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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/11/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott. Liberato Faccenda, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2722/2024 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. elettivamente domiciliato in Via G. da Fiore Parte_1 C.F._1
n. 114 presso lo studio dell'Avv. Demetrio Battaglia che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata in calce all'atto di citazione;
attore
e
(p. iva in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Soverato, Via San Giovanni Bosco n. 160, presso lo studio dell'Avv. Tropeano Luigi che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di risposta;
convenuto nonché
, residente in via Leonardo da Vinci, snc di Serrastretta (CZ); Controparte_2 convenuto contumace
Oggetto: responsabilità 2054 cod. civ. e 149 cod. ass.
Conclusioni delle parti come precisate all'udienza del 4.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per l'udienza del 18.11.2024, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in CP_3 Controparte_2 occasione del sinistro occorso in data 20.1.2023, alle ore 13.20 circa, in Catanzaro, viadotto Bisantis, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva del Sig. nella causazione del sinistro per cui è Controparte_2
pagina 1 di 9 causa, occorso in Catanzaro il 20.01.2023 e, per l'effetto, voglia condannarlo, in solido alla
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di Controparte_4
della complessiva somma di € 106.405,38, di cui € 97,917,29, a titolo di indennizzo Parte_1 per le lesioni fisiche dallo stesso riportate, ivi compreso il danno morale calcolato in ragione di 1/3 sull'intero danno biologico, oltre il danno esistenziale sempre in ragione di 1/3 sul danno biologico, per le ragioni di cui alla parte motiva del presente atto ed € 8.488,09, a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti dal motociclo Ducati Scrambler targato EW02464 di sua proprietà, ovvero di quegli altri, maggiori o minori danni che risulteranno dagli accertamenti di causa o che saranno ritenuti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo ed integrale soddisfo.
IN VIA SUBORDINATA e previo riconoscimento di un concorso di colpa pari al 20% in capo a
e dell'80% in capo a , condannare quest'ultimo, in solido alla Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in Controparte_4 favore di della complessiva somma di € 85.124,30, di cui € 78,333,83, a titolo di Parte_1 indennizzo per le lesioni fisiche dallo stesso riportate, ivi compreso il danno morale calcolato in ragione di 1/3 sull'intero danno biologico, oltre il danno esistenziale sempre in ragione di 1/3 sul danno biologico, per le ragioni di cui alla parte motiva del presente atto, ed € 6.790,47, a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti dal motociclo Ducati Scrambler targato EW02464 di sua proprietà, ovvero di quegli altri, maggiori o minori danni che risulteranno dagli accertamenti di causa o che saranno ritenuti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo ed integrale soddisfo. In ogni caso con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese forfetario del 15% sui compensi, oltre accessori come per legge”.
Nel dettaglio, precisava che, nel mentre conduceva il proprio motociclo modello Ducati Scrambler
(Tg. EW02464) assicurato con la compagnia convenuta e con a bordo la figlia quale terza Per_1 trasportata, direzione Catanzaro Lido, giunto all'ingresso del distributore “ENI” ivi presente,
[...]
, conducente, nonché proprietario, di altra vettura, modello OE AX (Tg. BF812VT CP_2 assicurata con la medesima compagnia) nel mentre si trovava sulla corsia di sinistra seguendo lo stesso senso di marcia, effettuava una “repentina e inaspettata” manovra di svolta a destra per immettersi nell'area del distributore senza azionare l'indicatore di direzione, così travolgendo il motociclo guidato dall'attore, facendolo rovinare sull'asfalto, causando al medesimo e alla figlia, oltre che danni al mezzo.
