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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1110/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
OL GI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7445/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009975825000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - ON e della Regione Calabria,
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione n. 0342023009975825000 notificata il 29.11.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 449,19 oggetto della cartella esattoriale n. 03420150018234880000 (tasse automobilistiche - anno 2009), deducendo che la citata cartella sarebbe stata annullata con sentenza di questa Corte n. 15/18 dell'11.10.2017, depositata il 4.1.2018 e ormai passata in giudicato.
In data 12.12.2024 la Regione Calabria, costituitasi in giudizio, ha dedotto che l'Ufficio, in data 4.12.2024, avrebbe comunicato al ricorrente l'avvenuto sgravio del debito;
in conseguenza di ciò ha invocato una pronuncia di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
In data 9.1.2025 l'Agenzia delle Entrate - ON si è costituita in giudizio sollecitando una sentenza di estinzione del processo.
All'udienza del 20.2.2026 il ricorrente ha ribadito la richiesta di estinzione del processo, insistendo nella condanna alle spese delle controparti;
la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento di annullamento adottato dall'ente impositore è relativo al debito oggetto della presente controversia e, conseguentemente, importa la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46
D.Lgsl. 546/92.
Le parti resistenti vanno condannate alle spese ricorrendo la soccombenza virtuale delle stesse: l'intimazione oggetto di impugnazione, infatti, è stata adottata dopo molti anni dal passaggio in giudicato della sentenza con cui questa Corte di Giustizia aveva annullato la cartella di pagamento n. 03420150018234880000, costituente l'atto presupposto a quello impugnato in questa sede.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - ON e la Regione Calabria, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 250,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
OL GI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7445/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009975825000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - ON e della Regione Calabria,
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione n. 0342023009975825000 notificata il 29.11.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 449,19 oggetto della cartella esattoriale n. 03420150018234880000 (tasse automobilistiche - anno 2009), deducendo che la citata cartella sarebbe stata annullata con sentenza di questa Corte n. 15/18 dell'11.10.2017, depositata il 4.1.2018 e ormai passata in giudicato.
In data 12.12.2024 la Regione Calabria, costituitasi in giudizio, ha dedotto che l'Ufficio, in data 4.12.2024, avrebbe comunicato al ricorrente l'avvenuto sgravio del debito;
in conseguenza di ciò ha invocato una pronuncia di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
In data 9.1.2025 l'Agenzia delle Entrate - ON si è costituita in giudizio sollecitando una sentenza di estinzione del processo.
All'udienza del 20.2.2026 il ricorrente ha ribadito la richiesta di estinzione del processo, insistendo nella condanna alle spese delle controparti;
la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento di annullamento adottato dall'ente impositore è relativo al debito oggetto della presente controversia e, conseguentemente, importa la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46
D.Lgsl. 546/92.
Le parti resistenti vanno condannate alle spese ricorrendo la soccombenza virtuale delle stesse: l'intimazione oggetto di impugnazione, infatti, è stata adottata dopo molti anni dal passaggio in giudicato della sentenza con cui questa Corte di Giustizia aveva annullato la cartella di pagamento n. 03420150018234880000, costituente l'atto presupposto a quello impugnato in questa sede.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - ON e la Regione Calabria, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 250,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente.