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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 928/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
PERONE ERNESTO, Relatore
ON OL, DI
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1663/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Chiesa_1 Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ferroni 5 (loc.pietrare) 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 511/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 18/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL04PF00480 2020 IRES-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Chiesa_1 Chiesa_1 impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale Chiesa_1, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1) il diritto alla riduzione dell'aliquota IRES prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c) del dPR n. 601 del 1973, data la natura soggettiva dell'agevolazione, nonché dei presupposti oggettivi, essendo i proventi della locazione destinati al raggiungimento dei fini istituzionali (culto e religione pastorale);
2) erronea imputazione delle rendite figurative catastali.
L'Agenzia delle Entrate, in sede di controdeduzioni, ribadiva la legittimità dell'atto impugnato, evidenziando in particolare la correttezza dell'avvenuto disconoscimento della riduzione di aliquota richiesta, mancando nel caso in esame il requisito oggettivo per la fruizione della stessa. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La CGT di I grado Chiesa_1, sez.n.2, con la sentenza n.522/2022, depositata il 18-11-2022, accoglieva parzialmente il ricorso e non riconosceva l'agevolazione di cui al n.1 per carenza del requisito oggettivo.
Riteneva applicabile tale agevolazione per gli immobili non locati di cui al n.2.
Presentava appello la Chiesa_1 Chiesa_1, insisteva nelle eccezioni proposte nel ricorso introduttivo e chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio con appello incidentale l'Agenzia delle Entrate Chiesa_1 ed insisteva per la legittimità della ripresa a tassazione anche per gli immobili non locati in base alle rendite figurative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato. Infondato quello incidentale
La Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello principale proposto dalla Diocesi e rigetta l'appello incidentale proposto dalla agenzia Chiesa_1.
In via preliminare, si rappresenta che analogo argomento è stato trattato da questo Collegio con la sentenza n. 5027/2025 depositata in data 5/8/2025, con rigetto dell'appello dell'ufficio che contro la sentenza di riconoscimento della agevolazione di aliquota Ires prevista dall'art. 6 del d.p.r. n.601/73. Decisione ed orientamento, anche della giurisprudenza di legittimità ivi citata, che si condividono e dai quali non si intravedono ragioni per potersene discostare.
Recita l'articolo 6 del cit. dpr n.601/73:
“1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla meta' nei confronti dei seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, societa' di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonche' enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalita' giuridica.”.
La Suprema Corte nella sentenza n.1164/2023 precisa che l'agevolazione prevista dall'art.6 cit. si applica anche ai proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare quando si è in presenza di un mero godimento del patrimonio stesso “…che si configura quando la locazione di immobili si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico. In linea di principio, infatti, la mera riscossione dei canoni da parte dell'ente religioso, così come l'esecuzione dei pagamenti delle spese riferite agli immobili, non implica di per sé l'esercizio di una attività commerciale.”
Nella specie, risulta pacifico che la Chiesa_1 di Viterbo è iscritta nel registro delle Persone Giuridiche istituito presso la prefettura di Viterbo e che i proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare (fitti di una palestra) costituiscono mero godimento dello stesso patrimonio consistente nell'incasso dei canoni, in assenza di qualsiasi attività e/o organizzazione imprenditoriale commerciale-lucrativa diretta all'ottenimento di un risultato economico.
Per cui si ritiene sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma, come ben delineati e definiti dalla Sprema Corte che richiama anche la Circolare della stessa Agenzia n. 15 del 15 maggio 2022 ( ribadita dalla successiva Circ. n.35 del 28 dicembre 2023) .
L'agenzia del resto si limita a contestare l'applicazione dell'aliquota agevolata applicata nella denuncia dei redditi per carenza del requisito oggettivo, senza fornire alcuna prova in merito all'eventuale svolgimento di una attività commerciale da parte della Diocesi.
Da rigettare quindi l'appello incidentale dell'agenzia di Viterbo.
Pertanto la Corte, accoglie l'appello della Diocesi ed in riforma della sentenza di primo grado dichiara la illegittimità dell'atto di accertamento notificato dall'ufficio.
Rigetta l'appello incidentale dell'ufficio.
