Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 12674
CASS
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 1 lett. c) d.lgs 159/2011, dell’art. 3 Costituzione e dell’art. 125 cod.proc.pen.

    Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua. I giudici d'appello hanno ricostruito i fatti che fondano la pericolosità generica, senza svalutare le pronunce assolutorie, ma limitando l'apprezzamento alle sentenze di condanna irrevocabili. Sono stati richiamati delitti di allarme sociale commessi in un significativo intervallo temporale e condotte del proposto nel 2024 che hanno generato denunce.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 1 lett. b) d. lgs 159/2011, 3 Costituzione e 125 cod.proc.pen.

    Anche questo motivo è inammissibile in quanto assume la mera apparenza della motivazione a fronte di un apparato giustificativo esistente ed effettivo. La Corte d'Appello ha effettuato una ricognizione degli elementi di fatto che fondano la pericolosità ai sensi dell'art. 1 lett. b) d. lgs 159/2011, richiamando delitti lucrogenetici commessi con continuità e fonte di consistenti disponibilità economiche. È stata adeguatamente giustificata l'attualità del giudizio di pericolosità, anche in considerazione dello stato di detenzione conseguente a furti in abitazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 12674
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12674
    Data del deposito : 3 aprile 2026

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