Art. 1. Articolo unico.
Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera internazionale di Genova", approvato con decreto Presidenziale 24 febbraio 1956, n. 310 , e' modificato come segue:
Art. 3, quarto comma. - Sara', inoltre, considerato benemerito dell'Ente ogni altro ente pubblico o privato, societa' o persona, che versi "una tantum" una somma da stabilirsi all'atto della ammissione.
L'organizzazione delle manifestazioni patrocinate dall'Ente dovra' essere, in ogni caso, affidata esclusivamente ad enti o persone offrenti tutte le necessarie garanzie di carattere tecnico, finanziario e morale.
Art. 4. - Il patrimonio dell'Ente e' costituito:
a) dal capitale che verra' inizialmente conferito da ciascuno degli enti fondatori nel complessivo ammontare di L. 50.000.000, cosi' ripartito:
7/22 = L. 16.000.000 dal comune di Genova;
5/22 = L. 11.000.000 dalla provincia di Genova;
4/22 = L. 9.000.000 dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova;
3/22 = L. 7.000.000 dal Consorzio autonomo del porto di Genova; 3/22 = L. 7.000.000 dall'Ente provinciale per il turismo di Genova;
b) dalla quota di attivita' netta di ciascun esercizio da riservarsi ad incremento del patrimonio, ai sensi dell'art. 1 del presente statuto.
L'Ente sara' dotato di un quartiere fieristico stabile, funzionalmente idoneo rispetto ai progressi che esso intende realizzare. Sono assicurati, a cura dei fondatori e degli aderenti, i mezzi finanziari iniziali per l'esercizio della sua attivita', indipendentemente da ogni eventuale contributo finanziario da parte dello Stato.
Art. 5. - Alla gestione dell'Ente si provvede:
a) con la rendita netta del patrimonio;
b) con il ricavo del fitto degli stands, spazi ed aree, della pubblicita' e di ogni altra concessione;
c) con i proventi dei biglietti d'ingresso degli abbonamenti e di ogni altra iniziativa fieristica;
d) con i contributi che verranno successivamente conferiti dagli enti fondatori, dai sostenitori, dai benemeriti o da altri enti o persone.
Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera internazionale di Genova", approvato con decreto Presidenziale 24 febbraio 1956, n. 310 , e' modificato come segue:
Art. 3, quarto comma. - Sara', inoltre, considerato benemerito dell'Ente ogni altro ente pubblico o privato, societa' o persona, che versi "una tantum" una somma da stabilirsi all'atto della ammissione.
L'organizzazione delle manifestazioni patrocinate dall'Ente dovra' essere, in ogni caso, affidata esclusivamente ad enti o persone offrenti tutte le necessarie garanzie di carattere tecnico, finanziario e morale.
Art. 4. - Il patrimonio dell'Ente e' costituito:
a) dal capitale che verra' inizialmente conferito da ciascuno degli enti fondatori nel complessivo ammontare di L. 50.000.000, cosi' ripartito:
7/22 = L. 16.000.000 dal comune di Genova;
5/22 = L. 11.000.000 dalla provincia di Genova;
4/22 = L. 9.000.000 dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova;
3/22 = L. 7.000.000 dal Consorzio autonomo del porto di Genova; 3/22 = L. 7.000.000 dall'Ente provinciale per il turismo di Genova;
b) dalla quota di attivita' netta di ciascun esercizio da riservarsi ad incremento del patrimonio, ai sensi dell'art. 1 del presente statuto.
L'Ente sara' dotato di un quartiere fieristico stabile, funzionalmente idoneo rispetto ai progressi che esso intende realizzare. Sono assicurati, a cura dei fondatori e degli aderenti, i mezzi finanziari iniziali per l'esercizio della sua attivita', indipendentemente da ogni eventuale contributo finanziario da parte dello Stato.
Art. 5. - Alla gestione dell'Ente si provvede:
a) con la rendita netta del patrimonio;
b) con il ricavo del fitto degli stands, spazi ed aree, della pubblicita' e di ogni altra concessione;
c) con i proventi dei biglietti d'ingresso degli abbonamenti e di ogni altra iniziativa fieristica;
d) con i contributi che verranno successivamente conferiti dagli enti fondatori, dai sostenitori, dai benemeriti o da altri enti o persone.