Precisava che, in ragione delle gravi lesioni riportate, veniva il trasporto presso il P.O. dell'Ospedale di Catanzaro laddove, condotto presso il reparto di rianimazione, a seguito di interventi diagnostici, si pagina 2 di 9 rendeva necessario un intervento chirurgico con un lungo decorso post-operatorio; pertanto, avendo infruttuosamente richiesto a società di consulenza infortunistica - che attribuiva la responsabilità all'attore per aver effettuato un “sorpasso irregolare” - formulava nuova richiesta di risarcimento alla propria compagnia ex art. 149 cod. ass. in data 9.11.2023 la quale respingeva la richiesta pur avendo nominato un medico e un tecnico con i quali venivano quantificati i danni patrimoniali in € 8.488,09 nonchè le lesioni fisiche, oltre al riconoscimento delle spese mediche sostenute, nel 20% di invalidità permanente, quale danno biologico e, a titolo di invalidità temporanea biologica, 20 giorni di ITT, 30 di ITP al 75%, 50 giorni di ITP al 50% e 50 giorni di ITP al 25%.
Con comparsa tempestivamente depositata il 7.9.2024, si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando l'avversa domanda e deducendo che il sinistro si sarebbe verificato a causa
[...] dell'esclusiva responsabilità del il quale effettuava una manovra vietata;
nella specie, Pt_1 quest'ultimo, mentre si trovava a percorrere la corsia di destra interessata da lavori, sorpassava le vetture in modo irregolare mentre il convenuto conducente della vettura – regolarmente in transito nella propria corsia e in procinto di svoltare nella stazione di rifornimento – non riusciva ad evitare l'impatto provocato dal motociclo;
circostanza che sarebbe accertata dagli stessi Carabinieri intervenuti sul posto, che hanno contestato al la violazione dell'art. 148 comma 15 del D. Lgs. Pt_1
285/1992.
In ogni caso, deduceva la concorrenza dell'attore nella causazione del fatto e del danno, formulando le seguenti conclusioni: “A) Rigettare la domanda avanzata dal sig. poiché Parte_1 pretestuosa e non provata sia nell'an che nel quantum debeatur, in ragione della sua esclusiva responsabilità nel sinistro per cui è causa;
B) In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare sussistenza di un concorso di colpa, con percentuale maggioritaria, in capo all'attore, per la violazione del Codice della Strada;
C) Condannare l'attore al pagamento delle spese processuali”.
Il convenuto regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_2
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter cod. proc. civ., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.2.2025 il giudice dapprima disponeva consulenza medico legale al fine di accertare le lesioni lamentate dall'attore - rigettando la richiesta di prova per testi ritenuta irrilevante alla luce delle prove già raccolte – per poi revocarne l'incarico in ragione dell'esistenza in atti della perizia di parte convenuta, redatta dal Dott. mai contestata;
con la medesima Per_2 ordinanza del 3.3.2025 veniva formulata proposta conciliativa, con cui veniva quantificato il danno, patrimoniale e non, nella somma di € 45.000,0, proposta alla quale la compagnia di assicurazioni non intendeva aderire. pagina 3 di 9 Pertanto, il giudizio veniva rinviato per discussione orale all'udienza del 4.11.2025, in quella sede trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod. proc. civ.
***
Occorre preliminarmente evidenziare che l'attore ha agito in giudizio nei confronti della propria compagnia assicuratrice (la quale, peraltro, coincide con quella del responsabile civile) instando per il risarcimento del danno subito in seguito allo scontro tra veicoli assicurati, avendo avanzato richiesta di risarcimento stragiudiziale (cfr. all. 1 messa in mora del 9.11.2023; all. 2 pec del 26.1.2023 inoltrata alla il 26.1.2023 dalla diretto secondo la procedura di cui all'art. CP_3 CP_5 Controparte_6
149 del decreto legislativo del 07/09/2005 n. 209, il quale prevede che “in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato
(comma 1) L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata
a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime (comma 3). In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall' articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all' articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione (comma 6)”.
I presupposti dell'azione di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149, comma 6, D. lgs. n.
209/2005 sono: a) il verificarsi di un incidente stradale tra veicoli a motore (anche senza necessario scontro tra i due veicoli coinvolti), da cui siano derivanti danni ai veicoli stessi e/o ai conducenti (con danno biologico pari od inferiore al 9%); b) l'esistenza di una valida copertura assicurativa su entrambi i veicoli;
c) l'esclusione della responsabilità in capo al conducente del veicolo danneggiato;
d)
l'immatricolazione in Italia di entrambi i veicoli.
