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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 01/12/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5197/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5197/2019 avente ad oggetto “Proprietà” tra
(C.F. , in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Giusti, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale e Email_1 comunque presso il suo studio in Cecina (LI), Corso Matteotti, n. 91, giusta procura allegata alla busta telematica
⎯ ATTORE IN RICOVENZIONALE e
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._4 CP_5
), (C.F. ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6
(C.F. ) e (C.F. CP_7 C.F._7 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Giusti, C.F._8 elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale e comunque presso il suo studio in Email_1
Cecina (LI), Corso Matteotti, n. 91, giusta procura allegata alla busta telematica
⎯ INTERVENUTI, ATTORI IN RICONVENZIONALE e
(C.F ), rappresentato e difeso Controparte_8 C.F._9 dall'Avv. Giannitalo Papa, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecatini Terme (PT), Corso Roma, n. 104, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
⎯ CONVENUTO e (C.F. , (C.F. Controparte_9 C.F._10 CP_10
), (C.F. ) e C.F._11 Controparte_11 C.F._12
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_12 C.F._13
IE EM, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, Via de' Tornabuoni, n. 10, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo
⎯ INTERVENUTI VOLONTARI CONCLUSIONI e condòmini: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- accertare la responsabilità contrattuale, ovvero in subordine extracontrattuale, del Direttore dei Lavori Geom. condannandolo, in solido con la soc. Controparte_8
a tenere indenne e/o rifondere il ed i singoli CP_13 Parte_1 proprietari delle relative unità immobiliari tutti gli oneri che questi sono stati condannati a sopportare in conseguenza di questo giudizio e della precedente fase di A.T.P., nei confronti degli originari attori, oltre alla condanna a sostenere tutti i costi necessari per la realizzazione della nuova conduttura di scarico;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso dei costi legali, di CTU e CTP nella fase di ATP, anche tenuto conto delle unilaterali disponibilità conciliative mostrate dagli esponenti (e non dalla controparte).”
: Controparte_8
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, per le causali di cui agli scritti difensivi in atti, IN VIA PRELIMINARE: 1) ACCERTARE E DICHIARARE che l'accertamento tecnico preventivo svoltosi ante causam (R.G. n. 3828/2017 del Tribunale di Pisa) è inopponibile al Sig.
[...] ; e, per l'effetto, Parte_3
2) ESTROMETTERE dal presente giudizio il Sig. eom. ; CP_8 CP_8 IN VIA PRELIMINARE, IN SUBORDINE:
3) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle azioni di responsabilità avanzate dal
nei confronti del Sig. , per Parte_1 Parte_3 CP_8 difetto di legittimazione attiva;
IN VIA PRELIMINARE, IN ULTERIORE SUBORDINE:
4) ACCERTARE E DICHIARARE il difetto di legittimazione ad agire passiva e/o della titolarità passiva del Sig. ; e, per l'effetto, Parte_3
5) ESTROMETTERE dal presente giudizio il Sig. eom. ; CP_8 CP_8 IN VIA PRELIMINARE, IN ULTERIORE SUBORDINE:
6) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del presente giudizio per intervenuta prescrizione del diritto preteso;
7) RESPINGERE, per tutte le ragioni espresse in atti, l'atto di intervento volontario depositato in data 21/01/2025, nella presente controversia, dai Sigg.ri CP_9
, e;
[...] CP_10 Parte_4 Controparte_12 NEL MERITO:
8) RESPINGERE tutte le domande formulate nel presente giudizio nei confronti del Sig. eom. , in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto;
CP_8 CP_8 e comunque:
9) CONDANNARE il al risarcimento del danno per Parte_1 responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C., stante la temerarietà della lite;
infine 10) CONDANNARE il al risarcimento del danno, in Parte_1 favore del Sig. di tutti i danni subiti e subendi da Parte_3 quest'ultimo in dipendenza della chiamata in causa di terzo nel presente giudizio, da liquidarsi in via equitativa
Vittoria di spese ed onorari di causa, comprese spese per le consulenze d'ufficio. Con ogni altro consequenziale provvedimento di Legge dovuto, anche se non espressamente richiesto nell'interesse della parte rappresentata.”
Terzi intervenuti:
“Al fine di far valere, per quanto di loro interesse, i diritti riconosciuti e l'assetto già definito con autorità di giudicato con la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1262/2023 resa sulla scorta degli accertamenti tecnici svolti in sede di a.t.p. e di merito dal c.t.u. geom. e della documentazione ufficiale in atti, nonché per avversare ogni CP_14 contrastante accertamento e petitum. Spese vinte.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 04.12.2019, , Controparte_9 [...]
e hanno convenuto in giudizio il CP_10 Parte_4 Parte_5
con sede in Castelfranco di Sotto (PI), Via Romana, n. 262/c, Parte_1 al fine di sentir accertare l'illecito esercizio di servitù di passaggio e scarico da parte del convenuto in danno della proprietà ricorrente e sentir lo stesso condannato a cessare l'esercizio, separare l'impianto fognario a servizio del da quello a servizio Parte_1 del fabbricato dei ricorrenti e a risarcire tutti i danni arrecati, con refusione delle spese tecniche e legali sostenute.
