Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 11/05/2026, n. 8674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8674 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08674/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07933/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7933 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Armando Iannece, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per
l’accertamento e la declaratoria ex post dello stato di incapacità naturale ex art. 428 c.c. in capo al ricorrente nel momento in cui sottoscriveva e trasmetteva il 13.07.2023 l’atto di rinuncia (c.d. Allegato “R”) al transito nelle aree funzionali del personale del Ministero della Difesa;
e, per l’effetto, annullare il predetto atto di rinuncia, ancorché pregiudizievole nei confronti dell’autore, con efficacia ex tunc e, segnatamente, rimettere in termini il ricorrente consentendogli di presentare domanda ex art. 14, co. 5°, della 1. 28 luglio 1999, n. 266;
per l’annullamento di ogni atto presupposto endoprocedimentale e non, connesso e conseguente, anche se non noto, che si ponga in rapporto di consequenzialità e derivazione con l’annullamento dell’atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa HI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. Con il proposto ricorso, notificato il 1° luglio 2024 e depositato in data 19 luglio 2024, il soggetto in epigrafe (già Capo di 1^ Classe SSAL/FRL della Marina Militare in servizio permanente effettivo presso l’indicato Ufficio con sede a Roma), ha impugnato espressamente la “ dichiarazione di rinuncia (allegato R) al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ” (corrispondente all’allegato n. 3 all’atto di ricorso, secondo il relativo foliario), dallo stesso sottoscritta il 13 luglio 2023 e in pari data trasmessa al competente Ufficio (Pubblica informazione e comunicazione – UPICOM) dello Stato maggiore della Marina militare (MARISTAT), unitamente ad “… ogni atto presupposto endoprocedimentale e non, connesso e conseguente, anche se non noto ”.
1.1. L’odierno ricorrente rappresenta in via preliminare che in data 10 luglio 2023 è stato riconosciuto come inidoneo al servizio presso la Marina militare in ragione delle riscontrate infermità e considerato, contestualmente, idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile, esponendo di aver provveduto nella successiva data del 13 luglio 2023 a rendere apposita dichiarazione di rinuncia al transito nei ruoli civili con l’apposizione della relativa sottoscrizione in calce al corrispondente modulo (precompilato), cessando dal servizio in data 31 luglio 2023 con collocamento in congedo a decorrere dal 10 luglio 2023.
Riferisce, inoltre, di aver rappresentato al medesimo Ufficio di MARISTAT con successiva comunicazione del 14 marzo 2024 l’inefficacia dell’anzidetta rinuncia, evidenziando come tale manifestazione di volontà risultasse grandemente compromessa dalla sussistenza, ex ante , di uno di incapacità naturale ex art. 428 cod. civ. e chiedendo per l’effetto di essere collocato nell’ambito dei ruoli civili.
Espone, infine, che in data 9 maggio 2024 l’intimata Amministrazione comunicava il mancato accoglimento dell’avanzata richiesta sulla base dell’espressa considerazione che spettasse al “… Giudice di merito apprezzare (e quindi con valutazione ex post, in sede di richiesto annullamento dell’atto pregiudizievole) le circostanze idonee a determinare l’annullamento ”.
1.2. Tanto premesso, il ricorrente prospetta l’inefficacia dell’anzidetta dichiarazione di rinuncia, deducendo al riguardo il proprio stato di transitoria incapacità di intendere e/o volere – ai sensi e per gli effetti dell’evocato articolo 428 cod. civ. – al momento della sottoscrizione dell’atto di rinuncia (oggetto di impugnazione), sostenendo come tale condizione fosse stata cagionata da patologie preesistenti, correttamente accertate e contemperate solo in epoca successiva (nei termini specificamente allegati in ricorso) e altresì correlata agli effetti collaterali del trattamento farmacologico assunto nel periodo di riferimento, suscettibili di determinare un rilevante pregiudizio transitorio della capacità individuale di autodeterminazione, tale da compromettere ampiamente la formazione di una volontà cosciente inficiando negativamente la scelta dallo stesso operata nel senso dell’anzidetta rinuncia; in via ulteriore, ai sensi del medesimo articolo 428, comma 1, cod. civ., adduce la particolare gravità del pregiudizio economico subito per effetto del medesimo atto, correlata alla (maggiore) entità della retribuzione netta mensile che avrebbe percepito in caso di transito nei ruoli civili rispetto all’importo mensile viceversa riscosso, allo stato, a titolo di pensione di inabilità.
