Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la richiesta di un lavoratore, dipendente delle Ferrovie dello Stato, che aveva svolto mansioni di capo turno, di essere inquadrato nella area quarta - tecnici qualificati -, individuando la differenza tra le varie aree di inquadramento nella progressiva crescita di importanza dei compiti di coordinamento e nell'autonomia di azione, che da meramente esecutiva diviene operativa e infine decisoria, rispettivamente nella terza, quarta e quinta area)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12156 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA PP;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 10256/01 proposto da:
RA PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MESSINA 15 INT 11, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE TENUTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 52/00 del Tribunale di PAOLA, depositata il 28/02/00 R.G.N. 63/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato DE MARINIS per delega FIORILLO;
udito l'Avvocato TENUTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Paola rigettava l'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda del lavoratore descritto in epigrafe, aveva condannato le Ferrovie ad inquadrarlo nell'area quarta ed a corrispondergli le relative differenze retributive. Nel ricorso introduttivo, il lavoratore aveva dedotto di avere svolto, nel periodo in contestazione, mansioni di capo turno della Sottostazione Elettrica Pilota presso la zona trazione elettrica di Scalea, che controllava la rete ferroviaria per circa 250 Km., comprendenti dodici sottostazioni elettriche telecomandate e che era stato inquadrato nell'area terza (tecnici), mentre avrebbe dovuto essere inquadrato dell'area 4^ (tecnici qualificati), trattandosi di mansioni svolte con assoluta autonomia operativa, in assenza di direttive e controlli, intervenendo in maniera autonoma, in particolare, in caso di mancata circolazione di corrente, individuando il guasto sul pannello del telecomando, riducendo al minimo il tratto di linea interessato e segnalando l'anormalità al coordinatore impianti elettrici di Reggio Calabria, regolamentando eventualmente la circolazione dei treni e dando infine il benestare, sotto la propria responsabilità, per la ripresa della circolazione tramite il dirigente centrale operativo del movimento di Sapri o, ove previsto, il Capo stazione Costituendosi in primo grado, le Ferrovie avevano sostenuto che il lavoratore era stato correttamente inquadrato nell'area terza, difettando nelle mansioni svolte il requisito dell'iniziativa e dell'autonomia operativa, in quanto esse consistevano in operazioni materiali, rappresentanti traduzione pratica delle disposizioni ed istruzioni di settore alla cui osservanza il dipendente era tenuto. Nel respingere il gravame della società datrice di lavoro, osservavano i giudici di appello, che le attività effettivamente svolte dal lavoratore dovevano ritenersi quelle allegate nel ricorso introduttivo, qui innanzi specificate, essendosi la difesa della società incentrata esclusivamente sul profilo della determinazione della qualifica contrattuale di riferimento e solo in appello, in modo peraltro del tutto generico, aveva contestato la formazione nella prima fase di una prova adeguata sul contenuto dell'attività lavorativa del dipendente.
Passate in rassegna le declaratorie delle categorie contrattuali di inquadramento, i giudici di appello rilevavano che il vero discrimine tra le aree consisteva in due profili. Da un lato, nella progressiva crescita di importanza dei compiti di coordinamento: i lavoratori dell'area terza svolgono compiti esclusivamente esecutivi con possibilità di coordinamento limitata alla squadra o gruppo di appartenenza, quelli dell'area quarta svolgono compiti operativi che allo stesso tempo implicano l'esercizio di poteri di coordinamento, quelli dell'area quinta svolgono prevalentemente compiti di coordinamento con autonomia decisionale;
dall'altro, nell'autonomia di azione che da meramente esecutiva (rilevante solo nell'adempimento di istruzioni ricevute) diviene operativa (implicante il potere di apprezzare determinate situazioni per decidere la soluzione da perseguire, nel rispetto di regole e procedure eventualmente presenti in materia) ed infine decisoria (idonea a dettare prescrizioni di carattere generale - sia pure nel rispetto delle direttive generali dell'ente - destinate ad essere seguite dai lavoratori delle categorie sottoordinate. La decisione di primo grado meritava di essere confermata in quanto:
- era indubbio che il lavoratore svolgesse compiti di natura operativa. Secondo il mansionario, i turnisti svolgono compiti che implicano l'esercizio di poteri di apprezzamento, di valutazione delle situazioni di fatto certamente esorbitanti dalla semplice autonomia esecutiva dei lavoratori dell'area terza;
- anche il profilo della responsabilità verso terzi delle attività del turnista assumeva rilievo alla luce della previgente declinatoria della figura professionale del tecnico specializzato nell'ambito del contratto collettivo 1988-1990 (figura assorbita nell'attuale area 4^); sarebbe, d'altra parte, illogico e penalizzante per il lavoratore affermare la natura puramente esecutiva di un'attività espletata, per lo svolgimento della quale, tuttavia, risponde direttamente verso i terzi;
- alcuni dei compiti affidati ai lavoratori in questione (informarsi del reale andamento della circolazione treni e chiedere al coordinatore infrastrutture e d'intesa con i DM interessati autorizzazioni ad eventuali limitazioni ai treni nelle situazioni anomale;
analizzare la successione degli eventi per favorire il coordinatore infrastrutture nel corretto indirizzo delle operazioni di pronto intervento del personale di manutenzione) hanno una connotazione in senso lato organizzatoria del lavoro ed in quanto tali soddisfano anche il secondo elemento costitutivo delle mansioni dell'area quarta.