A sostegno delle domande, hanno allegato:
- che sono rispettivamente proprietari di villette a schiera costituenti il fabbricato plurifamiliare posto in Castelfranco di Sotto (PI), Via Provinciale Valdinievole, n. 5/A, 5/B, 5/C e 5/D, confinante con il convenuto;
Parte_1
- che, a far data da aprile-maggio 2016, in conseguenza di eventi metereologici, hanno subito allagamenti delle rispettive proprietà;
- che, da accertamenti svolti, è emerso che il convenuto, senza alcuna Parte_1 autorizzazione, ha collegato la propria linea fognaria di scarico a quella del fabbricato di proprietà dei ricorrenti;
- che la linea fognaria non è in grado di far defluire verso il ricettore finale anche le acque che vi confluiscono indebitamente dal confinante;
Parte_1
- che gli atti di compravendita delle villette a schiera non prevedono alcuna servitù a vantaggio del limitrofo;
Parte_1
- che è stato svolto un accertamento tecnico preventivo, anche a fini conciliativi, nel quale è stato confermato lo stato di fatto dell'impianto fognario, difforme rispetto all'elaborato grafico allegato all'autorizzazione allo scarico ottenuta dal
Parte_1
- che, nonostante le evidenze, il ha rifiutato di adottare qualsivoglia Parte_1 opportuna soluzione, anche in via stragiudiziale;
- che è provato che l'allaccio allo scarico fognario operato dal costituisca Parte_1 abuso, che ha arrecato e continua ad arrecare danni ai ricorrenti;
- che la soluzione individuata dal CTU risulta ingiustificatamente dannosa e invasiva per i ricorrenti;
- che i danni asseritamente subiti dal convenuto sono del tutto indimostrati e, in ogni caso, prodotti dalla situazione abusiva dell'impianto fognario.
Si è costituito in giudizio il contestando integralmente Parte_1 quanto ex adverso allegato in punto di fatto e di diritto. Si sono altresì costituiti, quali intervenienti volontari, i singoli condomini proprietari delle unità immobiliari facenti parte del Condominio, chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa della Società costruttrice e del Direttore Lavori e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti dai propri immobili e la costituzione, in proprio favore, di servitù coattiva di scarico. In particolare, hanno rilevato:
- che il Condominio è stato edificato dalla società ed Parte_6 ultimato nell'anno 2007;
- che le unità immobiliari facenti parte del Condominio sono state successivamente alienate agli odierni condomini;
- che negli atti di vendita dei beni è stata garantita la piena conformità urbanistica del compendio immobiliare e l'abitabilità delle singole unità;
- che, al momento dell'acquisto, gli odierni proprietari hanno, in assoluta buona fede, confidato nella presenza di regolare autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune e nella realizzazione dello stesso in conformità ai progetti approvati;
- che i lavori di edificazione degli immobili di proprietà dei ricorrenti sono stati avviati quando le opere di realizzazione del erano in fase di ultimazione;
Parte_1
- che solo dopo le contestazioni da parte dei ricorrenti e lo svolgimento del procedimento di ATP, i condomini hanno preso atto della mancata realizzazione di un autonomo scarico fognario a servizio del Parte_1
- che essendo stati i due complessi immobiliari ultimati nell'anno 2008, non è plausibile che non si sia verificato alcun problema allo scarico sino ai mesi di aprile- maggio 2016, dovendo la fonte dei danni essere trovata altrove;
- che la domanda di risarcimento dei danni di controparte è inammissibile per essere stata la richiesta formulata in modo omnicomprensivo, pur non essendo parte ricorrente un unico centro di imputazione di diritti;
- che, in ogni caso, la domanda è infondata per carenza di nesso causale tra l'allaccio del alla rete dei ricorrenti e i danni che affermano di aver subito;
Parte_1
- che la mancata realizzazione dello scarico fognario per il come Parte_1 progettato e autorizzato dal è imputabile alla società appaltatrice e CP_15 venditrice del complesso immobiliare;
- che è ravvisabile anche la colpa del Direttore dei Lavori per omessa vigilanza sull'opera e infedele dichiarazione di ultimazione dei lavori;
- che, a propria volta, nel corso dell'anno 2016, i condomini hanno subito danni da allagamento delle strutture, la cui causa è stata rinvenuta, a seguito di video- ispezione della propria condotta di scarico, in una ostruzione provocata da assi di legno messe in opera nel pozzetto del ricorrente CP_9
- che, vista la coincidenza temporale, è probabile che anche i danni subiti dai ricorrenti siano stati causati dalla medesima ostruzione, imputabile a quale CP_9 proprietario esclusivo della porzione immobiliare su cui insiste il pozzetto;
- che, in caso di cessazione dell'attuale scarico del è necessario Parte_1 procedere alla costituzione di servitù coattiva di acquedotto e/o di scarico, rimanendo altrimenti i convenuti privi di scarichi idrici, in quanto interclusi. Si è costituito in giudizio il terzo chiamato , chiedendo il rigetto delle Controparte_8 domande formulate dai convenuti. In particolare, ha dedotto:
- che, nell'anno 2005, è stato incaricato da della Parte_6 direzione lavori per la realizzazione di un edificio condominiale in Castelfranco Di Sotto (PI);
- che, nel corso dei suddetti lavori, la società Ro. proprietaria del Controparte_16 lotto a valle, ha avviato la costruzione di un complesso residenziale;
- che le suddette società si sono accordate al fine di posare un'unica condotta per gli scarichi, a servizio di entrambi i fabbricati, da recapitare poi nel collettore pubblico in corrispondenza della Via Provinciale Valdinievole;
- che, quanto al fabbricato condominiale, è stata regolarmente ottenuta l'autorizzazione allo scarico da parte dell'amministrazione comunale in data 10.04.2007 e redatta la certificazione di agibilità al termine dei lavori in data 17.12.2007;
- che le azioni svolte dal e dai condomini sono prescritte tanto invocando Parte_1 il titolo contrattuale quanto quello extracontrattuale, decorrendo il relativo termine al più tardi dal 17.12.2007;
- che la CTU resa nel procedimento ex art. 696 c.p.c. non è opponibile al per Pt_3 non avervi questi preso parte;
- che il professionista ha una responsabilità contrattuale nei confronti del solo committente i lavori, nei limiti dell'incarico conferito, e non può essere ritenuto responsabile per dichiarazioni rese dalla Società costruttrice in ordine alla conformità urbanistico-catastale e alla agibilità delle unità immobiliari;
- che non è mai stato attestato uno stato di fatto difforme rispetto al progetto, essendo il tracciato della tubazione del corrispondente a quello tracciato Parte_1 nell'elaborato;
- che l'impianto oggetto di contestazione è comune ai due fabbricati, realizzato in contestualità e per un utilizzo congiunto;
- che i danni subiti dai ricorrenti nell'anno 2016 non possono essere ricondotti alle modalità di realizzazione dell'impianto di scarico, idoneo a sopportare il carico di entrambi i fabbricati;
- che se vi fosse stato un problema di sovraccarico, gli effetti pregiudizievoli si sarebbero prodotti sin dall'inizio, non essendo mutato nel tempo il carico urbanistico degli immobili;
- che è del tutto verosimile che l'evento di allagamento sia imputabile all'attività posta in essere dai ricorrenti sul pozzetto in cui sono convogliate le acque di entrambi gli immobili.
