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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/12/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di AS PI, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1446/2023 introdotto con ricorso depositato in data 13.10.2023 da
(C.F. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
28.10.1984 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ernestina Portelli
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
TR (AP) il 12.10.1984 e residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesca Romanelli e
DI ST
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 20.10.2023 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto concordemente di pronunciare sentenza non definitiva sullo status.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2023 sulla premessa che: Parte_1
- in data 23.06.2012 nel Comune di AS PI le parti contraevano matrimonio di rito concordatario trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune in data 25.06.2012, atto n. 45 - 2 – A;
- dall'unione nascevano il 07.03.2011 a San Benedetto del TR ( Per_1 [...]
) e il 14.09.2016 a San Benedetto del TR ( C.F._3 Per_2 [...]
); C.F._4
- gli sposi optavano per il regime della separazione dei beni;
- i coniugi stabilivano l'ultima residenza comune nell'immobile sito ad AS
PI, Via Antonio Ceci n. 7, di proprietà esclusiva del Sig. e Parte_1
contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di questa città con il foglio 169, parcella
511, sub. 115, zona cens. 1, categoria A2, classe 6, consistenza vani 7, superficie catastale mq 154, totale escluse aree scoperte: 154mq, rendita euro 813,42, dotato anche di cantina;
- nel tempo il rapporto matrimoniale è andato deteriorandosi al punto di portare i coniugi a decidere consensualmente di porre fine alla loro unione;
- pertanto, venuta definitivamente meno l'affectio maritalis, i coniugi ricorrevano presso Codesto Tribunale al fine di ottenere provvedimento di separazione consensuale;
- la separazione tra i due coniugi è stata omologata dal Tribunale di AS PI in data 13.11.2020 RG n. 1105/2020 8. L'accordo di separazione prevedeva, tra le altre cose, l'affido condiviso delle minori e , e la corresponsione, da parte Per_1 Per_2
del sig. alla moglie, di un assegno di mantenimento per le figlie pari ad € Pt_1
250,00 mensili (250,00 euro per entrambe le figlie), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- il Sig. versa per ogni figlia 125,00 Euro per mantenimento e provvede al Pt_1
pagamento delle utenze della casa famigliare per circa 600,00 euro mensili;
- l'accordo prevedeva altresì che la casa coniugale fosse fissata nell'interesse delle figlie minori nell'immobile sito in AS PI alla via Ceci n. 7, per il quale il sig. sostiene rata di mutuo di euro 950,00; Parte_1
- le minori sono titolari di altro bene immobile sempre sito in AS PI in Via
IC IV attualmente locato per un canone di euro 600,00 sul quale grava un ulteriore mutuo pagato ad oggi dal Sig. per euro 440,00 mensili;
Pt_1
- le condizioni economiche del ricorrente sono cambiate avendo perso il lavoro subordinato presso nonché importanti incarichi a P. IVA e non CP_2
avendo ad oggi reperito una nuova occupazione, mentre la sig.ra percepisce CP_1
una retribuzione fissa per lavoro subordinato a tempo indeterminato pari ad euro
1.000,00 lo stesso non è più in grado di sostenere entrambi i mutui per euro 1.390,00 mensili e considerata la disponibilità di altra abitazione per le minori è intenzionato a vendere la casa sita in AS PI alla Via Ceci;
- sono passati ad oggi oltre 6 mesi da quando i coniugi si sono presentati innanzi al
Presidente senza riconciliarsi, il Sig. ha trasferito la propria residenza in Pt_1
RO (TE) alla Via Pasolini n. 8; tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di pronunciare sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 16.10.2023, il Presidente del Tribunale designava sé stesso quale giudice relatore, fissando l'udienza del 24.01.2024 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In data 21.12.2023 si costituiva in giudizio la resistente , non Controparte_1
opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ma impugnando e contestando le avverse richieste, perché infondate in fatto e in diritto, specie con riferimento alla richiesta di “trasferimento” della casa familiare in mancanza dei presupposti di legge.
All'udienza del 24.10.2024 il Presidente relatore, dopo aver sentito i coniugi e in accoglimento della loro richiesta, differiva l'udienza al 24.04.2024 per consentire una valutazione congiunta delle varie proposte di accordo avanzate dalla convenuta e, quindi, per cercare di trovare una soluzione concordata che consentisse di trasformare il procedimento di divorzio da contenzioso in congiunto.
Dopo numerosi rinvii, sempre su richiesta delle parti, stante la necessità di attendere il compimento dei trasferimenti immobiliari connessi all'accordo raggiunto, in data
23.10.2025 il Giudice confermava le condizioni della separazione e rimetteva la causa in decisione al Collegio per la sentenza sullo status, concordemente richiesta dalle parti.
Osserva il Collegio che la domanda dei coniugi relativa alla pronuncia non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta vista la mancanza, tra gli stessi, di ogni forma di coabitazione e comunione materiale e/o morale e l'impossibilità di qualsiasi forma di riconciliazione.
Il presente giudizio dovrà, poi, essere rimesso in fase istruttoria dinanzi al Giudice relatore per la sua prosecuzione. La regolamentazione delle spese di lite, pertanto, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di AS PI, non definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
1446/2023 come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 23.06.2012 in AS PI;
Controparte_1
2) dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS PI in quanto l'atto
è stato trascritto nel registro atti di matrimonio di detto Comune al n. 45, Parte 2, Serie
A;
3) conferma, provvisoriamente, le statuizioni della separazione;
4) dispone come da separata ordinanza per la rimessione della presente causa dinanzi al Giudice relatore per la prosecuzione del presente giudizio;
5) spese al definitivo.
