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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/02/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4088/2024
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
------------
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4088/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 febbraio 2025 innanzi al dott. Attilio Burti, sono comparsi è compar- so l'attore il quale insiste per l'accoglimento delle domande e, per quel che ri- guarda la questione, dei codici del tributo evidenzia come il codice 8906 ripor- tato sugli F24 di ravvedimento possa essere pacificamente associato alle san- zioni del ravvedimento volontario in quanto costituisce fatto notorio che, al momento del pagamento, detto codice fosse abbinato agli importi pagati a tito- lo di sanzione, ai sensi dell'art. 13, comma 1b d.lgs. 472/1997.
Il Giudice invita la partw a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come segue
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Verona, contrariis rejectis, e previa ogni oppor- tuna declaratoria, così giudicare:
Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte di a titolo di compenso nei confronti di in re- Parte_1 Controparte_2 lazione al contratto denominato «Incarico di Consulenza L. N. 160 del 2019»
(di cui al doc. 3 di parte attrice) e comunque, accertato il grave inadempimen- to di rispetto al medesimo contratto, dichiararne la risoluzione, Controparte_2
e per l'effetto condannare al pagamento in restituzione in favo- Controparte_2
1 re di della somma di Euro 15.461,67, nonché al risarcimento del Parte_1 danno nella misura di € 2.299,80, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese documentate, anche della procedura di mediazione, e compenso come previsto dal D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”
Dopo breve discussione orale, il Giudice aggiorna l'udienza alle ore 13.30, di- spensando il procuratore dell'obbligo di comparire. Il procuratore dichiara che non parteciperà alla lettura della sentenza. Riaperta la discussione, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
Attilio Burti
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4088/2024 promossa da:
(p. iva ), rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 P.IVA_1
TOFFOLETTO FRANCO ANGELO MARIA, PAOLO IASIELLO, DARIO BELLITTI,
RAFFAELE DE LUCA TAMAJO
- ATTORE - contro
(p. iva ) Controparte_1 P.IVA_2
- CONVENUTA CONTUMACE -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. proposta dalla committente nei con- fronti della società convenuta che ha prestato l'attività d'opera intellettuale deve essere accolta per quanto si viene ad esporre.
2.- Risulta provato per tabulas che l'odierna attrice ha concluso due contratti tra di loro collegati: -) il primo (in ordine cronologico), in data 3.11.22, con l'odierna convenuta avente ad oggetto: la «verifica preliminare CP_3 al fine di valutare i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissibilità al credito per formazione 4.0»; - «istruttoria della pratica mediante esame ed analisi del- la documentazione contabile (fatture di acquisto, bilanci analitici, schede con- tabili, ecc.) relativa ai periodi di imposta dal 2018 al 2022 con particolare rife-
3 rimento agli investimenti e ai costi sostenuti per l'attività di formazione 4.0»; -
«predisposizione dei calcoli atti a quantificare il credito d'imposta spettante»;-
«redazione relazione progettuale» (cfr. doc. 3, art. 1 «oggetto dell'incarico»);
-) il secondo, in data 7.11.22, (dunque appena quattro giorni dopo), con il dott. avente ad oggetto l'attività di certificazione contabile Parte_2 delle spese relative al personale dipendente impiegato per beneficiare del cre- dito d'imposta (cfr. doc. 5, art. 1 “oggetto dell'incarico”).