Avverso tale pronunzia, ricorre per Cassazione la società Ferrovie dello Stato, con due motivi, illustrati con memoria;
resiste il lavoratore con controricorso, nel quale formula un motivo di ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c, essendo essi proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo, la società, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e seguenti c.p.c, nonché vizio di motivazione su punto decisivo, lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente posto a fondamento della decisione un fatto insussistente, vale a dire la mancata contestazione, in primo grado, ad opera della datrice di lavoro, delle mansioni concretamente svolte dal dipendente;
indica le parti della memoria di costituzione ritenute rilevanti e che dimostrerebbero che la società aveva contestato le mansioni come esposte nel ricorso introduttivo ed aveva chiesto prova contraria sulle stesse;
sostiene, altresì, che i giudici di appello avrebbero omesso di pronunciarsi sulla specifica contestazione in appello del raggiungimento della prova sul contenuto dell'attività lavorativa svolta dal dipendente;
ne' detta contestazione poteva ritenersi preclusa in appello, trattandosi di mera difesa volta a contestare il valore probatorio dei mezzi d'istruzione esperiti in primo grado. La censura si rivela priva di pregio.
In particolare, quanto all'accertamento in concreto delle attività lavorative svolte dal dipendente, diversamente da quanto sostiene la società ricorrente, la sentenza impugnata - lungi dall'affermare che la società stessa concordasse con il lavoratore sulla rilevanza delle mansioni da lui espletate - si è limitata ad interpretare gli atti difensivi delle Ferrovie ed a desumerne che negli stessi risultavano non contestate le mansioni descritte dall'istante nel ricorso di primo grado (e riportate nello svolgimento del processo della sentenza d'appello e della presente pronunzia), incentrandosi dette difese esclusivamente sulla contestazione della riconducibilità di dette mansioni all'inquadramento rivendicato. La "non contestazione" è stata correttamente riferita dai giudici di merito all'avvenuto espletamento delle mansioni nella loro materialità, tanto è vero che la sentenza d'appello ha poi precisato che la questione posta dalla controversia consisteva nello stabilire a quale area dovesse essere ricondotta la prestazione lavorativa resa dal dipendente.
Trattasi di vantazione corretta nel profilo logico e giuridico ed esente da errori, rispetto alla quale le censure della ricorrente prospettano violazioni di norme e vizi di motivazione che non hanno riscontro nel giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla ricostruzione del comportamento processuale delle parti. Nè la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di omessa pronunzia, circa la contestazione in appello (non preclusa in quanto mera difesa e non eccezione in senso stretto) del raggiungimento di adeguata prova sulle mansioni effettivamente svolte, in quanto, affermando che la società "solo in appello, in modo peraltro, del tutto generico, contestava la formazione nella prima fase di una prova adeguata del contenuto dell'attività lavorativa dell'appellato" il Tribunale non ha certo affermato che detta contestazione era preclusa per violazione di termine posto dall'art. 416, secondo comma, c.p.c, ma ha desunto, dalla proposizione di tale mera difesa esclusivamente in appello e dalla ritenuta genericità della sua formulazione, argomenti di convincimento rafforzativi dell'operata ricostruzione del contegno delle parti nel giudizio di primo grado. Con il secondo motivo, la società, denunziando omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia e violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. sui criteri di ermeneutica contrattuale, lamenta che i giudici di appello non avrebbero correttamente svolto il confronto tra le declaratorie contrattuali e le mansioni concretamente svolte dal dipendente, perché dopo aver correttamente indicato le declaratorie, passando ad analizzare la posizione del dipendente, riportava le mansioni del "turnista", senza verificare ed indicare quali di esse fossero state effettivamente svolte dal soggetto in lite. Il tribunale, inoltre, avrebbe riduttivamente interpretato la declaratoria dell'area terza, essendosi "sottodimensionata" l'espressione "autonomia esecutiva". Sarebbero stati, invece, sopravvalutati i compiti di coordinamento affidati ai turnisti;
mentre il carattere della responsabilità verso terzi non avrebbe potuto considerarsi decisivo, essendo comune a qualsiasi attività professionale.