Non si sono costituite in giudizio le e RO. Controparte_17 [...]
quest'ultima chiamata in causa dai ricorrenti, a seguito delle difese Controparte_16 del convenuto.
Con ordinanza del 22.10.2021, il Giudice, ritenuta necessaria un'istruttoria non sommaria alla luce delle difese delle parti, ha disposto il mutamento del rito, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
Concessi i termini per memorie previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata istruita mediante assunzione di interrogatorio formale dei terzi chiamati e disposizione di CTU.
Con ordinanza del 12.07.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine fino a 20 giorni prima per note conclusionali.
All'udienza del 12.10.2023, le parti hanno concluso come da verbale, chiedendo in ipotesi sentenza parziale.
Con sentenza emessa a verbale in pari data, il Tribunale, parzialmente definendo la causa, ha così disposto:
- condanna il a separare, a propria cura e spese, l'impianto Parte_1 fognario da quello degli attori e alla realizzazione di un autonomo impianto fognario secondo quanto previsto dalla CTU;
- costituisce servitù coattiva di acquedotto e scarico, a carico del resede di proprietà di catastalmente individuato al Foglio 27, part. 555, subalterno 4, del Controparte_9 posto auto del medesimo – subalterno 12 ed altresì della particella n. 555, subalterno 14, di proprietà comune dei ricorrenti, ed a favore di tutte le unità immobiliari di proprietà degli intervenuti, con il tracciato indicato in C.T.U.;
- condanna il e i singoli condomini, in solido, al pagamento, Parte_1 in favore di parte attrice, di € 16.748,00 oltre oneri fiscali, ed oltre ad € 2.000,00 per rimborso spese di CTP;
- condanna il e i singoli condomini, in solido, al pagamento Parte_1 delle spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate in € 6.000,00 oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, oltre ad € 2.500,00 oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. per la fase di ATP, cui va sommato il rimborso delle anticipazioni;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_6 tempore, a tenere indenne i convenuti da quanto questi dovranno pagare per effetto della presente sentenza;
- rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dai convenuti;
- pone definitivamente a carico dei convenuti e di le spese Parte_6 di CTU;
- separa la causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_8
, disponendo come da ordinanza a latere.
[...]
Visto l'art. 2651 c.c. manda al Conservatore dei registri immobiliari di Pisa per procedere alla trascrizione della sentenza e per ogni ulteriore adempimento di legge.
Con ordinanza in pari data è stata rimessa la causa sul ruolo per istruire la causa tra il e , con convocazione delle parti ai sensi Parte_1 Controparte_8 dell'art. 185 bis c.p.c.
Hanno spiegato atto di intervento volontario , Controparte_9 Parte_7
e .
[...] Controparte_12
Dopo alcuni rinvii per trattative, è stata disposta ulteriore CTU.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10.7.2025 in trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni, e le parti hanno concluso come in epigrafe riportato.
*****
Anteponendosi la disamina delle questioni preliminari (arg. ex art. 276, comma II, c.p.c.), deve dichiararsi inammissibile l'intervento volontario di , Controparte_9
e . Questi non hanno interesse autonomo o Controparte_18 Controparte_12 litisconsortile a partecipare al giudizio tra il e il Geom. Parte_1
vertendo la causa su questioni estranee e non interferenti con le domande CP_19 originariamente proposte dagli odierni intervenienti, e sulle quali il Tribunale si è già pronunciato con sentenza. Né la circostanza che abbiano fatto riserva di ulteriori azioni risarcitorie nei confronti del è suscettibile di incidere su tale Parte_1 valutazione.
Passando al merito, residua di delibare sulla domanda di risarcimento del danno veicolata in giudizio sia in via contrattuale che extracontrattuale dal Parte_1
e dai singoli condòmini nei confronti di .
[...] Controparte_8
Difetta un titolo contrattuale in forza del quale il Condominio possa far valere la responsabilità professionale del geometra, che ha svolto il ruolo di direttore dei lavori incaricato dalla società costruttrice RO.TI. e non ha assunto alcun Controparte_16 vincolo nei confronti del condominio e dei condòmini cui successivamente sono state alienate le unità. È altresì fuori contesto il richiamo al concetto di contatto sociale della difesa del condominio e dei singoli condòmini.
Nondimeno, è meritevole di considerazione l'alternativa prospettazione della fonte di responsabilità, ossia quella aquiliana.