3.- Il collegamento negoziale – istituto pacificamente ricorrente anche se i contratti collegati risultano, come nel caso di specie, stipulati tra soggetti di- versi (cfr. Cassazione civile, sez. III, 21/02/2023, n. 5377) – può ritenersi sus- sistente per le seguenti ragioni: -) i due contratti risultano essere stipulati in un momento pressocché sincronico;
-) la stipula del contratto d'opera intellet- tuale relativo alla certificazione contabile tra e il dott. è Parte_1 Parte_2 stata espressamente richiesta da (cfr. doc. 4); -) i due con- Controparte_2 tratti risultano teleologicamente preordinati ad uno scopo pratico unitario che li abbraccia entrambi e presuppone la loro esecuzione e, cioè, il conseguimento da parte della committente di crediti d'imposta da portare in com- Parte_1 pensazione relativamente alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1, commi 45-
56, legge 27.12.17, n. 205: vi è, quindi, una causa unitaria dell'operazione negoziale quale risultante dalla combinazione degli effetti dei due contratti che non si esaurisce nella sommatoria delle cause dei singoli contratti.
4.- L'interdipendenza tra i due contratti è un precipitato del collegamento ne- goziale e ha come corollari che: -) la risoluzione (o l'annullamento o la rescis- sione o la dichiarazione di nullità) di un contratto comporta la caducazione an- che dell'altro contratto collegato: è evidente, infatti, che se una pattuizione viene mendo, l'altra da sola non può raggiungere la causa unitaria dell'operazione o, comunque, l'equilibrio complessivo del sinallagma dell'operazione viene irrimediabilmente perduto;
-) “la gravità dell'inadempi- mento di un singolo contratto non deve essere apprezzata per ciascuna pattui- zione, ma all'interno della complessiva struttura negoziale” (cfr. Cassazione ci- vile, sez. II, 26/06/2019, n. 17148).
5.- Tanto premesso, la committente deduce in questa sede che tanto la società quanto il dott. avrebbero violato plurime prescrizioni Parte_3 Parte_2
4 di fonte legale e regolamentare e che, per effetto di tali inadempimenti,
l'odierna attrice sarebbe stata indotta a portare in compensazione crediti d'imposta che, in realtà, non potevano essere portati in detrazione perché non sussistevano i presupposti di tale beneficio fiscale e, comunque, perché non erano state in concreto rispettate le regole di dettaglio previste dal d.m.
4.5.2018 per il riconoscimento della detrazione fiscale delle spese di formazio- ne 4.0.
6 deduce e dimostra di aver raggiunto, nella stanza della giustizia Parte_1 complementare della mediazione di cui al d.lgs. 28/2010, un accordo concilia- tivo con il dott. che prevede la restituzione da parte di quest'ultimo Parte_2 dell'intero importo percepito per il contratto d'opera intellettuale (docc. 15 e
21), mentre di non aver raggiunto analogo accordo con la società che CP_2 ha adito in questo giudizio.
7.- Tanto premesso rispetto all'esistenza del collegamento negoziale al sostan- ziale scioglimento per mutuo consenso, in sede di mediazione, di uno dei due contratti collegati, si può ora passare nel merito delle violazioni delle norme di regolamento e delle previsioni contrattuali che sono state dall'odierna attrice ascritta alle sue controparti negoziali:
-) violazione dell'art. 3, comma 1, d.m.
4.5.2018 che enuncia le attività forma- tive i cui costi sono detraibili come credito d'imposta: la formazione svolta dal personale della committente non rientra in alcuna di quelle enunciate dalla norma e, pertanto, ha disatteso la prima delle obbligazioni a Controparte_2 suo carico, la quale, consistendo nella “verifica preliminare al fine di valutare i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissibilità al credito imposta formazio- ne 4.0” (doc. 3, art. 1.2), imponeva al prestatore d'opera d'informare il cliente dell'assenza dei requisiti oggettivi per la detraibilità delle spese sostenute e l'astensione dallo svolgimento dell'ulteriore attività che trovava, il suo presup- posto logico, proprio nell'eventuale positivo riscontro dell'esistenza dei presup- posti oggettivi e soggettivi del credito d'imposta;
-) violazione dell'art. 6, comma 1, d.m.