La censura è infondata.
Come noto, nel procedimento logico-giuridico diretto all'inquadramento del lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, quindi, dal raffronto dei risultati di tali due indagini (Cass. 28 novembre 2001 n. 15043; Cass. 26 luglio 2000 n. 9822; Cass. 10 aprile 1999 n. 3528); restando l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie alla stregua della disciplina collettiva del rapporto censurabile in sede di legittimità, oltre che per vizi di motivazione (come le altre due fasi del predetto iter logico-giuridico dell'inquadramento), anche per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione della disciplina collettiva (Cass. 24 maggio 1991 n. 5899; Cass. 5 settembre 1988 n. 5038). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che, accertata la natura delle attività lavorative svolte dal dipendente, alla luce delle mansioni affidategli, ed individuato con corretta applicazione dei criteri ermeneutici legali la portata della disciplina collettiva sugli elementi tipizzanti le "aree" terza, quarta e quinta, ha proceduto al raffronto dei risultati delle due indagini affermando in concreto la fondatezza del diritto al superiore inquadramento.
In particolare, la differenza tra le varie "aree" d'inquadramento dei dipendenti è stata individuata nella progressiva crescita d'importanza dei compiti di coordinamento e nell'autonomia di azione che da meramente esecutiva, diviene operativa e, infine, decisoria. Alla luce di tale operata differenziazione, i giudici di appello, dopo avere puntualmente descritto le diverse attività espletate dai capi turno della sottostazione elettrica pilota ed il grado di autonomia da esse richiesto e dopo aver sottolineato anche le responsabilità che si accompagnavano all'esercizio delle descritte mansioni, con una motivazione congrua e corretta sul piano logico- giuridico - e pertanto non censurabile in questa sede di legittimità - hanno poi riconosciuto il diritto del lavoratore alla rivendicata qualifica superiore (in relazione a conferma, in sede di legittimità, di un'interpretazione nello stesso senso delle medesime declaratorie contrattuali, Cass. 5 ottobre 1998 n. 9874). Ne deriva che le censure svolte si rivelano portatrici esclusivamente di una propria, diversa lettura delle risultanze processuali, congniamente e correttamente apprezzate in sede di merito.
Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il lavoratore, denunziando violazione dell'art. 92 c.p.c, nonché vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello non abbiano indicato le ragioni in base alle quali abbiano accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per operare l'effettuata compensazione tra le parti delle spese di lite. Deduce, in particolare, che l'esercizio del potere di compensazione era stato esercitato senza alcuna motivazione implicita od esplicita, tenuto conto che l'asserita "natura obiettivamente ambigua delle definizioni contenute nel contratto collettivo e tali da generare legittimamente interpretazioni di segno diverso" era evidentemente contraddetto dalla sentenza e dalla pacifica interpretazione di dette norme formulata in motivazione e con lo stesso richiamo a giurisprudenza di segno confermativo.
La censura si rivela priva di pregio.
Come noto, la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese siano addotte ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Cass. 1 agosto 2002 n. 11597; Cass. 23 aprile 2001 n. 5988; Cass. 5 aprile 2000 n. 5390; Cass. 14 giugno 1999 n. 5909;
Cass. 2 marzo 1999 n. 1216). Nessuna di tali ultime ipotesi ricorre nella fattispecie, sicché il giudice del merito ha legittimamente e congniamente esercitato il proprio discrezionale potere di compensazione delle spese di lite.
Le spese del presente giudizio, tenuto conto del suo esito globale, vanno poste a carico della società ricorrente principale, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna la società ricorrente alle spese, che liquida in Euro 15,50, oltre Euro 1.500 (millecinquecento) per onorario.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003