Segnatamente, benché la norma non sia stata oggetto di espressa menzione in atti, occorre misurarsi con il precetto di cui all'art. 1669 c.c. Com'è noto, la norma richiamata delinea un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale in cui possono incorrere, nei confronti del committente e dei suoi aventi causa – come nel caso – a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti – inclusi progettista e direttore dei lavori – che, prestando la loro opera, abbiano contribuito per colpa professionale all'insorgenza dei vizi (Cass. 3406/2006; Cass. 19868/2009; Cass. 14650/2012; Cass. 17874/2013; Cass. 18289/2020). Si ricorda che nell'interpretazione e qualificazione della domanda, non sussiste un vincolo alle espressioni adoperate dalla parte, ma occorre accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile dal tenore letterale, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento in concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. 8225/2004; Cass. 13602/2019).
La responsabilità invocata, ancorché di natura extracontrattuale, si configura come responsabilità professionale, regolata dalle norme del contratto d'opera professionale (cfr. da ultimo Cass. Sez. II n. 18405/2025).
Quanto alla tipologia di “grave difetto”, cui si ricollega, di evidenza, la fattispecie di cui è causa, si rammenta che essa, per comune interpretazione estensiva in diritto vivente, può consistere in lesioni alle strutture, di imperfezioni o di difformità tali da diminuire sensibilmente il valore economico dell'edificio nel suo complesso, o di alterazioni che attengano a quegli elementi, accessori o secondari, che consentono però l'impiego duraturo cui l'opera è destinata, quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento (cfr. Cass. 11740/2003; Cass. 8811/2003; Cass. 11740/2003; Cass. 456/1999).
Orbene, effettuata tale qualificazione della fattispecie di responsabilità, occorre disaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal professionista con riguardo ad ogni azione avanzata.
La pregiudiziale di merito è fondata, tenuto conto della tempistica degli eventi.
Il dies a quo del termine prescrizionale è fisso e decorre dal compimento dell'opera, nel caso in esame ricollegabile al certificato di conformità del 19.12.2007, o, volendo risalire a ritroso alla dichiarazione di fine lavori, ad aprile 2007. I danni lamentati, in via diretta e riflessa, dal e dalla compagine dei condòmini hanno Parte_1 avuto origine da un difetto congenito all'opera, e si sono manifestati e prodotti ad aprile 2016, ossia nell'arco temporale di operatività della norma ex art. 1669 c.c.
In presenza dei presupposti di cui all'art. 1669 c.c., il danneggiato può agire per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nel caso in cui il danno si manifesti dopo il decorso del termine decennale dalla costruzione dell' opera previsto dall' art. 1669 c.c. (ex multis, Cass. sez. III, n. 28469/2024, Cass. sez. II, n. 31301/2023). Al contrario, se il danno si manifesta, come nel caso in esame, entro il decennio e il danneggiato non si attiva tempestivamente, perdendo i termini per agire ex art. 1669 c.c., non potrà esperire l' azione ex art. 2043 c.c., poiché ciò eluderebbe il regime di prescrizione e decadenza (in relazione a quest'ultima il problema non si è in concreto posto, tenuto conto della mancata eccezione) proprio dell' azione speciale. Ancora in tema di prescrizione, rileva il Tribunale che la durata decennale della responsabilità ex art. 1669 c.c., non assolve alla funzione tipica dell'istituto della prescrizione estintiva relazionata alla perdurante inerzia del titolare nell'esercizio del diritto, ma si innesta, piuttosto, nella conformazione strutturale dello stesso diritto al risarcimento del danno, unitamente all'altro elemento fattuale, anch'esso sussunto nello schema normativo, consistente nella manifestazione della rovina o dei gravi vizi e difetti entro il decennio dalla ultimazione delle opere (Cass. Sez. III, n. 30607/2018).
Per quanto esposto, pur dovendosi reputare accertata, in concreto, la responsabilità del professionista che ha partecipato, nella qualità di D.L. alla realizzazione dell'opera, nella misura in cui ha mancato di sorvegliare sulla realizzazione di un tratto delle tubature della fognatura, peraltro rilasciando certificazioni non conformi (cfr. entrambe le disposte CTU sul punto), non è accolta la richiesta risarcitoria in accoglimento dell'eccezione estintiva di prescrizione.
Ogni diverso profilo è assorbito.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria, meramente declamata, di né per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. Pt_3
Le spese di lite tra e compagine condominiale da una parte e Parte_1
dall'altra, tenuto conto della non comune fattispecie e degli Controparte_8 accertamenti incidentali, sono compensate per i 2/3, nella residua quota sono poste a carico dei soccombenti e liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, parametri medi per lo scaglione di valore, visto anche l'aumento per le parti in causa. Spese di CTU ing. a carico del che dovrà rimborsare Per_1 Parte_1
a anche le spese di CTP per € 1.015,04 come da fattura allegata. Gli intervenuti Pt_3 sono condannati a risarcire le spese di lite alle altre parti, avuto riguardo alla sola parte finale del processo e tenuto conto della limitata attività difensiva svolta nei di loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'intervento in causa di , Controparte_9 CP_10
e ; Parte_4 Parte_5
- rigetta le domande di risarcimento del danno proposte nei confronti di CP_8
;
[...]
- condanna il in persona dell'amministratore pro tempore, e Parte_1
, , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e tutti in solido tra loro, al Controparte_6 CP_7 Parte_2 pagamento, in favore di , di 1/3 delle spese di lite, liquidate in tal Controparte_8 quota in € 2.700,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta, oltre ad € 1.015,04 per rimborso spese ctp;
- condanna , e , Controparte_9 CP_10 Parte_4 Parte_5 in solido tra loro, al pagamento, in favore del e di Parte_1 CP_8
[...] [...]
, delle spese di lite, liquidate in € 1.250,00 ciascuno per compensi, oltre
[...] spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico del Parte_1
Pisa, 28 novembre 2025.
Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5197/2019 avente ad oggetto “Proprietà” tra
(C.F. , in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Giusti, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale e Email_1 comunque presso il suo studio in Cecina (LI), Corso Matteotti, n. 91, giusta procura allegata alla busta telematica
⎯ ATTORE IN RICOVENZIONALE e
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._4 CP_5
), (C.F. ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6
(C.F. ) e (C.F. CP_7 C.F._7 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Giusti, C.F._8 elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale e comunque presso il suo studio in Email_1
Cecina (LI), Corso Matteotti, n. 91, giusta procura allegata alla busta telematica
⎯ INTERVENUTI, ATTORI IN RICONVENZIONALE e
(C.F ), rappresentato e difeso Controparte_8 C.F._9 dall'Avv. Giannitalo Papa, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecatini Terme (PT), Corso Roma, n. 104, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
⎯ CONVENUTO e (C.F. , (C.F. Controparte_9 C.F._10 CP_10
), (C.F. ) e C.F._11 Controparte_11 C.F._12
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_12 C.F._13
IE EM, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, Via de' Tornabuoni, n. 10, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo
⎯ INTERVENUTI VOLONTARI CONCLUSIONI e condòmini: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- accertare la responsabilità contrattuale, ovvero in subordine extracontrattuale, del Direttore dei Lavori Geom. condannandolo, in solido con la soc. Controparte_8
a tenere indenne e/o rifondere il ed i singoli CP_13 Parte_1 proprietari delle relative unità immobiliari tutti gli oneri che questi sono stati condannati a sopportare in conseguenza di questo giudizio e della precedente fase di A.T.P., nei confronti degli originari attori, oltre alla condanna a sostenere tutti i costi necessari per la realizzazione della nuova conduttura di scarico;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso dei costi legali, di CTU e CTP nella fase di ATP, anche tenuto conto delle unilaterali disponibilità conciliative mostrate dagli esponenti (e non dalla controparte).”
: Controparte_8
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, per le causali di cui agli scritti difensivi in atti, IN VIA PRELIMINARE: 1) ACCERTARE E DICHIARARE che l'accertamento tecnico preventivo svoltosi ante causam (R.G. n. 3828/2017 del Tribunale di Pisa) è inopponibile al Sig.
[...] ; e, per l'effetto, Parte_3
2) ESTROMETTERE dal presente giudizio il Sig. eom. ; CP_8 CP_8 IN VIA PRELIMINARE, IN SUBORDINE:
3) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle azioni di responsabilità avanzate dal
nei confronti del Sig. , per Parte_1 Parte_3 CP_8 difetto di legittimazione attiva;
IN VIA PRELIMINARE, IN ULTERIORE SUBORDINE:
4) ACCERTARE E DICHIARARE il difetto di legittimazione ad agire passiva e/o della titolarità passiva del Sig. ; e, per l'effetto, Parte_3
5) ESTROMETTERE dal presente giudizio il Sig. eom. ; CP_8 CP_8 IN VIA PRELIMINARE, IN ULTERIORE SUBORDINE:
6) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del presente giudizio per intervenuta prescrizione del diritto preteso;
7) RESPINGERE, per tutte le ragioni espresse in atti, l'atto di intervento volontario depositato in data 21/01/2025, nella presente controversia, dai Sigg.ri CP_9
, e;
[...] CP_10 Parte_4 Controparte_12 NEL MERITO:
8) RESPINGERE tutte le domande formulate nel presente giudizio nei confronti del Sig. eom. , in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto;
CP_8 CP_8 e comunque:
9) CONDANNARE il al risarcimento del danno per Parte_1 responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C., stante la temerarietà della lite;
infine 10) CONDANNARE il al risarcimento del danno, in Parte_1 favore del Sig. di tutti i danni subiti e subendi da Parte_3 quest'ultimo in dipendenza della chiamata in causa di terzo nel presente giudizio, da liquidarsi in via equitativa
Vittoria di spese ed onorari di causa, comprese spese per le consulenze d'ufficio. Con ogni altro consequenziale provvedimento di Legge dovuto, anche se non espressamente richiesto nell'interesse della parte rappresentata.”
Terzi intervenuti:
“Al fine di far valere, per quanto di loro interesse, i diritti riconosciuti e l'assetto già definito con autorità di giudicato con la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1262/2023 resa sulla scorta degli accertamenti tecnici svolti in sede di a.t.p. e di merito dal c.t.u. geom. e della documentazione ufficiale in atti, nonché per avversare ogni CP_14 contrastante accertamento e petitum. Spese vinte.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 04.12.2019, , Controparte_9 [...]
e hanno convenuto in giudizio il CP_10 Parte_4 Parte_5
con sede in Castelfranco di Sotto (PI), Via Romana, n. 262/c, Parte_1 al fine di sentir accertare l'illecito esercizio di servitù di passaggio e scarico da parte del convenuto in danno della proprietà ricorrente e sentir lo stesso condannato a cessare l'esercizio, separare l'impianto fognario a servizio del da quello a servizio Parte_1 del fabbricato dei ricorrenti e a risarcire tutti i danni arrecati, con refusione delle spese tecniche e legali sostenute.
