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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 414/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
NT NU, RE
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2572/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - p.iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_difensore_2
Difensore_3 - CF_difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13518/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142300000467 TARI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6945/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in oggetto, Ricorrente_1 impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione 23, n.13518/2024, di rigetto del ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n.55142300000467 emesso in data 13.12.2023 da Publiservizi s.r.l., notificato in data 15.01.2024. Lamentava
l'omessa notifica degli atti presupposti e la sproporzione tra il credito vantato dall'amministrazione e il valore del bene gravato. Con riferimento alla notifica, deduceva che Publiservizi s.r.l. aveva prodotto, quali atti idonei a provare il perfezionamento delle ingiunzioni fiscali sottese all'impugnato preavviso di fermo amministrativo, alcune relata di notifica a firma della sig.ra Nominativo_1 (o Miretti) Nominativo_1, persona non facente parte del nucleo familiare del ricorrente. Si costituiva Publiservizi, concludendo per il rigetto dell'appello, rappresentando la mancata proposizione di querela di falso da parte del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
Nel giudizio di primo grado l'attuale parte appellata ha depositato documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento n. 53422688566 – 534187965022 - 534210795182 - 534226349639 in data 28.11.2022 a tale Nominativo_1 rinvenuta in Luogo_1 presso l'immobile sito nella Indirizzo_1, indirizzo che lo stesso ricorrente ha indicato quale sua residenza anche nel ricorso introduttivo del presente giudizio. Come ribadito da recentissima giurisprudenza di merito (cfr. CGT di II grado Milano n. 1077/'25)
“ in caso di notifica postale diretta non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica ("CAN") al destinatario. Laddove il consegnatario abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, seppure con grafia illeggibile, nello spazio dell'AR relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla legge, la consegna si considera validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, "a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.".
A fronte del deposito della documentazione relativa alla notifica, non risulta essere stata proposta querela di falso, notifica dell'atto prodromico il ricorrente non ha proposto querela di falso limitandosi a sostenere , ma senza alcuna documentazione a sostegno di tale affermazione, l'estraneità del soggetto che avrebbe apposto la firma sull'atto rispetto alla sua famiglia.
Quanto alla sproporzione economica, con recente pronuncia (n. 32062/24) la Suprema Corte ha affermato che “… sono immanenti nel diritto costituzionale italiano (cfr. Corte Costituzionale n. 467 del 19 dicembre
1991), così come nel diritto comunitario (art. 5 Trattato dell'Unione Europea), i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che devono soprassedere l'esercizio dell'azione amministrativa (e dunque anche di quella rivolta alla riscossione dei crediti tributari), ed è peraltro degno di nota che per la giurisprudenza della Corte di Giustizia trattasi di principi generali del diritto Ue fondati sulle tradizioni giuridiche degli stessi Stati membri
(cfr. Corte Ue, sentenza 8 marzo 2022, C-205/20);
4.5. in particolare, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dall'Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti;
4.6. tali principi valgono, quindi, sia come criteri di interpretazione delle norme, sia come canoni di legittimità dell'azione del legislatore e dell'Amministrazione, e da ultimo hanno trovato espressa codificazione nel diritto tributario con l'art. 10 ter dello Statuto del Contribuente, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs.
30 dicembre 2023, n. 219 ("1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie");
4.7. occorre, inoltre, evidenziare che in base all'art. 1 dello Statuto dei contribuenti, le disposizioni in esso contenute, "in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario";
4.8. anche la scelta da parte dell'agente della riscossione circa l'adozione di misure quali il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 D.P.R. n. 602/1973) deve rispettare, dunque, tale parametro, dovendo essere ponderato il sacrificio imposto al contribuente con le esigenze della riscossione;
4.9. tali canoni devono ritenersi oggettivamente violati, con la ragionevolezza che abbia a sconfinare in arbitrio, quando, ad esempio, emergano significativi disequilibri nel sottoporre a fermo autoveicoli di consistente valore per assicurare la riscossione di crediti di limitatissimo importo;
4.10. nel caso in esame, non si versa, tuttavia, in siffatta ipotesi avendo lo stesso contribuente indicato che,
a fronte di un credito di circa Euro 4.000,00, era stata sottoposta a fermo un'autovettura del valore di circa
Euro 30.000,00, non sussistendo quindi un'evidente sproporzione tra l'importo del credito non assolto e il valore del bene minacciato dalla misura stessa”
Nel caso di specie, parte ricorrente, lamenta la sproporzione nell'iscrizione del fermo, in ragione del valore commerciale del veicolo che assume essere ad euro 30.000,00, senza fornire prova alcuna sul punto.
