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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 20/02/2026, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2651/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6648/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Roma
elettivamente domiciliato presso prot.gdp.roma@giustiziacert.it
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
AL Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 002402.2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1768/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, insorge contro il Giudice di Pace di Roma, il Ministero della Giustizia, nonché contro
AL Giustizia S.p.A., impugnando l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe avente per oggetto il pagamento di euro 125,00, richiesto a titolo di omissione del versamento del contributo unificato dovuto per il procedimento i di R.G. 26871/2024 incardinato dallo stesso Ricorrente_1 nei confronti dell' l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Prefettura di Messina, avverso un preavviso di fermo amministrativo.
Sostiene il ricorrente che in data 12.03.2024 aveva depositato il pagamento telematico denominato
“RT_TelePagoLextel.xmldel contributo unificato di euro 98,00 e delle anticipazioni forfettarie di euro 27,00
e che tanto risultava dal fascicolo telematico, ragion per cui il provvedimento impugnato era illegittimo costringendo esso ricorrente a presentare l'impugnazione. Prospettava un'ipotesi di responsabilità aggravata a carico delle parti convenute per avere agito con colpa grave e chiedeva oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi anche il risarcimento del danno per lite temeraria.
Si è costituito il Ministero di Giustizia - Ufficio del Giudice di Pace allegando di avere richiesto il pagamento in quanto il documento telematico di cui sopra risultava fornito da un codice informatico di identificazione già utilizzato in altro procedimento. Rilevava e documentava che il ricorrente era venuto a canoscenza dell'annotazione di recupero del credito avviata il 5.6.2024 relativa al proc.26871/2024, per come inserita nel fascicolo telematico e che lo stesso non aveva preso alcuna iniziativa, mentre, a distanza di due soli giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte di AL aveva proposto il ricorso.
In ogni caso, nelle more, a seguito del ricorso, erano stati disposti degli accertamenti confrontando il fascicolo 26871 /2024 (del ricorrente) con quello con n. rg. 26742/24, nel quale risultava speso il documento informatico di pagamento del contributo, all'esito dei quali si accertava un errore informatico di abbinamento del titolo al fascicolo. In conseguenza di ciò l'Ufficio provvedeva allo sgravio del debito.
Si è costituita anche AL allegando di non essere titolare del credito sostanziale e chiedendo la compensazione delle spese, considerata cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dello sgravio è cessata la materia del contendere, ma va valutata la soccombenza virtuale che sussiste attesa la fondatezza dell'eccezione di avvenuto pagamento al momento della proposizione del ricorso e pertanto le spese vanno liquidate come in dispositivo in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, mentre vanno compensate nei confronti di AL Giustizia S.p.A. Non è invece accoglibile la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria mancando la prova che la parte resistente qui soccombente abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna il Ministero di Giustizia - Ufficio del Giudice di
Pace al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidando la somma di euro 352,
00 compresi accessori, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratisi antistatario. Compensa le spese nei confronti di AL Giustizia S.p.A.. Così deciso in Roma il 12 febbraio 2026 Il GIUDICE
MONOCRATICO LA LA
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6648/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Roma
elettivamente domiciliato presso prot.gdp.roma@giustiziacert.it
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
AL Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 002402.2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1768/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, insorge contro il Giudice di Pace di Roma, il Ministero della Giustizia, nonché contro
AL Giustizia S.p.A., impugnando l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe avente per oggetto il pagamento di euro 125,00, richiesto a titolo di omissione del versamento del contributo unificato dovuto per il procedimento i di R.G. 26871/2024 incardinato dallo stesso Ricorrente_1 nei confronti dell' l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Prefettura di Messina, avverso un preavviso di fermo amministrativo.
Sostiene il ricorrente che in data 12.03.2024 aveva depositato il pagamento telematico denominato
“RT_TelePagoLextel.xmldel contributo unificato di euro 98,00 e delle anticipazioni forfettarie di euro 27,00
e che tanto risultava dal fascicolo telematico, ragion per cui il provvedimento impugnato era illegittimo costringendo esso ricorrente a presentare l'impugnazione. Prospettava un'ipotesi di responsabilità aggravata a carico delle parti convenute per avere agito con colpa grave e chiedeva oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi anche il risarcimento del danno per lite temeraria.
Si è costituito il Ministero di Giustizia - Ufficio del Giudice di Pace allegando di avere richiesto il pagamento in quanto il documento telematico di cui sopra risultava fornito da un codice informatico di identificazione già utilizzato in altro procedimento. Rilevava e documentava che il ricorrente era venuto a canoscenza dell'annotazione di recupero del credito avviata il 5.6.2024 relativa al proc.26871/2024, per come inserita nel fascicolo telematico e che lo stesso non aveva preso alcuna iniziativa, mentre, a distanza di due soli giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte di AL aveva proposto il ricorso.
In ogni caso, nelle more, a seguito del ricorso, erano stati disposti degli accertamenti confrontando il fascicolo 26871 /2024 (del ricorrente) con quello con n. rg. 26742/24, nel quale risultava speso il documento informatico di pagamento del contributo, all'esito dei quali si accertava un errore informatico di abbinamento del titolo al fascicolo. In conseguenza di ciò l'Ufficio provvedeva allo sgravio del debito.
Si è costituita anche AL allegando di non essere titolare del credito sostanziale e chiedendo la compensazione delle spese, considerata cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dello sgravio è cessata la materia del contendere, ma va valutata la soccombenza virtuale che sussiste attesa la fondatezza dell'eccezione di avvenuto pagamento al momento della proposizione del ricorso e pertanto le spese vanno liquidate come in dispositivo in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, mentre vanno compensate nei confronti di AL Giustizia S.p.A. Non è invece accoglibile la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria mancando la prova che la parte resistente qui soccombente abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna il Ministero di Giustizia - Ufficio del Giudice di
Pace al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidando la somma di euro 352,
00 compresi accessori, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratisi antistatario. Compensa le spese nei confronti di AL Giustizia S.p.A.. Così deciso in Roma il 12 febbraio 2026 Il GIUDICE
MONOCRATICO LA LA