Così deciso ad AS PI nella camera di consiglio del 5/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di AS PI, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1446/2023 introdotto con ricorso depositato in data 13.10.2023 da
(C.F. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
28.10.1984 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ernestina Portelli
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
TR (AP) il 12.10.1984 e residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesca Romanelli e
DI ST
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 20.10.2023 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto concordemente di pronunciare sentenza non definitiva sullo status.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2023 sulla premessa che: Parte_1
- in data 23.06.2012 nel Comune di AS PI le parti contraevano matrimonio di rito concordatario trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune in data 25.06.2012, atto n. 45 - 2 – A;
- dall'unione nascevano il 07.03.2011 a San Benedetto del TR ( Per_1 [...]
) e il 14.09.2016 a San Benedetto del TR ( C.F._3 Per_2 [...]
); C.F._4
- gli sposi optavano per il regime della separazione dei beni;
- i coniugi stabilivano l'ultima residenza comune nell'immobile sito ad AS
PI, Via Antonio Ceci n. 7, di proprietà esclusiva del Sig. e Parte_1
contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di questa città con il foglio 169, parcella
511, sub. 115, zona cens. 1, categoria A2, classe 6, consistenza vani 7, superficie catastale mq 154, totale escluse aree scoperte: 154mq, rendita euro 813,42, dotato anche di cantina;
- nel tempo il rapporto matrimoniale è andato deteriorandosi al punto di portare i coniugi a decidere consensualmente di porre fine alla loro unione;
- pertanto, venuta definitivamente meno l'affectio maritalis, i coniugi ricorrevano presso Codesto Tribunale al fine di ottenere provvedimento di separazione consensuale;
- la separazione tra i due coniugi è stata omologata dal Tribunale di AS PI in data 13.11.2020 RG n. 1105/2020 8. L'accordo di separazione prevedeva, tra le altre cose, l'affido condiviso delle minori e , e la corresponsione, da parte Per_1 Per_2
del sig. alla moglie, di un assegno di mantenimento per le figlie pari ad € Pt_1
250,00 mensili (250,00 euro per entrambe le figlie), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- il Sig. versa per ogni figlia 125,00 Euro per mantenimento e provvede al Pt_1
pagamento delle utenze della casa famigliare per circa 600,00 euro mensili;
- l'accordo prevedeva altresì che la casa coniugale fosse fissata nell'interesse delle figlie minori nell'immobile sito in AS PI alla via Ceci n. 7, per il quale il sig. sostiene rata di mutuo di euro 950,00; Parte_1
- le minori sono titolari di altro bene immobile sempre sito in AS PI in Via
IC IV attualmente locato per un canone di euro 600,00 sul quale grava un ulteriore mutuo pagato ad oggi dal Sig. per euro 440,00 mensili;
Pt_1
- le condizioni economiche del ricorrente sono cambiate avendo perso il lavoro subordinato presso nonché importanti incarichi a P. IVA e non CP_2
avendo ad oggi reperito una nuova occupazione, mentre la sig.ra percepisce CP_1
una retribuzione fissa per lavoro subordinato a tempo indeterminato pari ad euro
1.000,00 lo stesso non è più in grado di sostenere entrambi i mutui per euro 1.390,00 mensili e considerata la disponibilità di altra abitazione per le minori è intenzionato a vendere la casa sita in AS PI alla Via Ceci;
- sono passati ad oggi oltre 6 mesi da quando i coniugi si sono presentati innanzi al
Presidente senza riconciliarsi, il Sig. ha trasferito la propria residenza in Pt_1
RO (TE) alla Via Pasolini n. 8; tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di pronunciare sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 16.10.2023, il Presidente del Tribunale designava sé stesso quale giudice relatore, fissando l'udienza del 24.01.2024 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In data 21.12.2023 si costituiva in giudizio la resistente , non Controparte_1
opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ma impugnando e contestando le avverse richieste, perché infondate in fatto e in diritto, specie con riferimento alla richiesta di “trasferimento” della casa familiare in mancanza dei presupposti di legge.
All'udienza del 24.10.2024 il Presidente relatore, dopo aver sentito i coniugi e in accoglimento della loro richiesta, differiva l'udienza al 24.04.2024 per consentire una valutazione congiunta delle varie proposte di accordo avanzate dalla convenuta e, quindi, per cercare di trovare una soluzione concordata che consentisse di trasformare il procedimento di divorzio da contenzioso in congiunto.
Dopo numerosi rinvii, sempre su richiesta delle parti, stante la necessità di attendere il compimento dei trasferimenti immobiliari connessi all'accordo raggiunto, in data
23.10.2025 il Giudice confermava le condizioni della separazione e rimetteva la causa in decisione al Collegio per la sentenza sullo status, concordemente richiesta dalle parti.
Osserva il Collegio che la domanda dei coniugi relativa alla pronuncia non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta vista la mancanza, tra gli stessi, di ogni forma di coabitazione e comunione materiale e/o morale e l'impossibilità di qualsiasi forma di riconciliazione.
Il presente giudizio dovrà, poi, essere rimesso in fase istruttoria dinanzi al Giudice relatore per la sua prosecuzione. La regolamentazione delle spese di lite, pertanto, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di AS PI, non definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
1446/2023 come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 23.06.2012 in AS PI;
Controparte_1
2) dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS PI in quanto l'atto
è stato trascritto nel registro atti di matrimonio di detto Comune al n. 45, Parte 2, Serie
A;
3) conferma, provvisoriamente, le statuizioni della separazione;
4) dispone come da separata ordinanza per la rimessione della presente causa dinanzi al Giudice relatore per la prosecuzione del presente giudizio;
5) spese al definitivo.
Così deciso ad AS PI nella camera di consiglio del 5/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi