Sentenza 22 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12353 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 1 2353 / 0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT IAN LA CORTE SUP EM Oggetto SEZI NE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 444/01 Dott. Alberto SPANO Consigliere Cron. 26235 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Ud.12/03/03 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
IT SE;
intimata avverso la sentenza n. 859/00 del Tribunale di POTENZA, depositata il 04/08/00 - R.G. N. 1997/98; -+ udita la relazione della causa svolta nella pubblica2003 1505 udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Attilio -1- CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- ---- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 17 marzo 1995 il Ministero dell'Interno proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su istanza di NA VI, il Pretore di Potenza aveva ingiunto il pagamento di £.
1.716.591 a titolo di interessi e rivalutazione sulla somma erogata alla signora VI, per ratei maturati di pensione di inabilità, in data 17 luglio 1989. L'opponente eccepiva la prescrizione quinquennale degli accessori richiesti, contestandoli anche nel merito. Con sentenza depositata il 17 giugno 1998 il Pretore revocava, in accoglimento della eccezione di prescrizione, il decreto opposto. L'appello della signora VI veniva accolto dal Tribunale di Potenza con sentenza del 28 giugno/4 agosto 2000. I giudici di secondo grado osservavano che la prescrizione relativa al credito per interessi e rivalutazione monetaria su somme spettanti a titolo di prestazioni previdenziali ha durata decennale, decorrente dal giorno in cui si sono verificate, in relazione alla previsione dell'art. 7 della legge n. 533/73, le condizioni legali di responsabilità dell'istituto debitore. Rilevavano che, anche in considerazione dell'atto di costituzione in mora del gennaio 1995, tali accessori non erano prescritti. Ritenevano fondata la domanda avanzata dall'opposta e rigettavano l'opposizione al decreto ingiuntivo. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, il Ministero dell'Interno. NA VI non si è costituita. 3 ............ Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa del Ministero dell'Interno denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Deduce che la prescrizione decennale sarebbe stata correttamente applicata solo se gli accessori richiesti avessero riguardato ratei illiquidi, per il tempo intercorrente tra la data a decorrere dalla quale era stata riconosciuta la prestazione e la data di corresponsione della somma capitale. Sostiene che quando, come nella fattispecie, è intervenuta la liquidazione e il pagamento dei ratei arretrati, da tale momento inizia a decorrere la prescrizione quinquennale;
essendo decorsi più di cinque anni fra la data di erogazione degli arretrati (17 luglio 1989) e l'atto di messa in mora (gennaio 1995), gli accessori richiesti erano prescritti. Il Tribunale avrebbe quindi malamente applicato l'art. 2946 c.c., dovendo invece fare applicazione dell'art. 2948, n. 4, stesso codice;
anche l'art. 129 del R.D. n. 1827 del 1935, nel prevedere la prescrizione quinquennale dell'importo capitale dei ratei liquidati e non riscossi, non può non comportare una analogo termine di prescrizione per gli accessori. Il ricorso non è fondato. Secondo l'orientamento costantemente espresso sul punto dalla giurisprudenza della Corte, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale del credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato. La disciplina legale applicabile è, pertanto, sempre ed unicamente quella per lo 4 ... . specifico credito previdenziale ed assistenziale dedotto in giudizio, con la conseguente impossibilità di assoggettare la porzione di credito imputabile a rivalutazione ed interessi ad un regime prescrizionale diverso da quello applicabile alla somma capitale. La prescrizione applicabile è quindi, anche per i cd. accessori, quella decennale e non quella quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, liquidità da intendere non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 c.c., ma, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (secondo cui si prescrivono in cinque anni le rate di pensione "non riscosse"), come effettiva messa in riscossione dell'intera somma spettante, comprensiva di interessi e rivalutazione. Quanto alla decorrenza, la stessa va dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, per le somme calcolate sul primo rateo, e dalla scadenza di ciascuno dei ratei successivi per le somme calcolate su questi ultimi. Il Tribunale di Potenza si è uniformato a tali principi, espressi da numerose sentenze di questa Corte (v., fra le tante, Cass., 18 gennaio 1993 n. 551; 26 luglio 2000 n. 9825; 25 luglio 2002 n. 10955). Poiché il ricorso si fonda solo sulla invocata maturazione della prescrizione quinquennale dalla data di pagamento dei ratei arretrati, nulla osservando su una eventuale parziale prescrizione decennale prima dell'atto di costituzione in mora del gennaio 1995, lo stesso va rigettato. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, attesa la mancata costituzione, in questo giudizio di legittimità, di NA VI.
P.Q.M.
105 La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 12 marzo 2003. cons.estensore Il Presidente I I incenzo IL CANCELLIERECANCELLIERE zaucoDepositato in Cancelleria oggi, 22 AGO. 2003 IL CANCELLIERE auco 9 A S 0 S 1 A 3 . T 3 , T 5 R A S 'A . I E L D N P L , S E I O 3 D L N 7 - L I G 8 S O O - B N 1 E A I 1 S D D I E E A , A T G O S O G R O T T E S P IT L I IM R G I E A D R A L L D O E E D T N E S E