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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 17/12/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02069/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00542/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Fortunati, Simone Bonaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
dei provvedimenti adottati dalla Questura di Firenze con i quali veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell''Unione Europea per la durata di anni 5 ed anni 8.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RI GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La vicenda fattuale da cui scaturisce il provvedimento di DASPO oggetto di impugnazione può essere così sintetizzata:
- la sera del -OMISSIS- era in corso una cena presso una pizzeria di via Pistoiese a Firenze per festeggiare il compleanno di uno degli amici presenti;
- finita la cena, giungeva la notizia che un gruppo di tifosi della -OMISSIS- erano scesi all’aeroporto di Peretola, di ritorno dallo svolgimento di una partita a -OMISSIS-, e si stavano dirigendo con la tramvia verso la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella;
- alcuni partecipanti alla cena quindi si dirigevano con le auto alla fermata della tramvia “Buonsignori”, ove si svolgevano tentativi di aggressione da parte dei fiorentini nei confronti dei tifosi della -OMISSIS-;
- le persone identificate, tra cui il ricorrente, venivano deferite alla Procura della Repubblica per i reati di cui agli artt. 582 e 586 c.p., art. 5 legge 152/75, art. 4 legge 110/75;
- seguiva l’applicazione del DASPO, risultando le persone coinvolte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
2 – I ricorrenti impugnano i provvedimenti di DASPO che li riguardano, avanzando nei loro confronti le seguenti censure:
- violazione dell’art. 6, comma 1, legge 401/1989, dal momento che non vi sono stati contatti tra le due fazioni ma solamente dei reciproci sfottò che non sono degenerati in un’aggressione; il descritto episodio è avvenuto un sabato sera in assenza di una qualunque manifestazione sportiva tantomeno che potesse vedere contrapposte l’una contro l’altra la -OMISSIS- e la -OMISSIS- ed è del tutto avulso dal contesto delle manifestazioni sportive; non era prevista alcuna partita di calcio a Firenze e la -OMISSIS- avrebbe poi affrontato la -OMISSIS- il giorno seguente a -OMISSIS-;
- mancanza di adeguata istruttoria e motivazione;
- eccessiva durata della misura applicata.
3 – Il Ministero dell’Interno e la Questura di Firenze si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
4 – Con ordinanza n. 149/25 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione, sul rilievo che “ad un primo sommario esame, il ricorso presenta alcuni elementi di fondatezza, specie con riguardo alla dedotta mancanza di un collegamento fra l’episodio contestato e lo svolgimento di una manifestazione sportiva (come peraltro già rilevato dalla Sezione con riferimento a ricorsi assolutamente analoghi: T.A.R. Toscana, sez. IV, ord. 27 febbraio 2025, n. 122)”.
5 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025 e sentiti i difensori comparsi la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
6 – Le censure articolate in ricorso, che possono essere fatte oggetto di congiunto esame, sono fondate alla luce delle considerazioni che seguono.
La Questura di Firenze con il gravato provvedimento ha inteso applicare l’art. 6 della legge n. 401 del 1989, laddove esso stabilisce che, al comma 1, che “il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”.
La norma evocata presuppone, per l’irrogazione della misura del DASPO, che gli atti violenti siano stati commessi “in occasione o a causa di manifestazioni sportive”. Occorre quindi un collegamento specifico tra la violenza e la manifestazione sportiva, nella duplice alternativa di collegamento temporale (la violenza deve essere occorsa “in occasione” di un evento sportivo) oppure eziologico (la violenza è occorsa “a causa” dell’evento sportivo). Nel caso che ci occupa, tuttavia, risulta proprio mancare la manifestazione sportiva cui riferirsi, per valutare se la violenza asseritamente posta in essere possa avere un collegamento temporale o eziologico con lo stesso. A Firenze non era in svolgimento il giorno in considerazione alcuna partita di calcio di seria A e manca quindi la riferibilità delle condotte poste in essere ad una manifestazione sportiva (in termini cfr. la sentenza di questa Sezione del 29 marzo 2025, n. 568). Reputa il Collegio che misure di stampo preventivo e cautelare, irrogate dall’autorità amministrativa in assenza di accertamento dei fatti in sede giudiziaria, e sulla base del principio “più probabile che non”, debbano essere oggetto di applicazione rigorosa e richiedano quindi la verifica della sussistenza dei presupposti normativi, così come stabiliti dalla norma, senza letture estensive deli stessi. La mancanza nella specie di manifestazioni sportive cui fare riferimento esclude quindi in radice la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della previsione in esame. Né d’altra parte l’amministrazione ha ritenuto di invocare e valutare la sussistenza nella specie degli specifici presupposti per l’applicazione del DASPO fuori contesto, di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) della medesima legge, riferendosi palesemente e incontrovertibilmente alla fattispecie ordinaria, di cui appaiono carenti i presupposti.
7 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, dovendosi compensare le spese di giudizio, stante la peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone fisiche citate in atti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI GI, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.