CASS
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2024, n. 4640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4640 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ET EL, n. RI CA (Cs) 30/10/1972 avverso l'ordinanza n. 1000/23 del Tribunale di Reggio Calabria del 04/07/2023 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale OB Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti per il ricorrente l'avv. OB Le Pera, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 4640 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 21/12/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame proposta da EL ET avverso l'ordinanza emessa in data 02/05/2023 dal G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione, con ruolo di promotore e organizzatore, ad una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 15) radicata ed operante nel Comune di RI CA (Cs) nonché in relazione a plurimi episodi di acquisto, detenzione, trasporto e cessione a terzi di marijuana e di altre sostanze stupefacenti di tipo imprecisato (art. 73, comma 1, st. d.P.R., capi 16, 17, 18, 20, 22). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che deduce quattro motivi di doglianza. Manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione derivante dal testo del provvedimento impugnato nonché dagli atti su cui esso si fonda con riguardo all'asserita dimostrazione dell'esistenza dell'associazione finalizzata ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 come delineata al capo 15 della provvisoria incolpazione. Illogicità o contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato derivante dal raffronto con le risultanze del procedimento, con riferimento all'assunto secondo cui i delitti - fine costituiscono la gravità indiziaria riguardo all'esistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ossia di un programma criminoso basato su una serie indeterminata di delitti nonché alla dimostrazione del ruolo svolto dal ricorrente in seno alla medesima. Illogicità o contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato derivante dal raffronto con le risultanze del procedimento, con riguardo alla ritenuta sussistenza dei delitti - fine di cui ai capi 16, 17, 18, 20 e 22 della contestazione provvisoria. Illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento ai dati del procedimento nella parte in cui le esigenze cautelari sono state ritenute idonee per la misura di massimo rigore. 3. Con atto del 5 dicembre 2023 la difesa ha, inoltre, aggiunto nuovi motivi a quelli formulati con il ricorso principale, costituenti approfondimento dei precedenti ma accompagnati dalla segnalazione dell'avvenuta emissione di distinta pronuncia, in sede di legittimità, a carico del coindagato ET IE (sentenza n. 45119 del 04/01/2023), pronuncia che a proposito della 2 conversazione del 21 giugno 2020 ha affermato trattarsi al più di progettualità priva di concretezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché basato su motivi improponibili in sede di legittimità. 2. Con la prima doglianza il ricorrente si duole della valutazione che il Tribunale ha operato in sede di riesame del complesso degli elementi investigativi e indiziari acquisiti a suo carico, chiedendo a questa Corte di cassazione - alla cui attenzione vengono proposte le trascrizioni di interi brani di conversazioni intercettate (v. pag. 3, 4, 5, 7„ 13, 17 ricorso) - di procedere ad una rivalutazione nel merito di quelle emergenze investigative. Sono noti, tuttavia, i limiti che il giudice di legittimità incontra nella interpretazione del dato indiziario rappresentato dalle trascrizioni delle conversazioni intercettate e/o captate, interpretazione che resta quaestio facti, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra molte v. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). In termini più generali, del resto, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone e al., Rv. 207944, significativamente rimasta insuperata nella fissazione dei limiti del sindacato devoluto alla Corte di cassazione). Analogo il discorso riguardante il secondo motivo di censura, riguardante ancora il delitto di natura associativa, rispetto al quale va, inoltre, rilevato come la difesa del ricorrente paia non tenere conto della costante giurisprudenza di 3 questa Corte di cassazione secondo cui in primo luogo, in materia di reati associativi, la commissione dei reati - fine, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (tra molte v. Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703) e che comunque in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di facta condudentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive. (tra molte v. Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610). Pure declinato in fatto risulta il terzo motivo di doglianza, che ritiene di cogliere nell'ordinanza vizi di motivazione sulla base in realtà di una diversa lettura, in chiave difensiva, delle risultanze indiziarie. A tale riguardo, il richiamo alla diversa interpretazione di una delle conversazioni intercettate che sarebbe contenuto in una recente sentenza emessa da questa stessa Sesta sezione nei confronti del coindagato ET IE, offre il destro per puntualizzare che in realtà il contenuto di quel provvedimento risulta del tutto coerente alle considerazioni finora svolte, atteso che in esso si afferma esplicitamente che l'organizzatore del traffico e della associazione è l'odierno ricorrente, a carico del quale vengono anche indicate le plurime e concrete emergenze indiziarie che lo distinguono in maniera netta dalla figura del mero partecipe, rappresentato da IE ET, del quale si evidenzia, invece, l'incerta assunzione di ruolo all'interno del sodalizio criminale. Manifestamente infondato è, infine, il quarto ed ultimo motivo di ricorso. Una volta concordato con il G.i.p. che il ricorrente è il capo del sodalizio criminale per cui si procede, a prescindere dalla sussistenza della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. riferita al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il Tribunale ha coerentemente ritenuto congrua, confermandola, la determinazione di reputare sussistenti attuali e concrete esigenze cautelari, anche in ragione dei contatti instaurati dal ricorrente con ambienti criminali più rilevanti (v. i riferimenti a RA IT, capo riconosciuto delle cosche di 'ndrangheta federate di Cosenza e Rende ed ai 'reggitani' delle cosche della provincia di Reggio Calabria, pag. 9 ordinanza) e unica misura adeguata a fronteggiarle quella di massimo rigore in carcere. 4 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 21 dicembre 2023 Il consiglier (yensore Il Presidente
