CASS
Sentenza 3 aprile 2026
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 12674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12674 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da D’MB CH n. a Pieve di Cento il 29/10/1973 avverso il decreto della Corte di Appello di Bologna in data 11/9/2025 visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NA AR De IS;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Flavia Alemi, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnato decreto la Corte di Appello di Bologna, Sezione misure di prevenzione, ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di CH D’MB avverso il decreto emesso in data 9/4/2025 dal Tribunale di Bologna che aveva applicato nei suoi confronti la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del proposto, Avv. Matteo Murgo, il quale ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen. 2.1 la violazione dell’art. 1 lett. c) d.lgs 159/2011, dell’art. 3 Costituzione e dell’art. 125 cod.proc.pen. Secondo il difensore la Corte territoriale ha reso una motivazione solo apparente Penale Sent. Sez. 2 Num. 12674 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 19/03/2026 2 con riguardo all’iscrizione del proposto nella categoria dei soggetti pericolosi ai sensi dell’art. 1 lett. c) d.lgs 159/2011 limitandosi a mutuare le valutazioni del Tribunale di Bologna sul punto e valorizzando dati fattuali inconferenti. In particolare il decreto impugnato ha pretermesso le sentenze assolutorie riportate dal D’MB per reati di natura predatoria;
ha svilito gli elementi comprovanti il positivo percorso attuato dal ricorrente durante il periodo di detenzione, accreditando predominante rilievo a risalenti decisioni di condanna e a precedenti di polizia insuscettibili di mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza della collettività. Allo stesso modo le evocate violazioni della misura della sorveglianza speciale non paiono inscriversi nella categoria di pericolosità tipizzata all’art. 1 lett. c) d.lgs 159. Il difensore aggiunge che il provvedimento impugnato ha reso una motivazione incompleta e incoerente in ordine all’attualità della pericolosità sociale del proposto, fatta risalire ad una rapina commessa quindici anni fa e a violazioni della precedente misura di prevenzione, in contrasto con il dettato normativo che richiede che i fatti posti a base del giudizio di pericolosità abbiano valenza dimostrativa del carattere non occasionale dell’attività illecita e presentino offensività diffusa, requisiti non ravvisabili negli episodi valorizzati a carico del ricorrente mentre secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità e delle Corti sovranazionali non possono essere chiamati a fondare il giudizio di pericolosità fatti coperti da giudicato assolutorio ovvero fatti non ancora oggetto di giudizio, pena la violazione della presunzione di innocenza. 2. La violazione degli artt. 1 lett. b) d. lgs 159/2011, 3 Costituzione e 125 cod.proc.pen. Il difensore deduce che il decreto impugnato ha ritenuto il proposto soggetto pericoloso in assenza dei requisiti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019, sulla base di una motivazione apparente. Infatti il decreto impugnato si è limitato a riportare l’elenco dei precedenti a carico del D’MB senza tener conto dei requisiti tassativizzanti individuati dal giudice delle leggi nell’abituale commissione di delitti lucrogenetici, costituenti in una determinata epoca l’unico reddito del proposto o una componente significativa dello stesso. La Corte territoriale non ha affrontato la questione dell’effettiva generazione di profitti illeciti, affidando ad una mera presunzione la dimostrazione dell’incidenza sugli stessi sul reddito del ricorrente, sebbene la difesa avesse documentato che il proposto nei periodi di libertà personale aveva svolto regolare attività lavorativa. Pertanto la motivazione della Corte d’appello risulta insufficiente con riguardo all’accertamento che il proposto abbia vissuto esclusivamente o in modo significativo sfruttando i profitti illeciti e non ha indicato in quale momento le asserite condotte delittuose abbiano raggiunto consistenza ed abitualità. Inoltre, il ricorrente sostiene che il decreto impugnato abbia valorizzato ai fini dell’attualità del giudizio di pericolosità sospetti e illazioni e non elementi certi e circostanziati, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze correttamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese sulla scorta di una motivazione effettiva e congrua nonché giuridicamente corretta. Il decreto impugnato alle pagg.