Tuttavia, nel caso di specie l'attore, agendo in giudizio, ha omesso di qualificare la domanda, rendendo necessario accertare, alla luce dei fatti allegati, se sia stata proposta in questa sede una richiesta di risarcimento c.d. diretto (artt. 149 e 145, comma 2) oppure quella ordinaria nei confronti della compagnia assicuratrice del convenuto responsabile civile (artt. 148 e 145, comma 1); dubbio interpretativo che sorge per avere l'attore chiesto, senza dedurne alcun titolo specifico, il risarcimento del danno: a) anche nei confronti del responsabile civile;
b) nei confronti della propria compagnia d'assicurazione che, tuttavia, coincide soggettivamente con quella del danneggiante (circostanza che emerge esclusivamente dal verbale dei carabinieri cfr. all. 5 di parte convenuta, mancando in atti un pagina 4 di 9 contratto tra la stessa e ); c) anche per le lesioni che eccedono il limite previsto Controparte_2 dall'art. 139 (c.d. micro permanenti). Infatti, una diversa qualificazione della domanda giudiziale non
è esclusa da ragioni di procedibilità attinenti alla causa petendi della domanda stragiudiziale atteso che, ove il danneggiato abbia inviato la richiesta di risarcimento dei danni alla propria impresa di assicurazione, secondo il modello dell'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, e per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto (nel caso in esame, un unico soggetto), una volta decorsi i termini di cui all'art. 145 del medesimo decreto, qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, si può proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell'impresa assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto (Cassazione civile sez. III, 05/10/2018, n.24548).
Con riferimento alla circostanza di cui alla lettera a), va rammentato che, esperita la procedura di
«risarcimento diretto» di cui all'articolo 149 del codice delle assicurazioni private promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, nel seguente giudizio ex art. 145, comma 2 sussiste litisconsorzio necessario anche del danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'articolo 144, comma terzo, del codice delle assicurazioni (Cassazione civile sez. III, 07/05/2025,
n.12109).
Nondimeno, poiché rilevante nel caso in esame, va evidenziato che non è precluso al danneggiato di agire in giudizio sia con l'azione diretta ai sensi dell'art. 149 cod. ass. (disciplinata dall'art. 145, comma 2) che quella “codicistica” ex art. 2054, comma 3, cod. civ. diretta nei confronti del responsabile civile, proprietario del veicolo;
mentre la prima trova fonte non nel contratto assicurativo ma nella legge, la situazione giuridica del danneggiato, resta originata dall'illecito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “il fondamento legale dell'accollo a carico dell'assicuratore del danneggiato del debito gravante sul responsabile e del suo assicuratore è affatto diverso dal fatto costitutivo della pretesa del danneggiato contro il responsabile del danno, chiamato
a rispondere secondo il diritto comune in base all'azione ex art. 2054, comma terzo, cod. civ.
Quest'ultima azione è ben diversa da quella esercitata ai sensi dell'art. 149 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore del soggetto danneggiato, contemplante un meccanismo analogo a quello previsto dall'azione diretta ex art. 144, comma terzo, cod. ass.…..Sebbene normalmente il danneggiato, nell'esercitare l'azione diretta contro l'assicuratore, proponga anche una domanda di condanna nei confronti del responsabile: "In questo caso, tuttavia, tale petitum non fa parte della struttura complessa dell'azione diretta..., ma trae titolo esclusivamente dalla norma del terzo comma dell'art.
