorrente_1
, c.f. CF_Ricorrente_1, assistito e difeso dall'avv. Difensore_1 come da procura in atti, impugna l'avviso di accertamento n.4046 del 5.10.2022 notificato in data 21.12.2022 con il quale viene richiesto il pagamento di € 373,27 a titolo di Tarsu/Tari anni 2017 e 2018, con sanzioni, interessi ed oneri accessori.
La difesa del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, dopo le premesse in punto di fatto, eccepisce:
1.l'irregolarità dell'atto perché deficitario in punto di sottoscrizione (effettuata ai sensi dell'art. 1 comma 87 della legge 549/95), stante l'omessa indicazione del provvedimento che legittima la Dott.ssa Difensore_2 a sottoscrivere l'atto impugnato, nè può ritenersi che detto potere discenda direttamente dal provvedimento dirigenziale che legittima il funzionario responsabile a sostituire la firma autografa con quella a stampa.
2.L'avviso di accertamento impugnato risulta altresì invalido sotto altro profilo per essere stato adottato in violazione di quanto disposto con la determinazione n.62 del 15.09.22.
3.Gli avvisi di accertamento su cui è apposta la sottoscrizione della Dott.ssa Difensore_2 in forza dell'autoinvestitura risultano affetti da evidente nullità perché provenienti da funzionario che, in assenza di qualsivoglia delega di mansioni, ha ricoperto abusivamente il ruolo assegnato dal comma 162 della legge
296/06.
4.Dagli atti non risulta alcuna prova che la Dott.ssa Difensore_2 avesse ottenuto anche il conferimento del potere di accertamento.
5.Si evidenzia l'irregolarità dell'atto opposto poiché non conforme a quanto previsto dalla legge 160/19 nella parte in cui disciplina il contenuto essenziale dell'avviso di accertamento.
6. Si rileva l'assoluta carenza di motivazione dell'avviso impugnato, non consentendo quest'ultimo di individuare gli elementi costitutivi della pretesa e, soprattutto, non consentendo di comprendere se l'importo rivendicato è l'intera somma dovuta in base alla dichiarazione del ricorrente e da quest'ultimo autoliquidato, oppure se lo stesso scaturisce da un accertamento d'Ufficio volto alla rettifica dell'operato del contribuente ed, infine, se quanto preteso costituisce solamente una differenza rispetto ad un importo già parzialmente corrisposto.
7.Il difetto dei presupposti di legge per l'irrogazione delle sanzioni e per l'applicazione degli interessi, stante l'evidente insussistenza di omissioni o di ritardi imputabili al ricorrente. che non ha ricevuto alcun atto propedeutico.
8.E' da escludere la sussistenza delle ragioni di diritto su cui si fonda l'irrogazione della sanzione.
9.Con riguardo agli interessi ed alla quantificazione degli stessi non può ritenersi che l'atto soddisfi i requisiti richiesti dall'art.1, comma 165.
10.Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, del difetto di istruttorie e dell'errore.
Conclude la difesa perché la Corte voglia esaminare le circostanze sopra prospettate e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, disponendone l'annullamento, la revoca e/o la declaratoria di inefficacia per i motivi tutti meglio indicati nella superiore narrativa o, con qualsiasi altra statuizione, dichiarare non dovute tutte le somme portate dall'atto impugnato per l'insussistenza delle ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali quest'ultimo è stato emesso, condannando, altresì, l'Amministrazione alle spese del presente giudizio.
Il Comune di Scicli, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni del 19.02.2024, nel confermare la legittimità del proprio operato, rileva:
-l'atto impugnato è stato legittimamente sottoscritto con firma a stampa dalla Dr.ssa Difensore_2 in esecuzione della delibera di G.C. n.90 del 12.08.2022 e giusta la determina dirigenziale n.62 del
15.09.2022;
-il provvedimento impugnato contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti a porre il contribuente nelle condizioni di difendersi;
-l'avviso di accertamento notificato al contribuente è stato elaborato in conformità ai principi propri dell'ordinamento, leggi e regolamenti richiamati nel medesimo atto.
Conclude l'Ente comunale per il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'11.03.2024, la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti della controversia e la documentazione prodotta dalle parti, in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente, osserva:
1.con le eccezioni di cui ai subb. 1), 2), 3) e 4) la difesa del ricorrente solleva profili di illegittimità dell'atto opposto correlati alla invalidità della sua sottoscrizione. Trattasi di censure non condivisibili poiché,
l'accertamento gravato è un atto prodotto con sistemi informatici automatizzati ove la firma del funzionario responsabile è stata sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo della Dott.ssa Difensore_2, giusta la Determina Dirigenziale n.62 del 15.09.2022, R.G. n.1186 del 15.09.2022. Quest'ultimo atto, che risulta indicato nell'accertamento impugnato, costituisce l'apposito provvedimento dirigenziale con il quale viene designato il funzionario responsabile per l'emanazione dei provvedimenti impositivi e indicata la fonte dei dati;
atto ad evidenza pubblica e, quindi, noto e/o conoscibile da parte dei contribuenti. Ciò in linea con quanto previsto per i tributi locali dall'art.1, comma 87 della L.549/1995 che così dispone: “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento dirigenziale”. Nella fattispecie non era nemmeno necessaria l'apposizione della firma digitale trattandosi di documento nativo analogico, anche se prodotto con l'utilizzo di elaboratori e sistemi informativi automatizzati, la cui sottoscrizione può avvenire secondo le modalità della su richiamata normativa.