6-10 ha analiticamente esposto le doglianze formulate avverso il provvedimento genetico e ne ha operato una penetrante 3 confutazione che dà conto della sussistenza ed attualità del giudizio di pericolosità del proposto con riguardo ad entrambe le categorie scrutinate (art. 1 lett. b) e c) d.lgs 159/2011). 1.1 In particolare i giudici d’appello hanno ampiamente ricostruito i fatti che fondano la pericolosità generica senza operare alcuna svalutazione delle pronunzie assolutorie, come asserito dalla difesa, ma espressamente limitando (pag. 21) il proprio apprezzamento alle sentenze di condanna irrevocabili, distintamente analizzate, e confermando la valutazione del primo giudice sulla base delle evidenze analiticamente richiamate a pag. 24. I giudici della prevenzione hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica il soggetto, dedito alla commissione di reati la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non esclusivamente individuali, commessi in un significativo intervallo temporale (Sez. 6, n. 29229 del 01/07/2024, Greco, Rv. 286845 – 01; Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842 - 01). Appare, infatti, insussistente la lamentata erronea sussunzione delle risultanze delittuose addotte a sostegno della misura adottata al tipo di pericolosità ritenuta ove si considerino i delitti di particolare allarme sociale richiamati dal decreto impugnato quali rapine a mano armata, omicidio in danno di un agente della Polizia Stradale e tentato omicidio del collega, detenzione di un ingente quantitativo di stupefacente oggetto di rapina, detenzione e porto d’armi, resistenza a pubblico ufficiale e reiterate violazioni della misura della sorveglianza speciale, fattispecie posta anch’essa a presidio dell’ordine sociale e della civile convivenza in quanto tendente alla neutralizzazione di consolidate spinte criminogene. 1.2 L’attualità della pericolosità è ampiamente argomentata a pag. 25 con richiamo anche a condotte del proposto commesse nel 2024 che hanno generato denunce a suo carico per reati contro il patrimonio non ancora irrevocabilmente definite in sede giudiziaria. Con riferimento alla dedotta inutilizzabilità di siffatte emergenze a fini di prevenzione deve rilevarsi che il ricorrente evoca in maniera non puntuale la sentenza 24/2019 della Corte Costituzionale, la quale ha testualmente precisato che il "requisito della pericolosità per la sicurezza pubblica del destinatario delle misure di prevenzione personali accomuna le stesse alle misure di sicurezza disciplinate dal codice penale, dalle quali tuttavia le prime si differenziano in quanto non presuppongono l'instaurarsi di un processo penale nei confronti del soggetto. Sufficiente e necessario a legittimare l'applicazione di una misura di prevenzione personale è, infatti, che l'attività criminosa - descritta nelle varie fattispecie elencate oggi nell'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, e il cui riscontro probatorio funge da base sulla quale sviluppare il giudizio in ordine alla pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica - risulti da evidenze che la legge indica ora come «elementi di fatto», più spesso come «indizi»; evidenze che debbono essere vagliate dal tribunale nell'ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali" (§ 9.6). 2. Anche il secondo motivo che lamenta l’insussistenza dei requisiti costitutivi per l’iscrizione del proposto nella categoria dei soggetti pericolosi di cui all’art. lett. b) d. lgs 159/2011 è inammissibile in quanto assume la mera apparenza della motivazione a fronte di un apparato 4 giustificativo esistente ed effettivo con riguardo alla confutazione delle doglianze difensive e corretto in relazione agli esiti attinti. 2.1 La Corte d’Appello a pag. 26 ha effettuato una esauriente ricognizione degli elementi di fatto che fondano la pericolosità del proposto ai sensi della evocata disposizione richiamando i delitti lucrogenetici commessi con continuità dal ricorrente e fonte di consistenti disponibilità economiche destinate almeno in parte al proprio sostentamento, come denotato in via logica dall’assenza di costanti e significative fonti di reddito e da un tenore di vita superiore agli introiti leciti. Il decreto ha in via esemplificativa rimarcato quale dimostrazione di capacità economiche incompatibili con le fonti nella lecita disponibilità del prevenuto il noleggio nell’anno 2024 di un’autovettura per 1.053 euro al mese oltre IVA, traendone l’argomentato convincimento circa il perdurante finanziamento con proventi illeciti delle proprie esigenze di vita. Risulta, dunque, adeguatamente giustificata anche l’attualità del giudizio di pericolosità del proposto, vieppiù ove si tenga conto della circostanza relativa allo stato di detenzione del D’MB conseguente alla consumazione nel mese di maggio 2024 di tre furti in abitazione per cui ha riportato condanna in primo grado ad anni cinque di reclusione. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NA AR De IS EL PU