1.3. In conclusione, parte ricorrente chiede l’accertamento e la declaratoria ex post dello stato di incapacità naturale ex art. 428 cod. civ. in capo allo stesso nel momento in cui ha sottoscritto l’atto di rinuncia al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa poi trasmesso alla medesima Amministrazione e il conseguente annullamento, con efficacia ex tunc , del predetto atto di rinuncia in quanto pregiudizievole nei confronti dello stesso ricorrente e, per l’effetto, la rimessione in termini ai fini della presentazione della domanda di transito, nonché l’annullamento di ogni ulteriore atto connesso.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando una relazione difensiva a cura del II Reparto della Direzione Generale per il personale militare, con la quale è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione amministrativa sulla base delle argomentazioni ivi esposte, unitamente all’allegata documentazione.
3. In vista della fissata udienza di merito, parte ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a., con la quale ha invocato preliminarmente la sussistenza della giurisdizione amministrativa in via esclusiva nel caso in esame ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 133 cod. proc. amm. in ragione dell’afferenza della controversia a “ rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico ” stante la qualità di militare rivestita dal ricorrente medesimo, se pure in congedo, insistendo poi nel merito delle censure mosse in ricorso.
4. All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, nel corso della discussione orale il Collegio ha prospettato alle parti in causa “… possibili profili di difetto di giurisdizione in relazione all'accertamento della capacità naturale del soggetto e alla mancata applicazione della giurisdizione esclusiva in quanto soggetto non più militare ”; il difensore di parte ricorrente ha chiesto “… la nomina di un consulente tecnico d'ufficio o, in subordine, la sospensione del processo al fine di promuovere l'azione di annullamento ”, come riportato a verbale.
4.1. All’esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio preliminarmente, nel richiamarsi alla questione in rito rilevata nel corso della discussione orale ex art. 73, co. 3, c.p.a. e altresì condividendo le deduzioni sul punto svolte nell’ambito della relazione difensiva proveniente dall’intimata Amministrazione, ravvisa il difetto di giurisdizione amministrativa relativamente alla dedotta fattispecie controversa sulla base di una pluralità di ragioni tra loro concorrenti e in conformità ai precedenti giurisprudenziali resi su contestazioni di analogo tenore (cfr. infra , al successivo punto 6.3 della presente pronuncia).
5.1. Al riguardo si osserva, in primo luogo, come nel caso di specie difetti l’impugnazione di un atto ovvero la contestazione di un comportamento che siano riconducibili – anche mediatamente – all’esercizio di un potere amministrativo, quale condizione per il radicamento della giurisdizione amministrativa, non solo di legittimità ma anche in via esclusiva, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, 4 e 5 dell’articolo 7 cod. proc. amm.
Inoltre, neppure emerge nella specie alcun collegamento tra l’oggetto della controversia e il rapporto di servizio in ambito militare, suscettibile di determinare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla base del combinato disposto dell’art. 133, co. 1, lett. i), cod. proc. amm. e degli articoli 3, co. 1, e 63, co. 4, d.lgs. n. 165/2001.
Secondo quanto emerge dall’intestazione dell’atto di ricorso e dall’articolazione dei motivi in diritto, infatti, la proposta impugnazione è rivolta avverso l’atto di rinuncia proveniente dall’odierno ricorrente, quale manifestazione di volontà unilaterale resa dall’interessato mediante la compilazione del corrispondente modulo e la relativa sottoscrizione apposta in calce allo stesso.
Le contestazioni mosse, inoltre, risultano focalizzate esclusivamente sul dedotto stato di incapacità “naturale” in capo al ricorrente all’atto dell’anzidetta dichiarazione di rinuncia e sulla prospettata ricorrenza degli elementi costitutivi dell’assunta condizione di transitoria incapacità di intendere e di volere (al momento del compimento dell’atto) asseritamente inficiante, alla stregua dell’invocato articolo 428 cod. civ., l’atto proveniente dallo stesso privato ai fini del preteso annullamento dell’atto medesimo, previo accertamento del denunciato stato di incapacità soggettiva, sulla base della disciplina civilistica in materia di persone afferente, in particolare, agli strumenti di protezione del soggetto incapace.
