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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3262/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20731/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso alessandro@§pec.avvocatosantoro.com
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. 20250002181741121687040 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2633/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ricorre
contro
RTI Municipia S.p.A. – Abaco S. p.A., quali concessionarie del servizio di riscossione coattiva delle entrate regionali della Regione
Campania, nonché Regione Campania, ente impositore, avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72- bis D.P.R. n. 602/1973 n. 20250002181741121687040, notificato nel luglio 2025, avente ad oggetto il recupero della tassa automobilistica regionale per l'annualità 2015, per un importo complessivo di euro
471,14.
Il ricorrente deduceva, in sintesi: la mancata o invalida notifica degli atti presupposti;
la prescrizione del credito tributario;
il difetto di legittimazione del concessionario procedente;
l'illegittimità dell'azione esecutiva per violazione del diritto di difesa.
Si costituivano in giudizio l'RTI Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A. e la Regione Campania, depositando copiosa documentazione a sostegno della pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 del D.
Lgs. n. 546/1992, trattandosi di atto della riscossione relativo a tributi regionali.
In merito alla doglianza di parte ricorrente sulla mancata o invalida notifica degli atti prodromici risulta provata, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio, la rituale notifica degli atti presupposti,
e in particolare: gli avvisi di accertamento nn. 534049140642/2015 e 534092203790/2015, notificati rispettivamente in data 8 dicembre 2018 e 4 dicembre 2018; le ingiunzioni di pagamento emesse ai sensi del R.D. n. 639/1910, notificate entrambe nel marzo 2021, come comprovato dagli avvisi di ricevimento prodotti;
il successivo preavviso di fermo amministrativo del novembre 2022 e l'intimazione di pagamento del febbraio 2025.
Le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento risultano completi degli elementi essenziali previsti dalla legge n. 890/1982. Le eventuali contestazioni del ricorrente si risolvono in mere allegazioni difensive, non supportate da idonea prova contraria.
Relativamente alla prescrizione, il termine, in materia di tassa automobilistica regionale, è triennale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982. Nel caso di specie, tuttavia, la prescrizione risulta validamente interrotta dalla notifica degli avvisi di accertamento nel 2018 e delle ingiunzioni nel 2021, nonché dai successivi atti della riscossione. Alla data di notifica del pignoramento, pertanto, il credito non risulta prescritto. Sulla legittimazione dell'RTI Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A., dall'esame del contratto di affidamento del servizio di riscossione coattiva, risulta che la Regione Campania ha legittimamente conferito all'RTI
Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A. il potere di procedere alla riscossione coattiva delle proprie entrate, ivi compresa l'attivazione delle procedure esecutive ai sensi del D.P.R. n. 602/1973. Deve pertanto escludersi il difetto di legittimazione dedotto dal ricorrente.
Infine, gli avvisi di accertamento e le ingiunzioni di pagamento non risultano impugnati nei termini di legge e sono pertanto divenuti definitivi. Ne consegue che, in sede di impugnazione del pignoramento, il contribuente può far valere esclusivamente vizi propri dell'atto esecutivo. Nel caso di specie, il pignoramento risulta emesso nel rispetto dell'art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, previa rituale notifica dell'intimazione di pagamento, senza che emergano profili di illegittimità autonoma.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida complessivamente in euro 200,00, oltre oneri e accessori se dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20731/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso alessandro@§pec.avvocatosantoro.com
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. 20250002181741121687040 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2633/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ricorre
contro
RTI Municipia S.p.A. – Abaco S. p.A., quali concessionarie del servizio di riscossione coattiva delle entrate regionali della Regione
Campania, nonché Regione Campania, ente impositore, avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72- bis D.P.R. n. 602/1973 n. 20250002181741121687040, notificato nel luglio 2025, avente ad oggetto il recupero della tassa automobilistica regionale per l'annualità 2015, per un importo complessivo di euro
471,14.
Il ricorrente deduceva, in sintesi: la mancata o invalida notifica degli atti presupposti;
la prescrizione del credito tributario;
il difetto di legittimazione del concessionario procedente;
l'illegittimità dell'azione esecutiva per violazione del diritto di difesa.
Si costituivano in giudizio l'RTI Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A. e la Regione Campania, depositando copiosa documentazione a sostegno della pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 del D.
Lgs. n. 546/1992, trattandosi di atto della riscossione relativo a tributi regionali.
In merito alla doglianza di parte ricorrente sulla mancata o invalida notifica degli atti prodromici risulta provata, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio, la rituale notifica degli atti presupposti,
e in particolare: gli avvisi di accertamento nn. 534049140642/2015 e 534092203790/2015, notificati rispettivamente in data 8 dicembre 2018 e 4 dicembre 2018; le ingiunzioni di pagamento emesse ai sensi del R.D. n. 639/1910, notificate entrambe nel marzo 2021, come comprovato dagli avvisi di ricevimento prodotti;
il successivo preavviso di fermo amministrativo del novembre 2022 e l'intimazione di pagamento del febbraio 2025.
Le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento risultano completi degli elementi essenziali previsti dalla legge n. 890/1982. Le eventuali contestazioni del ricorrente si risolvono in mere allegazioni difensive, non supportate da idonea prova contraria.
Relativamente alla prescrizione, il termine, in materia di tassa automobilistica regionale, è triennale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982. Nel caso di specie, tuttavia, la prescrizione risulta validamente interrotta dalla notifica degli avvisi di accertamento nel 2018 e delle ingiunzioni nel 2021, nonché dai successivi atti della riscossione. Alla data di notifica del pignoramento, pertanto, il credito non risulta prescritto. Sulla legittimazione dell'RTI Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A., dall'esame del contratto di affidamento del servizio di riscossione coattiva, risulta che la Regione Campania ha legittimamente conferito all'RTI
Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A. il potere di procedere alla riscossione coattiva delle proprie entrate, ivi compresa l'attivazione delle procedure esecutive ai sensi del D.P.R. n. 602/1973. Deve pertanto escludersi il difetto di legittimazione dedotto dal ricorrente.
Infine, gli avvisi di accertamento e le ingiunzioni di pagamento non risultano impugnati nei termini di legge e sono pertanto divenuti definitivi. Ne consegue che, in sede di impugnazione del pignoramento, il contribuente può far valere esclusivamente vizi propri dell'atto esecutivo. Nel caso di specie, il pignoramento risulta emesso nel rispetto dell'art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, previa rituale notifica dell'intimazione di pagamento, senza che emergano profili di illegittimità autonoma.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida complessivamente in euro 200,00, oltre oneri e accessori se dovuti.