4.5.2018 che dispone, per le società sottoposte alla revisione legale dei conti che “ai fini del riconoscimento del cre- dito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispon- denza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa de-
5 vono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti”, mentre, invece, il dott. non era il sogget- Parte_2 to incaricato della revisione legale e, ciò nondimeno, ha assunto l'incarico
(conferito dalla committente su segnalazione dell'odierna convenuta CP_2
di redigere la relativa certificazione;
[...]
-) violazione dell'art. 6, comma 3, ultimo allinea, d.m.
4.5.2018 che prevede che “con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre, de- vono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa” quando, invece, nel caso di specie, la convenuta ha chiesto alla committente, in carenza dei registri nominativi debi- tamente compilati durante i corsi e sottoscritti congiuntamente da docente e discenti, di far sottoscrivere in via postuma schede indicanti il monte ore di formazione e, cioè, ha suggerito la redazione di una documentazione del tutto inidonea ai fini dell'eventuale attività di controllo degli uffici ispettivi dell'ente impositore;
-) omessa informazione rispetto alla previsione di cui all'art. 6, prima parte,
d.m.
4.5.18 nella parte in cui la disposizione di rango secondario prevede che
“ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta so- no tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione, nel caso di attività di formazione organizzate internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all'impresa, la relazione de- ve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto formatore esterno”: la committente, invero, non ha predisposto e non si è fatta rilasciare dalla società di consulenza alcuna relazione illustrativa rispetto all'attività formativa svolta dai dipendenti, né è stata messa al corrente da parte della società convenuta della necessità di ottenere e conservare tale documento ai fini delle successive attività accertative da parte dell'ente impositore.
8.- Così individuati gli inadempimenti allegati dall'attrice che agisce per la riso- luzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza, ai fini del
6 riparto dell'onere della prova, occorre osservare che, per giurisprudenza con- solidata, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarci- mento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitan- dosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
contro
- parte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cassa- zione civile sez. I, 15/07/2011, n.15659).
9.- Sarebbe stato, quindi, onere della convenuta provare di aver regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni e, segnatamente, di aver: -) consigliato la cliente di non presentare alcuna detrazione per le spese sostenute non rien- trando l'attività formativa in quella prevista dal citato regolamento del Ministe- ro dell'Economia e delle Finanze;
-) rappresentato alla committente la necessi- tà di conservare una relazione illustrativa delle attività formative che benefi- ciano del credito d'importa e i registri nominativi delle attività formative svolte dai dipendenti debitamente sottoscritti;
-) raccomandato alla committente la necessità di rivolgersi al soggetto incaricato della revisione legale per la certifi- cazione delle spese.
10.- Tale prova, tuttavia, non è stata offerta dalla convenuta contumace e, pertanto, gli inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal combinato disposto delle regole pattizie del contratto di consulenza e della disciplina di fonte rego- lamentare sopra citata devono ritenersi dimostrati.
11.- Ciò posto, occorre anche esprimere un giudizio positivo rispetto alla non scarsa importanza degli inadempimenti ai fini della caducazione del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.: la società con- venuta ha, di fatti, violato il nocciolo duro delle obbligazioni contrattuali indu- cendo in errore l'attrice rispetto all'effettiva detraibilità del credito d'imposta e, esponendola, in caso di omessa percezione dell'errore da parte del suo reviso- re legale, al rischio di accertamenti dell'Agenzia delle Entrate per omesso ver- samento della parte d'imposta portata indebitamente in compensazione.
12.- La prestazione in concreto svolta dalla prestatrice d'opera intellettuale ri- sulta, quindi, non solo del tutto inutile rispetto all'interesse sotteso alla stipula del contratto d'opera professionale (è stato portato in detrazione un credito fi-
7 scale in assenza dei presupposti) e radicalmente difforme dalla condotta che avrebbe dovuto essere tenuta in osservanza delle norme di contratto e di leg- ge, ma anche foriera di danni potenziali al patrimonio della cliente.