udita la relazione del Cons. NA AR De IS;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Flavia Alemi, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnato decreto la Corte di Appello di Bologna, Sezione misure di prevenzione, ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di CH D’MB avverso il decreto emesso in data 9/4/2025 dal Tribunale di Bologna che aveva applicato nei suoi confronti la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del proposto, Avv. Matteo Murgo, il quale ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen. 2.1 la violazione dell’art. 1 lett. c) d.lgs 159/2011, dell’art. 3 Costituzione e dell’art. 125 cod.proc.pen. Secondo il difensore la Corte territoriale ha reso una motivazione solo apparente Penale Sent. Sez. 2 Num. 12674 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 19/03/2026 2 con riguardo all’iscrizione del proposto nella categoria dei soggetti pericolosi ai sensi dell’art. 1 lett. c) d.lgs 159/2011 limitandosi a mutuare le valutazioni del Tribunale di Bologna sul punto e valorizzando dati fattuali inconferenti. In particolare il decreto impugnato ha pretermesso le sentenze assolutorie riportate dal D’MB per reati di natura predatoria;
ha svilito gli elementi comprovanti il positivo percorso attuato dal ricorrente durante il periodo di detenzione, accreditando predominante rilievo a risalenti decisioni di condanna e a precedenti di polizia insuscettibili di mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza della collettività. Allo stesso modo le evocate violazioni della misura della sorveglianza speciale non paiono inscriversi nella categoria di pericolosità tipizzata all’art. 1 lett. c) d.lgs 159. Il difensore aggiunge che il provvedimento impugnato ha reso una motivazione incompleta e incoerente in ordine all’attualità della pericolosità sociale del proposto, fatta risalire ad una rapina commessa quindici anni fa e a violazioni della precedente misura di prevenzione, in contrasto con il dettato normativo che richiede che i fatti posti a base del giudizio di pericolosità abbiano valenza dimostrativa del carattere non occasionale dell’attività illecita e presentino offensività diffusa, requisiti non ravvisabili negli episodi valorizzati a carico del ricorrente mentre secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità e delle Corti sovranazionali non possono essere chiamati a fondare il giudizio di pericolosità fatti coperti da giudicato assolutorio ovvero fatti non ancora oggetto di giudizio, pena la violazione della presunzione di innocenza. 2. La violazione degli artt. 1 lett. b) d. lgs 159/2011, 3 Costituzione e 125 cod.proc.pen. Il difensore deduce che il decreto impugnato ha ritenuto il proposto soggetto pericoloso in assenza dei requisiti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019, sulla base di una motivazione apparente. Infatti il decreto impugnato si è limitato a riportare l’elenco dei precedenti a carico del D’MB senza tener conto dei requisiti tassativizzanti individuati dal giudice delle leggi nell’abituale commissione di delitti lucrogenetici, costituenti in una determinata epoca l’unico reddito del proposto o una componente significativa dello stesso. La Corte territoriale non ha affrontato la questione dell’effettiva generazione di profitti illeciti, affidando ad una mera presunzione la dimostrazione dell’incidenza sugli stessi sul reddito del ricorrente, sebbene la difesa avesse documentato che il proposto nei periodi di libertà personale aveva svolto regolare attività lavorativa. Pertanto la motivazione della Corte d’appello risulta insufficiente con riguardo all’accertamento che il proposto abbia vissuto esclusivamente o in modo significativo sfruttando i profitti illeciti e non ha indicato in quale momento le asserite condotte delittuose abbiano raggiunto consistenza ed abitualità. Inoltre, il ricorrente sostiene che il decreto impugnato abbia valorizzato ai fini dell’attualità del giudizio di pericolosità sospetti e illazioni e non elementi certi e circostanziati, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze correttamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese sulla scorta di una motivazione effettiva e congrua nonché giuridicamente corretta. Il decreto impugnato alle pagg.