A sostegno delle domande, hanno allegato:
- che sono rispettivamente proprietari di villette a schiera costituenti il fabbricato plurifamiliare posto in Castelfranco di Sotto (PI), Via Provinciale Valdinievole, n. 5/A, 5/B, 5/C e 5/D, confinante con il convenuto;
Parte_1
- che, a far data da aprile-maggio 2016, in conseguenza di eventi metereologici, hanno subito allagamenti delle rispettive proprietà;
- che, da accertamenti svolti, è emerso che il convenuto, senza alcuna Parte_1 autorizzazione, ha collegato la propria linea fognaria di scarico a quella del fabbricato di proprietà dei ricorrenti;
- che la linea fognaria non è in grado di far defluire verso il ricettore finale anche le acque che vi confluiscono indebitamente dal confinante;
Parte_1
- che gli atti di compravendita delle villette a schiera non prevedono alcuna servitù a vantaggio del limitrofo;
Parte_1
- che è stato svolto un accertamento tecnico preventivo, anche a fini conciliativi, nel quale è stato confermato lo stato di fatto dell'impianto fognario, difforme rispetto all'elaborato grafico allegato all'autorizzazione allo scarico ottenuta dal
Parte_1
- che, nonostante le evidenze, il ha rifiutato di adottare qualsivoglia Parte_1 opportuna soluzione, anche in via stragiudiziale;
- che è provato che l'allaccio allo scarico fognario operato dal costituisca Parte_1 abuso, che ha arrecato e continua ad arrecare danni ai ricorrenti;
- che la soluzione individuata dal CTU risulta ingiustificatamente dannosa e invasiva per i ricorrenti;
- che i danni asseritamente subiti dal convenuto sono del tutto indimostrati e, in ogni caso, prodotti dalla situazione abusiva dell'impianto fognario.
Si è costituito in giudizio il contestando integralmente Parte_1 quanto ex adverso allegato in punto di fatto e di diritto. Si sono altresì costituiti, quali intervenienti volontari, i singoli condomini proprietari delle unità immobiliari facenti parte del Condominio, chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa della Società costruttrice e del Direttore Lavori e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti dai propri immobili e la costituzione, in proprio favore, di servitù coattiva di scarico. In particolare, hanno rilevato:
- che il Condominio è stato edificato dalla società ed Parte_6 ultimato nell'anno 2007;
- che le unità immobiliari facenti parte del Condominio sono state successivamente alienate agli odierni condomini;
- che negli atti di vendita dei beni è stata garantita la piena conformità urbanistica del compendio immobiliare e l'abitabilità delle singole unità;
- che, al momento dell'acquisto, gli odierni proprietari hanno, in assoluta buona fede, confidato nella presenza di regolare autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune e nella realizzazione dello stesso in conformità ai progetti approvati;
- che i lavori di edificazione degli immobili di proprietà dei ricorrenti sono stati avviati quando le opere di realizzazione del erano in fase di ultimazione;
Parte_1
- che solo dopo le contestazioni da parte dei ricorrenti e lo svolgimento del procedimento di ATP, i condomini hanno preso atto della mancata realizzazione di un autonomo scarico fognario a servizio del Parte_1
- che essendo stati i due complessi immobiliari ultimati nell'anno 2008, non è plausibile che non si sia verificato alcun problema allo scarico sino ai mesi di aprile- maggio 2016, dovendo la fonte dei danni essere trovata altrove;
- che la domanda di risarcimento dei danni di controparte è inammissibile per essere stata la richiesta formulata in modo omnicomprensivo, pur non essendo parte ricorrente un unico centro di imputazione di diritti;
- che, in ogni caso, la domanda è infondata per carenza di nesso causale tra l'allaccio del alla rete dei ricorrenti e i danni che affermano di aver subito;
Parte_1
- che la mancata realizzazione dello scarico fognario per il come Parte_1 progettato e autorizzato dal è imputabile alla società appaltatrice e CP_15 venditrice del complesso immobiliare;
- che è ravvisabile anche la colpa del Direttore dei Lavori per omessa vigilanza sull'opera e infedele dichiarazione di ultimazione dei lavori;
- che, a propria volta, nel corso dell'anno 2016, i condomini hanno subito danni da allagamento delle strutture, la cui causa è stata rinvenuta, a seguito di video- ispezione della propria condotta di scarico, in una ostruzione provocata da assi di legno messe in opera nel pozzetto del ricorrente CP_9
- che, vista la coincidenza temporale, è probabile che anche i danni subiti dai ricorrenti siano stati causati dalla medesima ostruzione, imputabile a quale CP_9 proprietario esclusivo della porzione immobiliare su cui insiste il pozzetto;
- che, in caso di cessazione dell'attuale scarico del è necessario Parte_1 procedere alla costituzione di servitù coattiva di acquedotto e/o di scarico, rimanendo altrimenti i convenuti privi di scarichi idrici, in quanto interclusi. Si è costituito in giudizio il terzo chiamato , chiedendo il rigetto delle Controparte_8 domande formulate dai convenuti. In particolare, ha dedotto:
- che, nell'anno 2005, è stato incaricato da della Parte_6 direzione lavori per la realizzazione di un edificio condominiale in Castelfranco Di Sotto (PI);
- che, nel corso dei suddetti lavori, la società Ro. proprietaria del Controparte_16 lotto a valle, ha avviato la costruzione di un complesso residenziale;
- che le suddette società si sono accordate al fine di posare un'unica condotta per gli scarichi, a servizio di entrambi i fabbricati, da recapitare poi nel collettore pubblico in corrispondenza della Via Provinciale Valdinievole;
- che, quanto al fabbricato condominiale, è stata regolarmente ottenuta l'autorizzazione allo scarico da parte dell'amministrazione comunale in data 10.04.2007 e redatta la certificazione di agibilità al termine dei lavori in data 17.12.2007;
- che le azioni svolte dal e dai condomini sono prescritte tanto invocando Parte_1 il titolo contrattuale quanto quello extracontrattuale, decorrendo il relativo termine al più tardi dal 17.12.2007;
- che la CTU resa nel procedimento ex art. 696 c.p.c. non è opponibile al per Pt_3 non avervi questi preso parte;
- che il professionista ha una responsabilità contrattuale nei confronti del solo committente i lavori, nei limiti dell'incarico conferito, e non può essere ritenuto responsabile per dichiarazioni rese dalla Società costruttrice in ordine alla conformità urbanistico-catastale e alla agibilità delle unità immobiliari;
- che non è mai stato attestato uno stato di fatto difforme rispetto al progetto, essendo il tracciato della tubazione del corrispondente a quello tracciato Parte_1 nell'elaborato;
- che l'impianto oggetto di contestazione è comune ai due fabbricati, realizzato in contestualità e per un utilizzo congiunto;
- che i danni subiti dai ricorrenti nell'anno 2016 non possono essere ricondotti alle modalità di realizzazione dell'impianto di scarico, idoneo a sopportare il carico di entrambi i fabbricati;
- che se vi fosse stato un problema di sovraccarico, gli effetti pregiudizievoli si sarebbero prodotti sin dall'inizio, non essendo mutato nel tempo il carico urbanistico degli immobili;
- che è del tutto verosimile che l'evento di allagamento sia imputabile all'attività posta in essere dai ricorrenti sul pozzetto in cui sono convogliate le acque di entrambi gli immobili.