13.- La conseguenza dell'accoglimento della domanda di risoluzione del con- tratto e di travolgimento con effetti ex tunc di un contratto che non può essere considerato ad esecuzione continuata o periodica (art. 1458 cod. civ.) è il venir meno della causa debendi del pagamento eseguito dalla committente e, con- seguentemente, l'accoglimento della domanda, logicamente subordinata all'accoglimento della domanda di risoluzione, proposta dall'attrice nei confron- ti della convenuta di condanna restituzione delle somme percepite ex art. 2033 cod. civ.
14.- La documentazione in atti è, infatti, concludente nel senso di ritenere di- mostrata l'esecuzione dei pagamenti dall'attrice alla convenuta (docc. 13,
14).
15.- Ai fini della decorrenza degli interessi sulle somme indebitamente pagate lo stato soggettivo dell'accipiens deve essere considerato di mala fede, in quanto i plurimi inadempimenti sono talmente gravi che è lecito inferire una si- tuazione di dolosa violazione del regolamento ministeriale e dell'oggetto del contratto dio consulenza. Gli interessi, quindi, decorrono al saggio legale di cui all'art. 1284, comma 1°, cod. civ. dalla data del 7.2.23 sino alla data del per- fezionamento della notifica dell'atto introduttivo e, dalla data della notifica dell'atto di citazione sino al saldo, al saggio di cui all'art. 1284, comma 4°, cod. civ.
16.- Risulta anche parzialmente fondata la domanda di risarcimento dei danni.
Emerge dagli atti di causa, infatti, che la committente abbia presentato do- manda di ravvedimento, adempiendo tardivamente al debito tributario nella misura in cui era stato indebitamente portato in detrazione un credito di impo- sta che, in realtà, non poteva ritenersi sussistente (cfr. doc. 17).
17.- Quale conseguenza patrimoniale negativa dell'inadempimento della con- venuta vi sono, quindi, anche le sanzioni che la committente ha dovuto pagare per aver tardivamente adempiuto all'obbligazione tributaria ai sensi dell'art. 13, comma 1b d.lgs. 472/1997 nella somma risultante dalla quietanza prodotta in atti (doc. 17) per la somma complessiva di euro 1624,00. Trattandosi di un
8 debito di valore tale somma, dalla data del pagamento – e, cioè, dal momento della produzione del danno (30.5.23, cfr. doc. 17) – sino alla data della pub- blicazione della presente sentenza, deve essere rivalutata al tasso ISTAT dei beni di consumo e, sulla somma anno per anno rivalutata, devono essere cal- colati gli interessi corrispettivi al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, cod. civ.
18.- Alla parte vittoriosa devono essere riconosciute le spese legali che si li- quidano sulla base dei medi del d.m. 55/2014 ad eccezione che per la fase di trattazione ed istruttoria che deve essere liquidata sulla base dei minimi in ra- gione dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità dell'attività assertiva successiva alla conversione dal rito ordinario al rito semplificato. Sono anche dovute le spese di mediazione e il compenso per il procedimento di mediazio- ne. La liquidazione viene fatta alla stregua dei parametri suindicati direttamen- te in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o as- sorbita, così dispone:
a) dichiara la risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. del contratto concluso inter partes e meglio individuato in parte motiva;
b) condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di euro
15.461,67, oltre interessi ex art. 1284, comma 1°, cod. civ. correnti dal
7.2.23 al 28.6.24 e interessi ex art. 1284, comma 4°, cod. civ. correnti dal 29.6.24 sino al saldo;
c) condanna la convenuta a risarcire all'attrice la somma di euro 1624,00 oltre rivalutazione e sulla somma anno per anno rivalutata interessi compensativi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1°, cod. civ. come meglio indicato in parte motiva;
d) condanna la convenuta alla refusione all'attrice delle spese legali che si liquidano in euro 4.237,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge oltre al contributo unificato pari a 237,00 euro.
9 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed al- legazione al verbale.
