Articolo 3 della Legge 3 gennaio 1960, n. 7
Articolo 2
Versione
18 febbraio 1960
Art. 3.
Alla maggiore spesa annua presunta di lire 200.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1959-60 sara' fatto fronte, in ragione di lire 150.000 con i fondi stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 182 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59 e in ragione di lire 50.000 con i fondi stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1958-59.

Entrata in vigore il 18 febbraio 1960