TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/12/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1734 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1734/2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], (c.f. Parte_1
) e residente in [...], elettivamente domiciliata in Milano, C.F._1 so lo studio dell'avv. Brambilla Federico e dall'avv. Silvia Ferrari dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato a [...] in data [...], (c.f. ) e CP_1 C.F._2 ale Verdi n. 11, elettivamente domiciliato in Novara, sso lo studio dell'avv. ALESSIO VINCENZO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“ dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° comma, Parte_1 CP_1 cod. civ., autorizzando i coniugi a vivere separati;
ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione Affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori Persona_1 Per_2 con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, pre e iugale di proprietà esclusiva della medesima sita a Novara, Via Verdi, n. 11. Diritti di visita padre-figli; il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con queste modalità: fine settimana: a settimane alternate, dal venerdì pomeriggio, andandoli a prendere presso l'istituto scolastico frequentato sino al lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola. Giorni infrasettimanali: nelle settimane che terminano con il fine settimana paterno: il padre starà con i figli dal mercoledì pomeriggio (con pernottamento), andandoli a prendere a scuola e riaccompagnandoli il giovedì mattina a scuola;
nelle settimane che terminano con il fine settimana materno: il padre starà con i figli dal mercoledì pomeriggio (con pernottamento), andandoli a prendere a scuola e riportandoli a scuola il giovedì mattina ed il venerdì pomeriggio andandoli a prendere a scuola e riportandoli presso la madre entro le ore 21.30. vacanze di Natale: in via alternata, dalla sospensione dell'attività scolastica al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e con la possibilità di alternare il giorno della Vigilia e quello di Natale;
vacanze pasquali: le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre;
vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, che i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ciascun anno;
resta inteso che durante il restante periodo di sospensione scolastica verrà adottata la regolamentazione ordinaria;
quanto ai c.d. "ponti" i genitori prenderanno accordi di volta in volta anche sulla base delle esigenze lavorative di ciascuno di essi e sulla base delle esigenze dei minori. Ove possibile i “ponti” verranno accorpati ai weekend di reciproca spettanza e le vacanze sospenderanno il calendario delle frequentazioni;
Contributo al mantenimento Il sig. a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli minori e verserà la somma CP_1 Persona_1 Per_2 di € 6 (€ 300,00 per ciascun figlio); detto importo verrà versato antici o di ogni mese e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione). Spese straordinarie: ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa approvato dal Tribunale di Torino che si allega e forma parte integrante del presente ricorso. Assegno nucleo famigliare (assegno unico): l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra in Pt_1 qualità di genitore prevalentemente collocatario;
-i coniugi si impegnano a suddividere, nella misura del 50% ciascuno, l'importo di € 9.000,00 attualmente depositato presso un libretto postale di risparmio intestato ai figli minori;
- le parti dichiarano e confermano di essere reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico, avendo redditi e mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento e di non svolgere, pertanto, reciproca domanda di mantenimento;
- i coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per e fino a quando questi saranno minorenni;
Per_2 Persona_1 con riferimento alla contestuale richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio i coniugi chiedono che la causa venga rimessa in istruttoria decorsi i termini di legge, affinché venga fissata una nuova udienza nel corso della quale ribadire le conclusioni già rassegnate in ricorso”.
Per il P.M
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Novara in Parte_1 CP_1 data 17/07/2016 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 43, Parte 2, Serie A, anno 2016. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (15.04.2020) e (20.10.2022) entrambi Per_2 Persona_1 minorenni. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle part ai e devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 27/11/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE RELATORE Dott.ssa Maria Amoruso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1734/2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], (c.f. Parte_1
) e residente in [...], elettivamente domiciliata in Milano, C.F._1 so lo studio dell'avv. Brambilla Federico e dall'avv. Silvia Ferrari dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato a [...] in data [...], (c.f. ) e CP_1 C.F._2 ale Verdi n. 11, elettivamente domiciliato in Novara, sso lo studio dell'avv. ALESSIO VINCENZO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“ dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° comma, Parte_1 CP_1 cod. civ., autorizzando i coniugi a vivere separati;
ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione Affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori Persona_1 Per_2 con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, pre e iugale di proprietà esclusiva della medesima sita a Novara, Via Verdi, n. 11. Diritti di visita padre-figli; il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con queste modalità: fine settimana: a settimane alternate, dal venerdì pomeriggio, andandoli a prendere presso l'istituto scolastico frequentato sino al lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola. Giorni infrasettimanali: nelle settimane che terminano con il fine settimana paterno: il padre starà con i figli dal mercoledì pomeriggio (con pernottamento), andandoli a prendere a scuola e riaccompagnandoli il giovedì mattina a scuola;
nelle settimane che terminano con il fine settimana materno: il padre starà con i figli dal mercoledì pomeriggio (con pernottamento), andandoli a prendere a scuola e riportandoli a scuola il giovedì mattina ed il venerdì pomeriggio andandoli a prendere a scuola e riportandoli presso la madre entro le ore 21.30. vacanze di Natale: in via alternata, dalla sospensione dell'attività scolastica al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e con la possibilità di alternare il giorno della Vigilia e quello di Natale;
vacanze pasquali: le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre;
vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, che i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ciascun anno;
resta inteso che durante il restante periodo di sospensione scolastica verrà adottata la regolamentazione ordinaria;
quanto ai c.d. "ponti" i genitori prenderanno accordi di volta in volta anche sulla base delle esigenze lavorative di ciascuno di essi e sulla base delle esigenze dei minori. Ove possibile i “ponti” verranno accorpati ai weekend di reciproca spettanza e le vacanze sospenderanno il calendario delle frequentazioni;
Contributo al mantenimento Il sig. a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli minori e verserà la somma CP_1 Persona_1 Per_2 di € 6 (€ 300,00 per ciascun figlio); detto importo verrà versato antici o di ogni mese e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione). Spese straordinarie: ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa approvato dal Tribunale di Torino che si allega e forma parte integrante del presente ricorso. Assegno nucleo famigliare (assegno unico): l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra in Pt_1 qualità di genitore prevalentemente collocatario;
-i coniugi si impegnano a suddividere, nella misura del 50% ciascuno, l'importo di € 9.000,00 attualmente depositato presso un libretto postale di risparmio intestato ai figli minori;
- le parti dichiarano e confermano di essere reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico, avendo redditi e mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento e di non svolgere, pertanto, reciproca domanda di mantenimento;
- i coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per e fino a quando questi saranno minorenni;
Per_2 Persona_1 con riferimento alla contestuale richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio i coniugi chiedono che la causa venga rimessa in istruttoria decorsi i termini di legge, affinché venga fissata una nuova udienza nel corso della quale ribadire le conclusioni già rassegnate in ricorso”.
Per il P.M
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Novara in Parte_1 CP_1 data 17/07/2016 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 43, Parte 2, Serie A, anno 2016. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (15.04.2020) e (20.10.2022) entrambi Per_2 Persona_1 minorenni. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle part ai e devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 27/11/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE RELATORE Dott.ssa Maria Amoruso