Non si sono costituite in giudizio le e RO. Controparte_17 [...]
quest'ultima chiamata in causa dai ricorrenti, a seguito delle difese Controparte_16 del convenuto.
Con ordinanza del 22.10.2021, il Giudice, ritenuta necessaria un'istruttoria non sommaria alla luce delle difese delle parti, ha disposto il mutamento del rito, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
Concessi i termini per memorie previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata istruita mediante assunzione di interrogatorio formale dei terzi chiamati e disposizione di CTU.
Con ordinanza del 12.07.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine fino a 20 giorni prima per note conclusionali.
All'udienza del 12.10.2023, le parti hanno concluso come da verbale, chiedendo in ipotesi sentenza parziale.
Con sentenza emessa a verbale in pari data, il Tribunale, parzialmente definendo la causa, ha così disposto:
- condanna il a separare, a propria cura e spese, l'impianto Parte_1 fognario da quello degli attori e alla realizzazione di un autonomo impianto fognario secondo quanto previsto dalla CTU;
- costituisce servitù coattiva di acquedotto e scarico, a carico del resede di proprietà di catastalmente individuato al Foglio 27, part. 555, subalterno 4, del Controparte_9 posto auto del medesimo – subalterno 12 ed altresì della particella n. 555, subalterno 14, di proprietà comune dei ricorrenti, ed a favore di tutte le unità immobiliari di proprietà degli intervenuti, con il tracciato indicato in C.T.U.;
- condanna il e i singoli condomini, in solido, al pagamento, Parte_1 in favore di parte attrice, di € 16.748,00 oltre oneri fiscali, ed oltre ad € 2.000,00 per rimborso spese di CTP;
- condanna il e i singoli condomini, in solido, al pagamento Parte_1 delle spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate in € 6.000,00 oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, oltre ad € 2.500,00 oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. per la fase di ATP, cui va sommato il rimborso delle anticipazioni;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_6 tempore, a tenere indenne i convenuti da quanto questi dovranno pagare per effetto della presente sentenza;
- rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dai convenuti;
- pone definitivamente a carico dei convenuti e di le spese Parte_6 di CTU;
- separa la causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_8
, disponendo come da ordinanza a latere.
[...]
Visto l'art. 2651 c.c. manda al Conservatore dei registri immobiliari di Pisa per procedere alla trascrizione della sentenza e per ogni ulteriore adempimento di legge.
Con ordinanza in pari data è stata rimessa la causa sul ruolo per istruire la causa tra il e , con convocazione delle parti ai sensi Parte_1 Controparte_8 dell'art. 185 bis c.p.c.
Hanno spiegato atto di intervento volontario , Controparte_9 Parte_7
e .
[...] Controparte_12
Dopo alcuni rinvii per trattative, è stata disposta ulteriore CTU.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10.7.2025 in trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni, e le parti hanno concluso come in epigrafe riportato.
*****
Anteponendosi la disamina delle questioni preliminari (arg. ex art. 276, comma II, c.p.c.), deve dichiararsi inammissibile l'intervento volontario di , Controparte_9
e . Questi non hanno interesse autonomo o Controparte_18 Controparte_12 litisconsortile a partecipare al giudizio tra il e il Geom. Parte_1
vertendo la causa su questioni estranee e non interferenti con le domande CP_19 originariamente proposte dagli odierni intervenienti, e sulle quali il Tribunale si è già pronunciato con sentenza. Né la circostanza che abbiano fatto riserva di ulteriori azioni risarcitorie nei confronti del è suscettibile di incidere su tale Parte_1 valutazione.
Passando al merito, residua di delibare sulla domanda di risarcimento del danno veicolata in giudizio sia in via contrattuale che extracontrattuale dal Parte_1
e dai singoli condòmini nei confronti di .
[...] Controparte_8
Difetta un titolo contrattuale in forza del quale il Condominio possa far valere la responsabilità professionale del geometra, che ha svolto il ruolo di direttore dei lavori incaricato dalla società costruttrice RO.TI. e non ha assunto alcun Controparte_16 vincolo nei confronti del condominio e dei condòmini cui successivamente sono state alienate le unità. È altresì fuori contesto il richiamo al concetto di contatto sociale della difesa del condominio e dei singoli condòmini.
Nondimeno, è meritevole di considerazione l'alternativa prospettazione della fonte di responsabilità, ossia quella aquiliana.