Alla luce di quanto esposto, deve dunque concludersi per il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 400,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
NT NU, RE
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2572/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - p.iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_difensore_2
Difensore_3 - CF_difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13518/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142300000467 TARI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6945/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in oggetto, Ricorrente_1 impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione 23, n.13518/2024, di rigetto del ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n.55142300000467 emesso in data 13.12.2023 da Publiservizi s.r.l., notificato in data 15.01.2024. Lamentava
l'omessa notifica degli atti presupposti e la sproporzione tra il credito vantato dall'amministrazione e il valore del bene gravato. Con riferimento alla notifica, deduceva che Publiservizi s.r.l. aveva prodotto, quali atti idonei a provare il perfezionamento delle ingiunzioni fiscali sottese all'impugnato preavviso di fermo amministrativo, alcune relata di notifica a firma della sig.ra Nominativo_1 (o Miretti) Nominativo_1, persona non facente parte del nucleo familiare del ricorrente. Si costituiva Publiservizi, concludendo per il rigetto dell'appello, rappresentando la mancata proposizione di querela di falso da parte del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
Nel giudizio di primo grado l'attuale parte appellata ha depositato documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento n. 53422688566 – 534187965022 - 534210795182 - 534226349639 in data 28.11.2022 a tale Nominativo_1 rinvenuta in Luogo_1 presso l'immobile sito nella Indirizzo_1, indirizzo che lo stesso ricorrente ha indicato quale sua residenza anche nel ricorso introduttivo del presente giudizio. Come ribadito da recentissima giurisprudenza di merito (cfr. CGT di II grado Milano n. 1077/'25)
“ in caso di notifica postale diretta non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica ("CAN") al destinatario. Laddove il consegnatario abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, seppure con grafia illeggibile, nello spazio dell'AR relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla legge, la consegna si considera validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, "a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.".
A fronte del deposito della documentazione relativa alla notifica, non risulta essere stata proposta querela di falso, notifica dell'atto prodromico il ricorrente non ha proposto querela di falso limitandosi a sostenere , ma senza alcuna documentazione a sostegno di tale affermazione, l'estraneità del soggetto che avrebbe apposto la firma sull'atto rispetto alla sua famiglia.
Quanto alla sproporzione economica, con recente pronuncia (n. 32062/24) la Suprema Corte ha affermato che “… sono immanenti nel diritto costituzionale italiano (cfr. Corte Costituzionale n. 467 del 19 dicembre
1991), così come nel diritto comunitario (art. 5 Trattato dell'Unione Europea), i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che devono soprassedere l'esercizio dell'azione amministrativa (e dunque anche di quella rivolta alla riscossione dei crediti tributari), ed è peraltro degno di nota che per la giurisprudenza della Corte di Giustizia trattasi di principi generali del diritto Ue fondati sulle tradizioni giuridiche degli stessi Stati membri
(cfr. Corte Ue, sentenza 8 marzo 2022, C-205/20);
4.5. in particolare, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dall'Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti;
4.6. tali principi valgono, quindi, sia come criteri di interpretazione delle norme, sia come canoni di legittimità dell'azione del legislatore e dell'Amministrazione, e da ultimo hanno trovato espressa codificazione nel diritto tributario con l'art. 10 ter dello Statuto del Contribuente, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs.
30 dicembre 2023, n. 219 ("1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie");
4.7. occorre, inoltre, evidenziare che in base all'art. 1 dello Statuto dei contribuenti, le disposizioni in esso contenute, "in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario";
4.8. anche la scelta da parte dell'agente della riscossione circa l'adozione di misure quali il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 D.P.R. n. 602/1973) deve rispettare, dunque, tale parametro, dovendo essere ponderato il sacrificio imposto al contribuente con le esigenze della riscossione;
4.9. tali canoni devono ritenersi oggettivamente violati, con la ragionevolezza che abbia a sconfinare in arbitrio, quando, ad esempio, emergano significativi disequilibri nel sottoporre a fermo autoveicoli di consistente valore per assicurare la riscossione di crediti di limitatissimo importo;
4.10. nel caso in esame, non si versa, tuttavia, in siffatta ipotesi avendo lo stesso contribuente indicato che,
a fronte di un credito di circa Euro 4.000,00, era stata sottoposta a fermo un'autovettura del valore di circa
Euro 30.000,00, non sussistendo quindi un'evidente sproporzione tra l'importo del credito non assolto e il valore del bene minacciato dalla misura stessa”
Nel caso di specie, parte ricorrente, lamenta la sproporzione nell'iscrizione del fermo, in ragione del valore commerciale del veicolo che assume essere ad euro 30.000,00, senza fornire prova alcuna sul punto.
Alla luce di quanto esposto, deve dunque concludersi per il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 400,00 oltre accessori se dovuti per legge.