Verona, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Attilio Burti
10
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
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VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4088/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 febbraio 2025 innanzi al dott. Attilio Burti, sono comparsi è compar- so l'attore il quale insiste per l'accoglimento delle domande e, per quel che ri- guarda la questione, dei codici del tributo evidenzia come il codice 8906 ripor- tato sugli F24 di ravvedimento possa essere pacificamente associato alle san- zioni del ravvedimento volontario in quanto costituisce fatto notorio che, al momento del pagamento, detto codice fosse abbinato agli importi pagati a tito- lo di sanzione, ai sensi dell'art. 13, comma 1b d.lgs. 472/1997.
Il Giudice invita la partw a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come segue
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Verona, contrariis rejectis, e previa ogni oppor- tuna declaratoria, così giudicare:
Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte di a titolo di compenso nei confronti di in re- Parte_1 Controparte_2 lazione al contratto denominato «Incarico di Consulenza L. N. 160 del 2019»
(di cui al doc. 3 di parte attrice) e comunque, accertato il grave inadempimen- to di rispetto al medesimo contratto, dichiararne la risoluzione, Controparte_2
e per l'effetto condannare al pagamento in restituzione in favo- Controparte_2
1 re di della somma di Euro 15.461,67, nonché al risarcimento del Parte_1 danno nella misura di € 2.299,80, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese documentate, anche della procedura di mediazione, e compenso come previsto dal D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”
Dopo breve discussione orale, il Giudice aggiorna l'udienza alle ore 13.30, di- spensando il procuratore dell'obbligo di comparire. Il procuratore dichiara che non parteciperà alla lettura della sentenza. Riaperta la discussione, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
Attilio Burti
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4088/2024 promossa da:
(p. iva ), rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 P.IVA_1
TOFFOLETTO FRANCO ANGELO MARIA, PAOLO IASIELLO, DARIO BELLITTI,
RAFFAELE DE LUCA TAMAJO
- ATTORE - contro
(p. iva ) Controparte_1 P.IVA_2
- CONVENUTA CONTUMACE -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. proposta dalla committente nei con- fronti della società convenuta che ha prestato l'attività d'opera intellettuale deve essere accolta per quanto si viene ad esporre.
2.- Risulta provato per tabulas che l'odierna attrice ha concluso due contratti tra di loro collegati: -) il primo (in ordine cronologico), in data 3.11.22, con l'odierna convenuta avente ad oggetto: la «verifica preliminare CP_3 al fine di valutare i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissibilità al credito per formazione 4.0»; - «istruttoria della pratica mediante esame ed analisi del- la documentazione contabile (fatture di acquisto, bilanci analitici, schede con- tabili, ecc.) relativa ai periodi di imposta dal 2018 al 2022 con particolare rife-
3 rimento agli investimenti e ai costi sostenuti per l'attività di formazione 4.0»; -
«predisposizione dei calcoli atti a quantificare il credito d'imposta spettante»;-
«redazione relazione progettuale» (cfr. doc. 3, art. 1 «oggetto dell'incarico»);
-) il secondo, in data 7.11.22, (dunque appena quattro giorni dopo), con il dott. avente ad oggetto l'attività di certificazione contabile Parte_2 delle spese relative al personale dipendente impiegato per beneficiare del cre- dito d'imposta (cfr. doc. 5, art. 1 “oggetto dell'incarico”).