Ritiene sussistere validi motivi per la compensazione delle spese di lite trattandosi di argomenti complessi e di difficile e non uniforme interpretazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
compensa le spese del grado.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
PERONE ERNESTO, Relatore
ON OL, DI
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1663/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Chiesa_1 Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ferroni 5 (loc.pietrare) 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 511/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 18/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL04PF00480 2020 IRES-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Chiesa_1 Chiesa_1 impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale Chiesa_1, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1) il diritto alla riduzione dell'aliquota IRES prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c) del dPR n. 601 del 1973, data la natura soggettiva dell'agevolazione, nonché dei presupposti oggettivi, essendo i proventi della locazione destinati al raggiungimento dei fini istituzionali (culto e religione pastorale);
2) erronea imputazione delle rendite figurative catastali.
L'Agenzia delle Entrate, in sede di controdeduzioni, ribadiva la legittimità dell'atto impugnato, evidenziando in particolare la correttezza dell'avvenuto disconoscimento della riduzione di aliquota richiesta, mancando nel caso in esame il requisito oggettivo per la fruizione della stessa. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La CGT di I grado Chiesa_1, sez.n.2, con la sentenza n.522/2022, depositata il 18-11-2022, accoglieva parzialmente il ricorso e non riconosceva l'agevolazione di cui al n.1 per carenza del requisito oggettivo.
Riteneva applicabile tale agevolazione per gli immobili non locati di cui al n.2.
Presentava appello la Chiesa_1 Chiesa_1, insisteva nelle eccezioni proposte nel ricorso introduttivo e chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio con appello incidentale l'Agenzia delle Entrate Chiesa_1 ed insisteva per la legittimità della ripresa a tassazione anche per gli immobili non locati in base alle rendite figurative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato. Infondato quello incidentale
La Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello principale proposto dalla Diocesi e rigetta l'appello incidentale proposto dalla agenzia Chiesa_1.
In via preliminare, si rappresenta che analogo argomento è stato trattato da questo Collegio con la sentenza n. 5027/2025 depositata in data 5/8/2025, con rigetto dell'appello dell'ufficio che contro la sentenza di riconoscimento della agevolazione di aliquota Ires prevista dall'art. 6 del d.p.r. n.601/73. Decisione ed orientamento, anche della giurisprudenza di legittimità ivi citata, che si condividono e dai quali non si intravedono ragioni per potersene discostare.
Recita l'articolo 6 del cit. dpr n.601/73:
“1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla meta' nei confronti dei seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, societa' di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonche' enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalita' giuridica.”.
La Suprema Corte nella sentenza n.1164/2023 precisa che l'agevolazione prevista dall'art.6 cit. si applica anche ai proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare quando si è in presenza di un mero godimento del patrimonio stesso “…che si configura quando la locazione di immobili si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico. In linea di principio, infatti, la mera riscossione dei canoni da parte dell'ente religioso, così come l'esecuzione dei pagamenti delle spese riferite agli immobili, non implica di per sé l'esercizio di una attività commerciale.”
Nella specie, risulta pacifico che la Chiesa_1 di Viterbo è iscritta nel registro delle Persone Giuridiche istituito presso la prefettura di Viterbo e che i proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare (fitti di una palestra) costituiscono mero godimento dello stesso patrimonio consistente nell'incasso dei canoni, in assenza di qualsiasi attività e/o organizzazione imprenditoriale commerciale-lucrativa diretta all'ottenimento di un risultato economico.
Per cui si ritiene sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma, come ben delineati e definiti dalla Sprema Corte che richiama anche la Circolare della stessa Agenzia n. 15 del 15 maggio 2022 ( ribadita dalla successiva Circ. n.35 del 28 dicembre 2023) .
L'agenzia del resto si limita a contestare l'applicazione dell'aliquota agevolata applicata nella denuncia dei redditi per carenza del requisito oggettivo, senza fornire alcuna prova in merito all'eventuale svolgimento di una attività commerciale da parte della Diocesi.
Da rigettare quindi l'appello incidentale dell'agenzia di Viterbo.
Pertanto la Corte, accoglie l'appello della Diocesi ed in riforma della sentenza di primo grado dichiara la illegittimità dell'atto di accertamento notificato dall'ufficio.
Rigetta l'appello incidentale dell'ufficio.
Ritiene sussistere validi motivi per la compensazione delle spese di lite trattandosi di argomenti complessi e di difficile e non uniforme interpretazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
compensa le spese del grado.