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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 6992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6992 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8597/2023 R.G. vertente tra
C.F. con il patrocinio dell'avv. REALE GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
con il patrocinio dell'avv. MADDALENA SALVATORE CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 maggio 2023 il ricorrente in epigrafe , premesso di essere stato assunto alle dipendenze della odierna convenuta in data 21 giugno 2017 in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time, recante l'indicazione di un (fittizio) orario di lavoro settimanale pari a 20 ore, con inquadramento al 7 livello del CCNL - settore commercio e terziario
(Confcommercio), con mansioni di apprendista ausiliario alle vendite da espletare presso il supermercato operante con il brand “Conad”, ubicato presso il centro Commerciale “Azzurro” sito in Napoli, alla Via Cinthia Ang. MA AU , deduceva che il rapporto di lavoro si era concluso in data 21 agosto 2022 e che aveva ricevuto una retribuzione inferiore a quella dovuta in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Pertanto chiedeva all'Adito Tribunale di di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, di così provvedere: 1) previo accertamento della riconducibilità delle mansioni espletate dal ricorrente dal
21 luglio 2017 e sino al 22 agosto 2022 nel 4^ livello del CCNL applicato dalla società, e della qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato dal ricorrente presso il supermercato sito nel centro commerciale “Azzurro” ubicato in Napoli, alla Via Cinthia Ang. MA AU, alle dipendenze della P.IV , in persona del legale rapp.te p.t., condannare la CP_1 P.IV_1 società P.IV , in persona del legale rapp.te p.t.,, al pagamento in favore CP_1 P.IV_1 del ricorrente della somma complessiva di Euro 71.160,79 di cui di cui Euro 64.675,77 a titolo di differenze retributive, Euro 4.485,02 a titolo di ricalcolo TFR, come meglio specificato nel presente ricorso, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legati da calcolarsi dalla data di maturazione di ciascun credito e sino all'effettivo pagamento, come risulta esattamente dai conteggi analitici allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante; vinte le spese di lite.
Si costituiva la società resistente la quale con varie argomentazioni in fatto e in diritto chiedeva il rigetto del ricorso.
Espletato senza esito il tentativo di conciliazione veniva ammessa ed espletata prova per testi.
All'esito il Giudice disponeva CTU contabile al fine di determinare le spettanze dovute.
All'odierna udienza fissata per la discussione le parti concordemente hanno dichiarato di aver definito la causa con reciproca soddisfazione e hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con l'impegno assunto dalla resistente di farsi carico delle spese dell'espletata CTU in via di liquidazione .
All'esito della camera di consiglio la causa viene decisa con la presenta sentenza resa con contestuale motivazione.
Va dichiara cessata la materia del contendere in ragione della sopravvenuta definizione bonaria della controversia come concordemente dichiarato dai procuratori costituiti per le rispettive parti processuali all'odierna udienza.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
In ragione dell'intervenuto accordo tra le parti le spese di lite vanno integralmente compensate mentre quelle di CTU in favore del designato dr. e liquidate con separato Persona_1 vanno poste a carico della . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede : dichiara cessata la materia del contendere . Compensa le spese di lite. Pone a carico della CP_1 le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli, 07/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.Giuseppe BA)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8597/2023 R.G. vertente tra
C.F. con il patrocinio dell'avv. REALE GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
con il patrocinio dell'avv. MADDALENA SALVATORE CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 maggio 2023 il ricorrente in epigrafe , premesso di essere stato assunto alle dipendenze della odierna convenuta in data 21 giugno 2017 in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time, recante l'indicazione di un (fittizio) orario di lavoro settimanale pari a 20 ore, con inquadramento al 7 livello del CCNL - settore commercio e terziario
(Confcommercio), con mansioni di apprendista ausiliario alle vendite da espletare presso il supermercato operante con il brand “Conad”, ubicato presso il centro Commerciale “Azzurro” sito in Napoli, alla Via Cinthia Ang. MA AU , deduceva che il rapporto di lavoro si era concluso in data 21 agosto 2022 e che aveva ricevuto una retribuzione inferiore a quella dovuta in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Pertanto chiedeva all'Adito Tribunale di di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, di così provvedere: 1) previo accertamento della riconducibilità delle mansioni espletate dal ricorrente dal
21 luglio 2017 e sino al 22 agosto 2022 nel 4^ livello del CCNL applicato dalla società, e della qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato dal ricorrente presso il supermercato sito nel centro commerciale “Azzurro” ubicato in Napoli, alla Via Cinthia Ang. MA AU, alle dipendenze della P.IV , in persona del legale rapp.te p.t., condannare la CP_1 P.IV_1 società P.IV , in persona del legale rapp.te p.t.,, al pagamento in favore CP_1 P.IV_1 del ricorrente della somma complessiva di Euro 71.160,79 di cui di cui Euro 64.675,77 a titolo di differenze retributive, Euro 4.485,02 a titolo di ricalcolo TFR, come meglio specificato nel presente ricorso, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legati da calcolarsi dalla data di maturazione di ciascun credito e sino all'effettivo pagamento, come risulta esattamente dai conteggi analitici allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante; vinte le spese di lite.
Si costituiva la società resistente la quale con varie argomentazioni in fatto e in diritto chiedeva il rigetto del ricorso.
Espletato senza esito il tentativo di conciliazione veniva ammessa ed espletata prova per testi.
All'esito il Giudice disponeva CTU contabile al fine di determinare le spettanze dovute.
All'odierna udienza fissata per la discussione le parti concordemente hanno dichiarato di aver definito la causa con reciproca soddisfazione e hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con l'impegno assunto dalla resistente di farsi carico delle spese dell'espletata CTU in via di liquidazione .
All'esito della camera di consiglio la causa viene decisa con la presenta sentenza resa con contestuale motivazione.
Va dichiara cessata la materia del contendere in ragione della sopravvenuta definizione bonaria della controversia come concordemente dichiarato dai procuratori costituiti per le rispettive parti processuali all'odierna udienza.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
In ragione dell'intervenuto accordo tra le parti le spese di lite vanno integralmente compensate mentre quelle di CTU in favore del designato dr. e liquidate con separato Persona_1 vanno poste a carico della . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede : dichiara cessata la materia del contendere . Compensa le spese di lite. Pone a carico della CP_1 le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli, 07/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.Giuseppe BA)