6-10 ha analiticamente esposto le doglianze formulate avverso il provvedimento genetico e ne ha operato una penetrante 3 confutazione che dà conto della sussistenza ed attualità del giudizio di pericolosità del proposto con riguardo ad entrambe le categorie scrutinate (art. 1 lett. b) e c) d.lgs 159/2011). 1.1 In particolare i giudici d’appello hanno ampiamente ricostruito i fatti che fondano la pericolosità generica senza operare alcuna svalutazione delle pronunzie assolutorie, come asserito dalla difesa, ma espressamente limitando (pag. 21) il proprio apprezzamento alle sentenze di condanna irrevocabili, distintamente analizzate, e confermando la valutazione del primo giudice sulla base delle evidenze analiticamente richiamate a pag. 24. I giudici della prevenzione hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica il soggetto, dedito alla commissione di reati la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non esclusivamente individuali, commessi in un significativo intervallo temporale (Sez. 6, n. 29229 del 01/07/2024, Greco, Rv. 286845 – 01; Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842 - 01). Appare, infatti, insussistente la lamentata erronea sussunzione delle risultanze delittuose addotte a sostegno della misura adottata al tipo di pericolosità ritenuta ove si considerino i delitti di particolare allarme sociale richiamati dal decreto impugnato quali rapine a mano armata, omicidio in danno di un agente della Polizia Stradale e tentato omicidio del collega, detenzione di un ingente quantitativo di stupefacente oggetto di rapina, detenzione e porto d’armi, resistenza a pubblico ufficiale e reiterate violazioni della misura della sorveglianza speciale, fattispecie posta anch’essa a presidio dell’ordine sociale e della civile convivenza in quanto tendente alla neutralizzazione di consolidate spinte criminogene. 1.2 L’attualità della pericolosità è ampiamente argomentata a pag. 25 con richiamo anche a condotte del proposto commesse nel 2024 che hanno generato denunce a suo carico per reati contro il patrimonio non ancora irrevocabilmente definite in sede giudiziaria. Con riferimento alla dedotta inutilizzabilità di siffatte emergenze a fini di prevenzione deve rilevarsi che il ricorrente evoca in maniera non puntuale la sentenza 24/2019 della Corte Costituzionale, la quale ha testualmente precisato che il "requisito della pericolosità per la sicurezza pubblica del destinatario delle misure di prevenzione personali accomuna le stesse alle misure di sicurezza disciplinate dal codice penale, dalle quali tuttavia le prime si differenziano in quanto non presuppongono l'instaurarsi di un processo penale nei confronti del soggetto. Sufficiente e necessario a legittimare l'applicazione di una misura di prevenzione personale è, infatti, che l'attività criminosa - descritta nelle varie fattispecie elencate oggi nell'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, e il cui riscontro probatorio funge da base sulla quale sviluppare il giudizio in ordine alla pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica - risulti da evidenze che la legge indica ora come «elementi di fatto», più spesso come «indizi»; evidenze che debbono essere vagliate dal tribunale nell'ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali" (§ 9.6). 2. Anche il secondo motivo che lamenta l’insussistenza dei requisiti costitutivi per l’iscrizione del proposto nella categoria dei soggetti pericolosi di cui all’art. lett. b) d. lgs 159/2011 è inammissibile in quanto assume la mera apparenza della motivazione a fronte di un apparato 4 giustificativo esistente ed effettivo con riguardo alla confutazione delle doglianze difensive e corretto in relazione agli esiti attinti. 2.1 La Corte d’Appello a pag. 26 ha effettuato una esauriente ricognizione degli elementi di fatto che fondano la pericolosità del proposto ai sensi della evocata disposizione richiamando i delitti lucrogenetici commessi con continuità dal ricorrente e fonte di consistenti disponibilità economiche destinate almeno in parte al proprio sostentamento, come denotato in via logica dall’assenza di costanti e significative fonti di reddito e da un tenore di vita superiore agli introiti leciti. Il decreto ha in via esemplificativa rimarcato quale dimostrazione di capacità economiche incompatibili con le fonti nella lecita disponibilità del prevenuto il noleggio nell’anno 2024 di un’autovettura per 1.053 euro al mese oltre IVA, traendone l’argomentato convincimento circa il perdurante finanziamento con proventi illeciti delle proprie esigenze di vita. Risulta, dunque, adeguatamente giustificata anche l’attualità del giudizio di pericolosità del proposto, vieppiù ove si tenga conto della circostanza relativa allo stato di detenzione del D’MB conseguente alla consumazione nel mese di maggio 2024 di tre furti in abitazione per cui ha riportato condanna in primo grado ad anni cinque di reclusione. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NA AR De IS EL PU