Anche l'ulteriore censura di omessa allegazione degli atti può ritenersi infondata, basta osservare che:
“In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art.7, legge 27 luglio 2000,
n.212 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione” (Cass.Sez.5, Ordinanza n.13105 del 25.07.2012).
Per tali atti e per quelli riportati è da reputarsi sufficiente la relativa indicazione nell'avviso impugnato,
“incombendo semmai sul contribuente, che intenda contestare la sussistenza dei presupposti di legge,
l'onere di dedurre, e provare, l'assenza o l'illegittimità dei provvedimenti”, tenuto anche conto che
“l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento giammai si estende agli atti dei quali il contribuente abbia conoscenza per effetto di notificazione o pubblicazione su bollettini o albi ufficiali che ne sia stata fatta ai sensi di legge” (Cass. sentenza n. 30046/2018).
In ogni caso è da considerare che, nel settore dei tributi locali difetta una previsione specifica di nullità dell'atto, in dipendenza del difetto di sottoscrizione, appositamente dettata, come ad esempio per le imposte dirette (art. 42 comma 3 D.P.R. 600/1973), sicché vale il principio di carattere generale della riconducibilità ontologica all'Ente impositore, che qui è fuori discussione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha invero ribadito che “l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come è confermato dal D.L. n. 6 del 1991, art. 6 quater convertito, con modif., nella L. 15 marzo 1991, n. 80, con riguardo agli atti degli enti locali, e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993,
n. 39, art. 3 con riguardo agli atti di qualsiasi P.A., i quali, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadiscono sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n. 27022 del 21/9/2023).
Infine, non appaiono altresì condivisibili le ulteriori contestazioni che attengono la legittimità dei poteri e delle funzioni svolte dal funzionario responsabile Dr.ssa Difensore_2, stante la sua nomina con delibera di G.C. n.90 del 12.08.2022 di funzionario responsabile dell'area tributi e titolare della posizione organizzativa del settore delle entrate. Peraltro, non è questa certamente la sede per contestare la legittimità degli atti amministrativi comunali.
Pertanto le censure dianzi trattate vanno rigettate.
2. Con le eccezioni di cui ai subb.5) e 6), la difesa del ricorrente lamenta la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato. Al riguardo si rileva che, l'accertamento del Comune di Scicli, oltre a contenere i presupposti giuridici che ne hanno determinato l'emissione, anche in punto di fatto risulta abbastanza articolato e completo. In esso, infatti, sono rinvenibili: l'identificativo catastale dell'immobile tassato, le superfici imponibili, la tariffa applicata, l'ammontare del corrispondente tributo, nonché le sanzioni ed interessi liquidati. Tutto ciò soddisfa il requisito essenziale della motivazione del provvedimento impositivo ed ha certamente posto il destinatario nella condizione di comprenderne le finalità e di contestarlo compiutamente. In merito è utile richiamare quanto espresso dalla S.C. con l'Ordinanza 8 novembre 2017 n.26432: “…il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di esse, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cassa. N.21571 del 2004)”.
Anche l'ulteriore censura di omessa allegazione degli atti può ritenersi infondata, basta osservare che:
“In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art.7, legge 27 luglio 2000,
n.212 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione”
(Cass.Sez.5, Ordinanza n.13105 del 25.07.2012). Sempre la Suprema Corte, in tema di accertamento tributario, si è così espressa: “l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, dopo che sono stati puntualizzati gli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, occorre soltanto indicare i fatti astrattamente giustificativi di essa che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, n. 26431 dell'8 novembre 2017)”
(Cass. Sentenza n. 12756 del 2019).
E, comunque, l'eventuale difetto di motivazione dell'accertamento non può condurre alla dichiarazione di nullità del medesimo, allorché questo sia stato impugnato dal contribuente, “il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa” (Cass. Sez. U. – Sentenza n. 11722-2010), per come indubbiamente avvenuto nel caso in esame.
3. In merito alle doglianze di cui ai subb. 7), 8) e 9) del ricorso (calcolo interessi e irrogazione sanzioni) le eccezioni sono da rigettare poiché generiche ed in ogni caso carenti di prova ed infondate alla luce delle motivazioni complessivamente sopra esposte. Il quadro sanzionatorio prospettato appare correlato alle irregolarità accertate e di ciò ne dà contezza l'Ente comunale in seno all'accertamento ove sono chiaramente esposte le sanzioni applicate e il calcolo degli interessi (cfr. allegato A), rispetto al cui ammontare nulla di specifico o di diversamente calcolato viene contrapposto dal ricorrente.
4. Le eccezioni prospettate al sub.10) del ricorso, “eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, del difetto di istruttorie e dell'errore”, appaiono del tutto generiche ed infondate poiché non trovano affatto riscontri nell'operato dell'Ente impositore né tanto meno in seno all'avviso di accertamento impugnato.
Pertanto, la Corte, in composizione monocratica, stante l'evidente infondatezza dei motivi di gravame, non può che rigettare il ricorso del contribuente e confermare la legittimità del provvedimento notificato dal Comune di Scicli.
Alla soccombenza segue la condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 150,00 oltre accessori di legge in favore del Comune di Scicli.
Così deciso in Ragusa in data l1.03.2024
IL GIUDICE
MONOCRATICO dr. NU
Migliorisi