3.- Il collegamento negoziale – istituto pacificamente ricorrente anche se i contratti collegati risultano, come nel caso di specie, stipulati tra soggetti di- versi (cfr. Cassazione civile, sez. III, 21/02/2023, n. 5377) – può ritenersi sus- sistente per le seguenti ragioni: -) i due contratti risultano essere stipulati in un momento pressocché sincronico;
-) la stipula del contratto d'opera intellet- tuale relativo alla certificazione contabile tra e il dott. è Parte_1 Parte_2 stata espressamente richiesta da (cfr. doc. 4); -) i due con- Controparte_2 tratti risultano teleologicamente preordinati ad uno scopo pratico unitario che li abbraccia entrambi e presuppone la loro esecuzione e, cioè, il conseguimento da parte della committente di crediti d'imposta da portare in com- Parte_1 pensazione relativamente alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1, commi 45-
56, legge 27.12.17, n. 205: vi è, quindi, una causa unitaria dell'operazione negoziale quale risultante dalla combinazione degli effetti dei due contratti che non si esaurisce nella sommatoria delle cause dei singoli contratti.
4.- L'interdipendenza tra i due contratti è un precipitato del collegamento ne- goziale e ha come corollari che: -) la risoluzione (o l'annullamento o la rescis- sione o la dichiarazione di nullità) di un contratto comporta la caducazione an- che dell'altro contratto collegato: è evidente, infatti, che se una pattuizione viene mendo, l'altra da sola non può raggiungere la causa unitaria dell'operazione o, comunque, l'equilibrio complessivo del sinallagma dell'operazione viene irrimediabilmente perduto;
-) “la gravità dell'inadempi- mento di un singolo contratto non deve essere apprezzata per ciascuna pattui- zione, ma all'interno della complessiva struttura negoziale” (cfr. Cassazione ci- vile, sez. II, 26/06/2019, n. 17148).
5.- Tanto premesso, la committente deduce in questa sede che tanto la società quanto il dott. avrebbero violato plurime prescrizioni Parte_3 Parte_2
4 di fonte legale e regolamentare e che, per effetto di tali inadempimenti,
l'odierna attrice sarebbe stata indotta a portare in compensazione crediti d'imposta che, in realtà, non potevano essere portati in detrazione perché non sussistevano i presupposti di tale beneficio fiscale e, comunque, perché non erano state in concreto rispettate le regole di dettaglio previste dal d.m.
4.5.2018 per il riconoscimento della detrazione fiscale delle spese di formazio- ne 4.0.
6 deduce e dimostra di aver raggiunto, nella stanza della giustizia Parte_1 complementare della mediazione di cui al d.lgs. 28/2010, un accordo concilia- tivo con il dott. che prevede la restituzione da parte di quest'ultimo Parte_2 dell'intero importo percepito per il contratto d'opera intellettuale (docc. 15 e
21), mentre di non aver raggiunto analogo accordo con la società che CP_2 ha adito in questo giudizio.
7.- Tanto premesso rispetto all'esistenza del collegamento negoziale al sostan- ziale scioglimento per mutuo consenso, in sede di mediazione, di uno dei due contratti collegati, si può ora passare nel merito delle violazioni delle norme di regolamento e delle previsioni contrattuali che sono state dall'odierna attrice ascritta alle sue controparti negoziali:
-) violazione dell'art. 3, comma 1, d.m.
4.5.2018 che enuncia le attività forma- tive i cui costi sono detraibili come credito d'imposta: la formazione svolta dal personale della committente non rientra in alcuna di quelle enunciate dalla norma e, pertanto, ha disatteso la prima delle obbligazioni a Controparte_2 suo carico, la quale, consistendo nella “verifica preliminare al fine di valutare i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissibilità al credito imposta formazio- ne 4.0” (doc. 3, art. 1.2), imponeva al prestatore d'opera d'informare il cliente dell'assenza dei requisiti oggettivi per la detraibilità delle spese sostenute e l'astensione dallo svolgimento dell'ulteriore attività che trovava, il suo presup- posto logico, proprio nell'eventuale positivo riscontro dell'esistenza dei presup- posti oggettivi e soggettivi del credito d'imposta;
-) violazione dell'art. 6, comma 1, d.m.