2054 c.c. In altri termini, se è vero che, quando il responsabile esercita l'azione diretta deve necessariamente chiedere l'accertamento concernente l'azione di cui all'art. 2054 comma 3 c.c., perché esso fa parte dell'oggetto dell'azione diretta, è vero, altresì, che, allorquando, invece, il pagina 5 di 9 danneggiato, nell'esercitare l'azione contro l'assicuratore, chieda anche la condanna del responsabile, si verifica un cumulo oggettivo che fuoriesce dai limiti di quello che... connota l'azione diretta, onde deve ritenersi che sia svolta non solo l'azione diretta..., ma anche nella sua integralità l'azione ai sensi del suddetto comma 3, che nel quadro dell'azione diretta dovrebbe essere svolta solo con la richiesta della tutela di accertamento. La domanda ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c., svolta nella sua integralità e quella inerente all'azione diretta presentano parziale coincidenza di causa petendi e di petitum. La parziale coincidenza della causa petendi concerne la fattispecie costitutiva dell'accertamento della responsabilità dell'assicurato responsabile. Quella relativa al petitum concerne soltanto la richiesta di tale accertamento" (v. Cass., sez. III, 28 maggio 2007, n. 12376, non massimata, ma espressamente in motivazione). (v., sempre, Cass. 21896/2017 cit.; 7755/2020 cit.)”
(così in motivazione, Cassazione civile sez. III, 02/05/2025, n. 11514).
Per cui, la domanda rivolta verso il responsabile civile è pienamente compatibile con quella diretta proposta ex art. 149 cod. ass.
In merito alla circostanza di cui alla lettera b), alla luce delle emergenze processuali, la coincidenza soggettiva della compagnia assicuratrice non consente di ritenere che la domanda sia stata proposta ai sensi dell'art. 148 cod. ass.
Invero, pur non qualificando la domanda, l'attore non solo ha posto a fondamento delle sue pretese le due perizie redatte dai consulenti della compagnia nel corso dell'istruttoria attivata con la richiesta ex art. 149, ma ha anche agito sul presupposto di essere assicurato della medesima compagnia, senza mai indicare il contratto di assicurazione stipulato dal e, invero, ritenendo che l'omesso CP_2 pagamento del risarcimento sia dovuto proprio al fatto che la compagnia convenuta sia “anche” la compagnia assicuratrice del responsabile civile, alla quale, quindi, sarebbe stata preclusa la rivalsa (cfr. pag. 4 atto di citazione “…è di palmare evidenza come la responsabilità nella causazione del sinistro debba essere attribuita in via esclusiva al conducente la Citroën AX, mezzo, anche questo, per pura combinazione, assicurato per la RCA presso la (combinazione Controparte_4 purtroppo negativa per il che è andata a tutto a scapito dello stesso, in quanto, verosimilmente, Pt_1
l'unico reale motivo per il quale la Compagnia convenuta non ha inteso risarcire i danni a parte attrice, essendo la Compagnia di entrambi i mezzi coinvolti).
Non osta, quindi, alla qualificazione di domanda di risarcimento diretto, infine, la circostanza di cui alla lettera c), avendo l'attore inammissibilmente chiesto in citazione alla propria compagnia assicuratrice un danno da lesioni fisiche superiore al 9%, limite, invece, imposto proprio dal comma 6 dell'art. 149, che esclude dal risarcimento diretto in tali ipotesi;
conclusioni condivise anche la recente pagina 6 di 9 giurisprudenza di merito (da ultimo, Tribunale di Torre Annunziata, n. 830/2025; Tribunale di
Avellino n. 1949/2024).
Ne consegue, pertanto, che la domanda dell'attore volta ad ottenere il danno non patrimoniale è legittimamente proposta esclusivamente nei confronti del responsabile civile, e non verso la compagnia convenuta, nei confronti della quale è stata esplicitamente proposta domanda ex art. 149 cod. ass. priv.
Venendo al merito della domanda, trattandosi di scontro tra veicoli, è noto che la responsabilità dedotta in giudizio è di natura extracontrattuale, essendo ricondotta alla fattispecie tipica prevista dall'art. 2054 cod. civ. in virtù del quale «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (comma 1). Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (comma 2)».
Per quanto qui rileva, va rammentato che la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 – Ordinanza del
4.4.2019 n. 9353; Cass. Civ. Sez. 6 – Ordinanza n. 21130 del 16.9.2013).