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale OB Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti per il ricorrente l'avv. OB Le Pera, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 4640 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 21/12/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame proposta da EL ET avverso l'ordinanza emessa in data 02/05/2023 dal G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione, con ruolo di promotore e organizzatore, ad una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 15) radicata ed operante nel Comune di RI CA (Cs) nonché in relazione a plurimi episodi di acquisto, detenzione, trasporto e cessione a terzi di marijuana e di altre sostanze stupefacenti di tipo imprecisato (art. 73, comma 1, st. d.P.R., capi 16, 17, 18, 20, 22). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che deduce quattro motivi di doglianza. Manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione derivante dal testo del provvedimento impugnato nonché dagli atti su cui esso si fonda con riguardo all'asserita dimostrazione dell'esistenza dell'associazione finalizzata ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 come delineata al capo 15 della provvisoria incolpazione. Illogicità o contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato derivante dal raffronto con le risultanze del procedimento, con riferimento all'assunto secondo cui i delitti - fine costituiscono la gravità indiziaria riguardo all'esistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ossia di un programma criminoso basato su una serie indeterminata di delitti nonché alla dimostrazione del ruolo svolto dal ricorrente in seno alla medesima. Illogicità o contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato derivante dal raffronto con le risultanze del procedimento, con riguardo alla ritenuta sussistenza dei delitti - fine di cui ai capi 16, 17, 18, 20 e 22 della contestazione provvisoria. Illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento ai dati del procedimento nella parte in cui le esigenze cautelari sono state ritenute idonee per la misura di massimo rigore. 3. Con atto del 5 dicembre 2023 la difesa ha, inoltre, aggiunto nuovi motivi a quelli formulati con il ricorso principale, costituenti approfondimento dei precedenti ma accompagnati dalla segnalazione dell'avvenuta emissione di distinta pronuncia, in sede di legittimità, a carico del coindagato ET IE (sentenza n. 45119 del 04/01/2023), pronuncia che a proposito della 2 conversazione del 21 giugno 2020 ha affermato trattarsi al più di progettualità priva di concretezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché basato su motivi improponibili in sede di legittimità. 2. Con la prima doglianza il ricorrente si duole della valutazione che il Tribunale ha operato in sede di riesame del complesso degli elementi investigativi e indiziari acquisiti a suo carico, chiedendo a questa Corte di cassazione - alla cui attenzione vengono proposte le trascrizioni di interi brani di conversazioni intercettate (v. pag. 3, 4, 5, 7„ 13, 17 ricorso) - di procedere ad una rivalutazione nel merito di quelle emergenze investigative. Sono noti, tuttavia, i limiti che il giudice di legittimità incontra nella interpretazione del dato indiziario rappresentato dalle trascrizioni delle conversazioni intercettate e/o captate, interpretazione che resta quaestio facti, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra molte v. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). In termini più generali, del resto, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone e al., Rv. 207944, significativamente rimasta insuperata nella fissazione dei limiti del sindacato devoluto alla Corte di cassazione). Analogo il discorso riguardante il secondo motivo di censura, riguardante ancora il delitto di natura associativa, rispetto al quale va, inoltre, rilevato come la difesa del ricorrente paia non tenere conto della costante giurisprudenza di 3 questa Corte di cassazione secondo cui in primo luogo, in materia di reati associativi, la commissione dei reati - fine, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (tra molte v. Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703) e che comunque in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di facta condudentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive. (tra molte v. Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610). Pure declinato in fatto risulta il terzo motivo di doglianza, che ritiene di cogliere nell'ordinanza vizi di motivazione sulla base in realtà di una diversa lettura, in chiave difensiva, delle risultanze indiziarie. A tale riguardo, il richiamo alla diversa interpretazione di una delle conversazioni intercettate che sarebbe contenuto in una recente sentenza emessa da questa stessa Sesta sezione nei confronti del coindagato ET IE, offre il destro per puntualizzare che in realtà il contenuto di quel provvedimento risulta del tutto coerente alle considerazioni finora svolte, atteso che in esso si afferma esplicitamente che l'organizzatore del traffico e della associazione è l'odierno ricorrente, a carico del quale vengono anche indicate le plurime e concrete emergenze indiziarie che lo distinguono in maniera netta dalla figura del mero partecipe, rappresentato da IE ET, del quale si evidenzia, invece, l'incerta assunzione di ruolo all'interno del sodalizio criminale. Manifestamente infondato è, infine, il quarto ed ultimo motivo di ricorso. Una volta concordato con il G.i.p. che il ricorrente è il capo del sodalizio criminale per cui si procede, a prescindere dalla sussistenza della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. riferita al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il Tribunale ha coerentemente ritenuto congrua, confermandola, la determinazione di reputare sussistenti attuali e concrete esigenze cautelari, anche in ragione dei contatti instaurati dal ricorrente con ambienti criminali più rilevanti (v. i riferimenti a RA IT, capo riconosciuto delle cosche di 'ndrangheta federate di Cosenza e Rende ed ai 'reggitani' delle cosche della provincia di Reggio Calabria, pag. 9 ordinanza) e unica misura adeguata a fronteggiarle quella di massimo rigore in carcere. 4 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 21 dicembre 2023 Il consiglier (yensore Il Presidente