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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/12/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 645/2024 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
1) (CF: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro . En presso il cui studio in Sanremo alla via A. Manzoni n.61 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Controparte_1 C.F._1 SP in S nzoni n.61 è eletto domicilio
–opponenti– contro
1) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2 Ale l'avv. so il cui studio in Sanremo al corso Orazio Raimondo n.117 è eletto domicilio
2)contumace CP_3
3) , contumace CP_4
4) tumace CP_5
5) contumace Controparte_6
6) contumace Controparte_7
–opponenti–
Ragioni della decisione (1) abstract. La società in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, e premesso di aver promosso procedimento di esecuzione Controparte_1 forzata immobiliare nei confronti di (RGE 206/2013), seguito da procedimento CP_3 divisionale endoesecutivo (RG 1845/2019) nel quale, con decreto del 22.03.2024, veniva liquidata al CTU l'importo di € 2.845,00 per compensi, oltre € 38,28 Persona_1 per spese vive ed € 350 per redazione dell'APE, rilevata la mancata richiesta di pagamento dei compensi nel termine decadenziale di 100 giorni dal compimento dell'atto, ex art. 71 TU spese di giustizia, allegato la non liquidabilità del compenso per il procedimento 1845/2019 RG già dichiarato estinto, rilevata la insussistenza del diritto a compenso per i chiarimenti, dedotta la liquidazione del compenso in violazione dell'art. 161 disp. att. cpc, lamentata la mancata applicazione dell'art. 52 TU Spese Giustizia, non essendo stata completata la prestazione nel termine originariamente stabilito e prorogato e la duplicazione del compenso per attestato/certificato di prestazione energetica, con ricorso, ritualmente notificato, evocavano in giudizio instando per la revoca del decreto di Persona_1 liquidazione atteso che l dovuta (pari ad € 490,97) era coperta dall'acconto di e 525,00 già corrispostogli, con vittoria di spese. 1 dott. Pasquale LONGARINI 1.1) Si costituiva in giudizio che, eccepita la inammissibilità Persona_1 dell'opposizione avendo i ricorrenti dovuto proporre o reclamo ex artt. 630 Cpc o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, instava per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese 1.2) Integrato il contraddittorio nei confronti del debitore esecutato e dei comproprietari dell'immobile pignorato, che sceglievano di restare contumaci, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del 10.12.2025
(2) sul merito della opposizione. In materia di impugnazione dei provvedimenti del GE al momento della declaratoria di estinzione del procedimento, o successivamente ad esso, di distingue: _ l'opposizione ex art. 170 TU Spese Giustizia, proponibile contro i provvedimenti di liquidazione delle spese agli ausiliari del Giudice, se riguarda il quantum; _ il reclamo la Collegio ex art. 630 cpc, nei seguenti casi «Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, è esperibile il rimedio del reclamo al collegio, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., u.c., qualora questo abbia ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti per l'estinzione, nonché qualora, pur non essendo contestata la legittimità dell'estinzione, si intenda impugnare la condanna alle spese del processo esecutivo estinto, contenuta, quale capo accessorio, nella stessa ordinanza di estinzione ovvero in altro provvedimento destinato ad integrare tale ordinanza» (cass. 27031/2014); _ «Vanno impugnati con l'opposizione agli atti esecutivi, e non con il reclamo al collegio ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ., i provvedimenti consequenziali all'estinzione se adottati ai sensi dell'art. 632 cod. proc. civ., comma 2» (cass. n. 27031/2014). L'art. 632 comma 2 c.p.c. prevede: «Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti;
se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore». 2.1) Dunque, il secondo ed il quarto motivo di opposizione, in quanto avrebbero dovuto formare oggetto di reclamo, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, vanno dichiarati inammissibili. 2.2) Le altre ragioni di doglianza riguardano il quantum del compenso liquidato al CT e, pertanto, in quanto unica questione effettivamente deducibile con l'impugnazione di cui all'art. 170 TUSG, dovevano essere opposti ex art. 170 TU spese di giustizia. 2.3) L'art. 71, secondo comma, TUSG prevede, in merito alla richiesta di liquidazione del compenso degli ausiliari del magistrato: «La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato». 2.4) In origine, il CTU aveva richiesto, nei termini, la sola somma di € 1.824,32. La seconda istanza, in quanto tardiva, non poteva essere presa in considerazione. 2.5) Non spettavano i compensi per l'attività nel procedimento endoesecutivi divisionale (RG 1845/209), trattandosi di meri chiarimenti: «In tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio, i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. può essere tenuto qualora gli venga richiesto (ciò che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva), sicché, in relazione ad essi, non gli compete alcun compenso ulteriore» (cass. 21549/2016; cass. n. 4655/2006). 2.6) Ai sensi dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cpc, «Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima».