Inoltre, deve ribadirsi che, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile (cfr. Cass. civ., Sez. 3, ordinanza 8311/23; 13672/2019; 8366/2010). In altri termini, la semplice allegazione e prova della violazione - da parte di uno dei conducenti dei veicoli oggetto di collisione - di una regola del codice della strada opera sul mero piano soggettivo, non essendo, quindi, idonea a scalfire la presunzione di corresponsabilità tra i conducenti;
occorre, quindi, che colui che si assume danneggiato dimostri che la violazione amministrativa si sia posta come condotta causale esclusiva del danno subito e che, quindi, il sinistro si sia verificato proprio a causa dell'infrazione (c.d. causalità della colpa).
pagina 7 di 9 Sotto il profilo dell'onere della prova, si ritiene che non deve essere l'un conducente a dimostrare che la controparte abbia adottato una condotta violativa delle norme del codice della strada, ma deve essere quest'ultimo a provare di aver rispettato i limiti prescritti;
tuttavia l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, nonché dall'onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e la prova per superare detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto, ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass., n. 21228/2016).
Rammentati i principi sulla causalità della colpa pertinenti al caso al vaglio del tribunale, dalle foto allegate dalla convenuta (in particolare, la foto n. 7 dell'allegato 6) – così come anche confermato dalla ricostruzione del sinistro da parte dei carabinieri sopraggiunti - il veicolo condotto da
[...]
, al momento dell'urto, si trovava in posizione di svolta nell'area del distributore ENI, CP_2 muovendo dalla propria corsia di marcia che, da destra a sinistra, era la seconda della carreggiata, essendo la prima interdetta al traffico per lavori.
Dirimente, infatti, è proprio l'immagine del birillo posizionato sulla linea tratteggiata che si scorge con chiarezza dalla citata foto n. 7, dalla quale si comprende inequivocabilmente che la vettura OE aveva iniziato la svolta proprio nel punto in cui terminava l'interclusione della prima corsia di destra, senza, quindi, invadere alcuna corsia aperta al traffico e dalla quale poteva provenire altro veicolo.
Va, ancora, aggiunto, che non possono nutrirsi dubbi sul punto di contatto tra i veicoli;
pur costituendo un mero indizio la contestazione all'attore della violazione di cui all'art. 148, comma 15 del C.d.S. (sorpasso sul lato destro), appare infatti incontestabile che la vettura del convenuto sia stata colpita sul lato destro e che, quindi, il motociclo guidato dall'attore o abbia inteso illegittimamente sorpassare sul medesimo lato (peraltro, in prossimità dell'intersezione con l'area del distributore di carburanti) oppure aveva già intrapreso in precedenza la sua marcia nella prima corsia di destra, interdetta al traffico veicolare e dalla quale, usando la diligenza propria del conducente medio, il convenuto non poteva aspettarsi il sopraggiungere di alcun mezzo.
Tale ultima circostanza, si pone come dirimente e assorbente rispetto all'eventuale omissione, da parte del convenuto stesso, dell'indicazione di direzione;
pur seguendo la predetta regola, infatti, la condotta stradale tenuta dall'attore si pone come esorbitante e del tutto anomala, idonea ad interrompere il nesso causale e, quindi, a porsi come causa esclusiva del danno.
Per le suddette ragioni, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'attore e liquidate sulla base del DM 55/2014 e succ. mod., tenendo conto del valore del decisum e in base ai valori minimi. pagina 8 di 9 Nulla sulle spese tra l'attore e il convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in persona del dott. Liberato Faccenda, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni per lesioni psico-fisiche proposta nei confronti della;
Controparte_1
2. rigetta la domanda nel resto;
3. condanna l'attore al pagamento, in favore della , delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 7.052,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, se dovuti, come per legge;
4. nulla sulle spese di lite tra l'attore e il convenuto , rimasto contumace. Controparte_2
Così deciso, 27.11.2025.
Il Giudice
Dott. Liberato Faccenda
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