Segnatamente, benché la norma non sia stata oggetto di espressa menzione in atti, occorre misurarsi con il precetto di cui all'art. 1669 c.c. Com'è noto, la norma richiamata delinea un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale in cui possono incorrere, nei confronti del committente e dei suoi aventi causa – come nel caso – a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti – inclusi progettista e direttore dei lavori – che, prestando la loro opera, abbiano contribuito per colpa professionale all'insorgenza dei vizi (Cass. 3406/2006; Cass. 19868/2009; Cass. 14650/2012; Cass. 17874/2013; Cass. 18289/2020). Si ricorda che nell'interpretazione e qualificazione della domanda, non sussiste un vincolo alle espressioni adoperate dalla parte, ma occorre accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile dal tenore letterale, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento in concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. 8225/2004; Cass. 13602/2019).
La responsabilità invocata, ancorché di natura extracontrattuale, si configura come responsabilità professionale, regolata dalle norme del contratto d'opera professionale (cfr. da ultimo Cass. Sez. II n. 18405/2025).
Quanto alla tipologia di “grave difetto”, cui si ricollega, di evidenza, la fattispecie di cui è causa, si rammenta che essa, per comune interpretazione estensiva in diritto vivente, può consistere in lesioni alle strutture, di imperfezioni o di difformità tali da diminuire sensibilmente il valore economico dell'edificio nel suo complesso, o di alterazioni che attengano a quegli elementi, accessori o secondari, che consentono però l'impiego duraturo cui l'opera è destinata, quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento (cfr. Cass. 11740/2003; Cass. 8811/2003; Cass. 11740/2003; Cass. 456/1999).
Orbene, effettuata tale qualificazione della fattispecie di responsabilità, occorre disaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal professionista con riguardo ad ogni azione avanzata.
La pregiudiziale di merito è fondata, tenuto conto della tempistica degli eventi.
Il dies a quo del termine prescrizionale è fisso e decorre dal compimento dell'opera, nel caso in esame ricollegabile al certificato di conformità del 19.12.2007, o, volendo risalire a ritroso alla dichiarazione di fine lavori, ad aprile 2007. I danni lamentati, in via diretta e riflessa, dal e dalla compagine dei condòmini hanno Parte_1 avuto origine da un difetto congenito all'opera, e si sono manifestati e prodotti ad aprile 2016, ossia nell'arco temporale di operatività della norma ex art. 1669 c.c.
In presenza dei presupposti di cui all'art. 1669 c.c., il danneggiato può agire per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nel caso in cui il danno si manifesti dopo il decorso del termine decennale dalla costruzione dell' opera previsto dall' art. 1669 c.c. (ex multis, Cass. sez. III, n. 28469/2024, Cass. sez. II, n. 31301/2023). Al contrario, se il danno si manifesta, come nel caso in esame, entro il decennio e il danneggiato non si attiva tempestivamente, perdendo i termini per agire ex art. 1669 c.c., non potrà esperire l' azione ex art. 2043 c.c., poiché ciò eluderebbe il regime di prescrizione e decadenza (in relazione a quest'ultima il problema non si è in concreto posto, tenuto conto della mancata eccezione) proprio dell' azione speciale. Ancora in tema di prescrizione, rileva il Tribunale che la durata decennale della responsabilità ex art. 1669 c.c., non assolve alla funzione tipica dell'istituto della prescrizione estintiva relazionata alla perdurante inerzia del titolare nell'esercizio del diritto, ma si innesta, piuttosto, nella conformazione strutturale dello stesso diritto al risarcimento del danno, unitamente all'altro elemento fattuale, anch'esso sussunto nello schema normativo, consistente nella manifestazione della rovina o dei gravi vizi e difetti entro il decennio dalla ultimazione delle opere (Cass. Sez. III, n. 30607/2018).
Per quanto esposto, pur dovendosi reputare accertata, in concreto, la responsabilità del professionista che ha partecipato, nella qualità di D.L. alla realizzazione dell'opera, nella misura in cui ha mancato di sorvegliare sulla realizzazione di un tratto delle tubature della fognatura, peraltro rilasciando certificazioni non conformi (cfr. entrambe le disposte CTU sul punto), non è accolta la richiesta risarcitoria in accoglimento dell'eccezione estintiva di prescrizione.
Ogni diverso profilo è assorbito.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria, meramente declamata, di né per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. Pt_3
Le spese di lite tra e compagine condominiale da una parte e Parte_1
dall'altra, tenuto conto della non comune fattispecie e degli Controparte_8 accertamenti incidentali, sono compensate per i 2/3, nella residua quota sono poste a carico dei soccombenti e liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, parametri medi per lo scaglione di valore, visto anche l'aumento per le parti in causa. Spese di CTU ing. a carico del che dovrà rimborsare Per_1 Parte_1
a anche le spese di CTP per € 1.015,04 come da fattura allegata. Gli intervenuti Pt_3 sono condannati a risarcire le spese di lite alle altre parti, avuto riguardo alla sola parte finale del processo e tenuto conto della limitata attività difensiva svolta nei di loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'intervento in causa di , Controparte_9 CP_10
e ; Parte_4 Parte_5
- rigetta le domande di risarcimento del danno proposte nei confronti di CP_8
;
[...]
- condanna il in persona dell'amministratore pro tempore, e Parte_1
, , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e tutti in solido tra loro, al Controparte_6 CP_7 Parte_2 pagamento, in favore di , di 1/3 delle spese di lite, liquidate in tal Controparte_8 quota in € 2.700,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta, oltre ad € 1.015,04 per rimborso spese ctp;
- condanna , e , Controparte_9 CP_10 Parte_4 Parte_5 in solido tra loro, al pagamento, in favore del e di Parte_1 CP_8
[...] [...]
, delle spese di lite, liquidate in € 1.250,00 ciascuno per compensi, oltre
[...] spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico del Parte_1
Pisa, 28 novembre 2025.
Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.