2 dott. Pasquale LONGARINI 2.7) Il prezzo ricavato è stato di euro 14.770,22. Declinando tale importo con i criteri di cui all'art. 13 del D.M. 30/5/2002, la somma complessiva da liquidare varia da un minimo di € 138,29 ad un massimo di € 278,90, cui vanno aggiunte le spese indicate nell'istanza di CTU del 1.4.2019, per euro 434,20. 2.8) Ad essa va altresì, aggiunta, ex art. 12 DM 30.5.2022, una somma cha va da euro 145,12 ad euro 970,42 atteso che la valutazione della divisibilità o meno di un appartamento comporta dei “rilievi topografici, planimetrici e altimetrici”. 2.9) Il secondo comma dell'art. 52 TUSP prevede: «Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo». 2.10) Non avendo depositato l'elaborato nel termine originariamente stabilito e in quello prorogato, va operata la decurtazione degli onorari prevista dal citato articolo 52, trattandosi di sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi del consulente, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali (cass. 22621/2019). 2.11) Conclusivamente, applicando, quanto alla voce ex art. 13 DM 30.05.2022, il massimo tariffario, individuato in € 278,90, quanto alla voce ex art. 12 DM 30.05.2022, il medio tariffario, individuato in € 500,00, cui va sommato il compenso per certificazione energetica pari ad € 387,50; ridotto tutto di 1/3 ex art. 52 TUSG, cui vanno aggiunte le spese vive per visure catastali indicate in € 46,70, abbiamo un totale di € 827,80. Tenuto conto che ha ricevuto, quale anticipo, la somma di € 525,00, a titolo di compenso Persona_1
€ 302,80. 2.12) La reciproca soccombenza, impone la compensazione delle spese di lite tra parti.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) dichiara inammissibili ed il 2° e il 4° motivo di opposizione
2) accoglie gli altri motivi di opposizione, individuando in € 302,80 la somma da liquidare a Persona_1 i lite tra le parti 4 visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 11.12.2025
IL GIUDICE Dr. Pasquale LONGARINI
3 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 645/2024 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
1) (CF: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro . En presso il cui studio in Sanremo alla via A. Manzoni n.61 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Controparte_1 C.F._1 SP in S nzoni n.61 è eletto domicilio
–opponenti– contro
1) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2 Ale l'avv. so il cui studio in Sanremo al corso Orazio Raimondo n.117 è eletto domicilio
2)contumace CP_3
3) , contumace CP_4
4) tumace CP_5
5) contumace Controparte_6
6) contumace Controparte_7
–opponenti–
Ragioni della decisione (1) abstract. La società in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, e premesso di aver promosso procedimento di esecuzione Controparte_1 forzata immobiliare nei confronti di (RGE 206/2013), seguito da procedimento CP_3 divisionale endoesecutivo (RG 1845/2019) nel quale, con decreto del 22.03.2024, veniva liquidata al CTU l'importo di € 2.845,00 per compensi, oltre € 38,28 Persona_1 per spese vive ed € 350 per redazione dell'APE, rilevata la mancata richiesta di pagamento dei compensi nel termine decadenziale di 100 giorni dal compimento dell'atto, ex art. 71 TU spese di giustizia, allegato la non liquidabilità del compenso per il procedimento 1845/2019 RG già dichiarato estinto, rilevata la insussistenza del diritto a compenso per i chiarimenti, dedotta la liquidazione del compenso in violazione dell'art. 161 disp. att. cpc, lamentata la mancata applicazione dell'art. 52 TU Spese Giustizia, non essendo stata completata la prestazione nel termine originariamente stabilito e prorogato e la duplicazione del compenso per attestato/certificato di prestazione energetica, con ricorso, ritualmente notificato, evocavano in giudizio instando per la revoca del decreto di Persona_1 liquidazione atteso che l dovuta (pari ad € 490,97) era coperta dall'acconto di e 525,00 già corrispostogli, con vittoria di spese. 1 dott. Pasquale LONGARINI 1.1) Si costituiva in giudizio che, eccepita la inammissibilità Persona_1 dell'opposizione avendo i ricorrenti dovuto proporre o reclamo ex artt. 630 Cpc o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, instava per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese 1.2) Integrato il contraddittorio nei confronti del debitore esecutato e dei comproprietari dell'immobile pignorato, che sceglievano di restare contumaci, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del 10.12.2025