5.2. Nel contesto delineato va altresì rilevato come, sulla base di quanto emerge dall’impostazione accolta nell’atto di ricorso, non costituiscano oggetto di gravame – né tantomeno di specifica contestazione – gli ulteriori atti successivamente intervenuti nell’ambito della vicenda in esame (altresì richiamati nell’esposizione in fatto riportata nel corpo del ricorso medesimo) e provenienti, nella specie, dall’intimata Amministrazione, rappresentati in particolare dal decreto di cessazione dell’odierno ricorrente dal servizio militare permanente con collocamento in congedo, allo stesso notificato in data 11 agosto 2023 (cfr. doc. nn. 4 e 5 inclusi nella produzione dell’intimata Amministrazione del 16 settembre 2024, secondo la numerazione riportata nel relativo foliario) e dalla nota del 9 maggio 2024 recante il mancato accoglimento della richiesta, avanzata dal medesimo ricorrente, di rivalutarne il collocamento all’interno dei ruoli civili sulla base dell’assunta inefficacia ex art. 428 cod. civ. dell’atto di rinuncia reso dall’interessato (cfr. doc. n. 6 incluso nella sopra citata produzione della resistente Amministrazione, secondo la numerazione del relativo foliario).
6. Ciò posto, giova richiamare – limitatamente a quanto suscettibile di rilievo nell’ambito della presente controversia – il pertinente contenuto del consolidato orientamento sviluppatosi in ordine alla determinazione della giurisdizione in rapporto agli elementi identificativi della domanda giudiziale, laddove è stato affermato che “… la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (cfr., tra le tante, v. Cass. sez. un., 22 settembre 2022, n. 27748) ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. IV, sent. 21 novembre 2025, n. 9115, punto 9.2; in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 3 gennaio 2025, n. 31, in specie punto 18.2.1 e sent. 25 febbraio 2026, n. 1506, in specie punto 1.1.1., e Cons. St., sez. III, sent. 22 maggio 2025, n. 4385, in specie punto 9.4).
6.1. Facendo applicazione delle esposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie per cui è causa, il Collegio intende evidenziare come, alla stregua dei riportati elementi emergenti dal tenore dell’atto di ricorso, la formulata domanda giudiziale – di accertamento, da un lato, e di annullamento, dall’altro – poggi, nel caso di specie, sulla prospettazione di un vizio afferente ad un atto privatistico (quale la dichiarazione di rinuncia al transito nei ruoli civili proveniente dall’odierno ricorrente) reso oggetto di impugnazione, sussumibile nella categoria dell’invalidità negoziale e riconducibile, in particolare, al prospettato stato di incapacità “naturale” del medesimo ricorrente suscettibile di compromettere – alla stregua dell’invocato articolo 428 cod. civ. – la normale formazione di una volontà cosciente e la seria valutazione dei propri atti quanto al relativo contenuto e agli effetti connessi.
La dedotta fattispecie controversa non mostra quindi – ai fini della determinazione della giurisdizione sulla base dei criteri sopra richiamati – alcun elemento di collegamento sul piano funzionale con l’evocato rapporto di lavoro in ambito militare: non investe, infatti, alcun atto assunto in tale contesto dall’intimata Amministrazione né tantomeno attiene ad un (eventuale) comportamento tenuto dalla stessa Amministrazione nella veste di datore di lavoro.
6.2. Inoltre, assume ulteriore rilievo – nel senso di escludere l’assunta giurisdizione amministrativa (fondata sulla prospettata afferenza al rapporto di impiego nell’ambito del personale militare, in regime di diritto pubblico) – la circostanza in ordine alla cessazione dell’odierno ricorrente dal servizio militare per infermità con conseguente collocamento in congedo, intervenuta in epoca antecedente all’instaurazione del presente giudizio e non resa oggetto di gravame nel prescritto termine di decadenza ai fini della relativa contestazione in sede giudiziale, quale elemento suscettibile di determinare la perdita dello status di militare in capo all’odierno ricorrente, non potendo neppure prospettarsi nel caso in esame l’inerenza della fattispecie controversa al preesistente status militare in relazione al preteso ingresso nei ruoli civili dell’Amministrazione.