4.5.2018 che dispone, per le società sottoposte alla revisione legale dei conti che “ai fini del riconoscimento del cre- dito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispon- denza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa de-
5 vono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti”, mentre, invece, il dott. non era il sogget- Parte_2 to incaricato della revisione legale e, ciò nondimeno, ha assunto l'incarico
(conferito dalla committente su segnalazione dell'odierna convenuta CP_2
di redigere la relativa certificazione;
[...]
-) violazione dell'art. 6, comma 3, ultimo allinea, d.m.
4.5.2018 che prevede che “con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre, de- vono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa” quando, invece, nel caso di specie, la convenuta ha chiesto alla committente, in carenza dei registri nominativi debi- tamente compilati durante i corsi e sottoscritti congiuntamente da docente e discenti, di far sottoscrivere in via postuma schede indicanti il monte ore di formazione e, cioè, ha suggerito la redazione di una documentazione del tutto inidonea ai fini dell'eventuale attività di controllo degli uffici ispettivi dell'ente impositore;
-) omessa informazione rispetto alla previsione di cui all'art. 6, prima parte,
d.m.
4.5.18 nella parte in cui la disposizione di rango secondario prevede che
“ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta so- no tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione, nel caso di attività di formazione organizzate internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all'impresa, la relazione de- ve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto formatore esterno”: la committente, invero, non ha predisposto e non si è fatta rilasciare dalla società di consulenza alcuna relazione illustrativa rispetto all'attività formativa svolta dai dipendenti, né è stata messa al corrente da parte della società convenuta della necessità di ottenere e conservare tale documento ai fini delle successive attività accertative da parte dell'ente impositore.
8.- Così individuati gli inadempimenti allegati dall'attrice che agisce per la riso- luzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza, ai fini del
6 riparto dell'onere della prova, occorre osservare che, per giurisprudenza con- solidata, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarci- mento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitan- dosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
contro
- parte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cassa- zione civile sez. I, 15/07/2011, n.15659).
9.- Sarebbe stato, quindi, onere della convenuta provare di aver regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni e, segnatamente, di aver: -) consigliato la cliente di non presentare alcuna detrazione per le spese sostenute non rien- trando l'attività formativa in quella prevista dal citato regolamento del Ministe- ro dell'Economia e delle Finanze;
-) rappresentato alla committente la necessi- tà di conservare una relazione illustrativa delle attività formative che benefi- ciano del credito d'importa e i registri nominativi delle attività formative svolte dai dipendenti debitamente sottoscritti;
-) raccomandato alla committente la necessità di rivolgersi al soggetto incaricato della revisione legale per la certifi- cazione delle spese.
10.- Tale prova, tuttavia, non è stata offerta dalla convenuta contumace e, pertanto, gli inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal combinato disposto delle regole pattizie del contratto di consulenza e della disciplina di fonte rego- lamentare sopra citata devono ritenersi dimostrati.
11.- Ciò posto, occorre anche esprimere un giudizio positivo rispetto alla non scarsa importanza degli inadempimenti ai fini della caducazione del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.: la società con- venuta ha, di fatti, violato il nocciolo duro delle obbligazioni contrattuali indu- cendo in errore l'attrice rispetto all'effettiva detraibilità del credito d'imposta e, esponendola, in caso di omessa percezione dell'errore da parte del suo reviso- re legale, al rischio di accertamenti dell'Agenzia delle Entrate per omesso ver- samento della parte d'imposta portata indebitamente in compensazione.
12.- La prestazione in concreto svolta dalla prestatrice d'opera intellettuale ri- sulta, quindi, non solo del tutto inutile rispetto all'interesse sotteso alla stipula del contratto d'opera professionale (è stato portato in detrazione un credito fi-
7 scale in assenza dei presupposti) e radicalmente difforme dalla condotta che avrebbe dovuto essere tenuta in osservanza delle norme di contratto e di leg- ge, ma anche foriera di danni potenziali al patrimonio della cliente.