(2) sul merito della opposizione. In materia di impugnazione dei provvedimenti del GE al momento della declaratoria di estinzione del procedimento, o successivamente ad esso, di distingue: _ l'opposizione ex art. 170 TU Spese Giustizia, proponibile contro i provvedimenti di liquidazione delle spese agli ausiliari del Giudice, se riguarda il quantum; _ il reclamo la Collegio ex art. 630 cpc, nei seguenti casi «Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, è esperibile il rimedio del reclamo al collegio, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., u.c., qualora questo abbia ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti per l'estinzione, nonché qualora, pur non essendo contestata la legittimità dell'estinzione, si intenda impugnare la condanna alle spese del processo esecutivo estinto, contenuta, quale capo accessorio, nella stessa ordinanza di estinzione ovvero in altro provvedimento destinato ad integrare tale ordinanza» (cass. 27031/2014); _ «Vanno impugnati con l'opposizione agli atti esecutivi, e non con il reclamo al collegio ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ., i provvedimenti consequenziali all'estinzione se adottati ai sensi dell'art. 632 cod. proc. civ., comma 2» (cass. n. 27031/2014). L'art. 632 comma 2 c.p.c. prevede: «Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti;
se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore». 2.1) Dunque, il secondo ed il quarto motivo di opposizione, in quanto avrebbero dovuto formare oggetto di reclamo, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, vanno dichiarati inammissibili. 2.2) Le altre ragioni di doglianza riguardano il quantum del compenso liquidato al CT e, pertanto, in quanto unica questione effettivamente deducibile con l'impugnazione di cui all'art. 170 TUSG, dovevano essere opposti ex art. 170 TU spese di giustizia. 2.3) L'art. 71, secondo comma, TUSG prevede, in merito alla richiesta di liquidazione del compenso degli ausiliari del magistrato: «La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato». 2.4) In origine, il CTU aveva richiesto, nei termini, la sola somma di € 1.824,32. La seconda istanza, in quanto tardiva, non poteva essere presa in considerazione. 2.5) Non spettavano i compensi per l'attività nel procedimento endoesecutivi divisionale (RG 1845/209), trattandosi di meri chiarimenti: «In tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio, i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. può essere tenuto qualora gli venga richiesto (ciò che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva), sicché, in relazione ad essi, non gli compete alcun compenso ulteriore» (cass. 21549/2016; cass. n. 4655/2006). 2.6) Ai sensi dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cpc, «Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima».
2 dott. Pasquale LONGARINI 2.7) Il prezzo ricavato è stato di euro 14.770,22. Declinando tale importo con i criteri di cui all'art. 13 del D.M. 30/5/2002, la somma complessiva da liquidare varia da un minimo di € 138,29 ad un massimo di € 278,90, cui vanno aggiunte le spese indicate nell'istanza di CTU del 1.4.2019, per euro 434,20. 2.8) Ad essa va altresì, aggiunta, ex art. 12 DM 30.5.2022, una somma cha va da euro 145,12 ad euro 970,42 atteso che la valutazione della divisibilità o meno di un appartamento comporta dei “rilievi topografici, planimetrici e altimetrici”. 2.9) Il secondo comma dell'art. 52 TUSP prevede: «Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo». 2.10) Non avendo depositato l'elaborato nel termine originariamente stabilito e in quello prorogato, va operata la decurtazione degli onorari prevista dal citato articolo 52, trattandosi di sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi del consulente, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali (cass. 22621/2019). 2.11) Conclusivamente, applicando, quanto alla voce ex art. 13 DM 30.05.2022, il massimo tariffario, individuato in € 278,90, quanto alla voce ex art. 12 DM 30.05.2022, il medio tariffario, individuato in € 500,00, cui va sommato il compenso per certificazione energetica pari ad € 387,50; ridotto tutto di 1/3 ex art. 52 TUSG, cui vanno aggiunte le spese vive per visure catastali indicate in € 46,70, abbiamo un totale di € 827,80. Tenuto conto che ha ricevuto, quale anticipo, la somma di € 525,00, a titolo di compenso Persona_1
€ 302,80. 2.12) La reciproca soccombenza, impone la compensazione delle spese di lite tra parti.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) dichiara inammissibili ed il 2° e il 4° motivo di opposizione
2) accoglie gli altri motivi di opposizione, individuando in € 302,80 la somma da liquidare a Persona_1 i lite tra le parti 4 visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 11.12.2025
IL GIUDICE Dr. Pasquale LONGARINI
3 dott. Pasquale LONGARINI