Nel caso di specie, infatti, non viene in rilievo alcun elemento suscettibile di integrare un eventuale collegamento con l’esercizio di poteri autoritativi facenti capo all’Amministrazione militare nell’ambito del procedimento di transito, quale condizione delineata in via giurisprudenziale ai fini del mantenimento della giurisdizione amministrativa secondo l’orientamento sul punto maturato (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 21 settembre 2022, n. 8136, punti 7.2-7.4. e TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. 20 settembre 2024, n. 3137, punto 6.1.), difettando nella specie l’avvio (a monte) del procedimento di transito in ragione dell’espressa dichiarazione di rinuncia proveniente dall’interessato.
L’oggetto del promosso giudizio, pertanto, investe in via immediata e diretta questioni che risultano circoscritte alla “capacità” della persona inerente all’odierno ricorrente, senza coinvolgere alcuna attività riconducibile all’intimata Amministrazione.
Le contestazioni mosse, infatti, sono rivolte unicamente nei confronti di un atto privatistico (quale la dichiarazione di rinuncia al transito nei ruolo civili), reso oggetto di impugnazione sulla base di vizi riferibili esclusivamente alla sfera giuridico-soggettiva del medesimo ricorrente e riconducibili, in particolare, alla formazione della volontà negoziale in capo allo stesso soggetto sulla base del dedotto stato di incapacità naturale in capo all’interessato alla stregua dell’evocata disciplina civilistica di riferimento, posta a fondamento della formulata domanda di annullamento dell’atto medesimo previo accertamento del prospettato stato di incapacità.
6.3. Le indicate questioni, attenendo al solo profilo inerente alla “capacità” soggettiva dell’odierno ricorrente (al momento del compimento dell’atto oggetto di impugnazione), risultano dunque estranee alla sfera di cognizione del giudice amministrativo, come altresì evincibile dal tenore dell’articolo 8, comma 2, cod. proc. amm. ed ulteriormente esplicitato dalla giurisprudenza amministrativa sul punto intervenuta laddove è stato ribadito, a supporto della declaratoria del difetto di giurisdizione amministrazione in relazione ad analoghe controversie (fondate sulla formulata domanda di annullamento ai sensi dell’invocato art. 428 cod. civ. di un atto proveniente da un soggetto privato), che “… affichè ciò sia possibile è necessario un accertamento dello stato di incapacità del soggetto, il quale, tuttavia, costituisce "questione di capacità delle persone", la cui cognizione è preclusa al giudice amministrativo ( art. 8 c.p.a.) per rientrare nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ”, nella specie “… difettando la giurisdizione in punto annullamento degli atti compiuti dal presunto incapace … ” (in tal senso, cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 18 dicembre 2017, n. 1458; in termini analoghi, cfr. altresì Cons. St., sez. IV, sent. n. 4177/2015), con l’ulteriore precisazione che “ Tale scelta di sistema non è condizionata dalla circostanza che, nella materia di cui è causa, il Giudice Amministrativo sia dotato di giurisdizione esclusiva, atteso che la legge attribuisce all’A.G.O. una vera e propria riserva di giurisdizione (altrettanto esclusiva) sulle questioni concernenti la capacità delle persone ” (in tal senso, cfr. altresì TAR Liguria, sez. II, sent. 15 maggio 2017, n. 419).
7. Sulla base delle esposte considerazioni e in conformità al richiamato orientamento giurisprudenziale reso su contestazioni di analogo tenore, il Collegio in conclusione ritiene di dover dichiarare l’inammissibilità del proposto ricorso per difetto di giurisdizione amministrativa, stante la sussistenza – relativamente alla dedotta fattispecie controversa – della giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta, nei sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
8. Si ravvisano giustificati motivi, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata e anche alla luce della natura della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti in causa delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nel rispetto dei termini di legge.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI IN, Presidente
HI LL, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| HI LL | NI IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.