13.- La conseguenza dell'accoglimento della domanda di risoluzione del con- tratto e di travolgimento con effetti ex tunc di un contratto che non può essere considerato ad esecuzione continuata o periodica (art. 1458 cod. civ.) è il venir meno della causa debendi del pagamento eseguito dalla committente e, con- seguentemente, l'accoglimento della domanda, logicamente subordinata all'accoglimento della domanda di risoluzione, proposta dall'attrice nei confron- ti della convenuta di condanna restituzione delle somme percepite ex art. 2033 cod. civ.
14.- La documentazione in atti è, infatti, concludente nel senso di ritenere di- mostrata l'esecuzione dei pagamenti dall'attrice alla convenuta (docc. 13,
14).
15.- Ai fini della decorrenza degli interessi sulle somme indebitamente pagate lo stato soggettivo dell'accipiens deve essere considerato di mala fede, in quanto i plurimi inadempimenti sono talmente gravi che è lecito inferire una si- tuazione di dolosa violazione del regolamento ministeriale e dell'oggetto del contratto dio consulenza. Gli interessi, quindi, decorrono al saggio legale di cui all'art. 1284, comma 1°, cod. civ. dalla data del 7.2.23 sino alla data del per- fezionamento della notifica dell'atto introduttivo e, dalla data della notifica dell'atto di citazione sino al saldo, al saggio di cui all'art. 1284, comma 4°, cod. civ.
16.- Risulta anche parzialmente fondata la domanda di risarcimento dei danni.
Emerge dagli atti di causa, infatti, che la committente abbia presentato do- manda di ravvedimento, adempiendo tardivamente al debito tributario nella misura in cui era stato indebitamente portato in detrazione un credito di impo- sta che, in realtà, non poteva ritenersi sussistente (cfr. doc. 17).
17.- Quale conseguenza patrimoniale negativa dell'inadempimento della con- venuta vi sono, quindi, anche le sanzioni che la committente ha dovuto pagare per aver tardivamente adempiuto all'obbligazione tributaria ai sensi dell'art. 13, comma 1b d.lgs. 472/1997 nella somma risultante dalla quietanza prodotta in atti (doc. 17) per la somma complessiva di euro 1624,00. Trattandosi di un
8 debito di valore tale somma, dalla data del pagamento – e, cioè, dal momento della produzione del danno (30.5.23, cfr. doc. 17) – sino alla data della pub- blicazione della presente sentenza, deve essere rivalutata al tasso ISTAT dei beni di consumo e, sulla somma anno per anno rivalutata, devono essere cal- colati gli interessi corrispettivi al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, cod. civ.
18.- Alla parte vittoriosa devono essere riconosciute le spese legali che si li- quidano sulla base dei medi del d.m. 55/2014 ad eccezione che per la fase di trattazione ed istruttoria che deve essere liquidata sulla base dei minimi in ra- gione dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità dell'attività assertiva successiva alla conversione dal rito ordinario al rito semplificato. Sono anche dovute le spese di mediazione e il compenso per il procedimento di mediazio- ne. La liquidazione viene fatta alla stregua dei parametri suindicati direttamen- te in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o as- sorbita, così dispone:
a) dichiara la risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. del contratto concluso inter partes e meglio individuato in parte motiva;
b) condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di euro
15.461,67, oltre interessi ex art. 1284, comma 1°, cod. civ. correnti dal
7.2.23 al 28.6.24 e interessi ex art. 1284, comma 4°, cod. civ. correnti dal 29.6.24 sino al saldo;
c) condanna la convenuta a risarcire all'attrice la somma di euro 1624,00 oltre rivalutazione e sulla somma anno per anno rivalutata interessi compensativi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1°, cod. civ. come meglio indicato in parte motiva;
d) condanna la convenuta alla refusione all'attrice delle spese legali che si liquidano in euro 4.237,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge oltre al contributo unificato pari a 237,00 euro.
9 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed al- legazione al verbale.
Verona, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Attilio Burti
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