CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 06/02/2026, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1810/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13438/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249097532445000 TARI 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la cessata materia e chiede la condanna alle spese. Resistente/Appellato: discute brevemente la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 26.8.25 la signora Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento N. 09720249097532445000 (per euro 281,35) e la sottostante cartella di pagamento n. 09720110183999038000” notificatale il 28.7.25 chiedendo dichiararsi la nullità dell'Intimazione di Pagamento n. 09720249097532445000 e la nullità della sottesa cartella di pagamento n. 09720110183999038000, per sopravvenuta prescrizione di quest'ultima, in applicazione dell'art. 2948 comma 4 cod. civ. e comunque per omessa notifica.
A supporto della domanda deduce:
- La nullità dell'intimazione di pagamento, per sopravvenuta prescrizione della sottostante Cartella di Pagamento 09720110183999038000 in violazione dell'art. 2948 cod. civ. trattandosi di TARI anno 2009 soggetta a prescrizione quinquennale;
- La nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della sottesa cartella di pagamento.
Si costituiva ADER eccependo (unitamente ad altri motivi) il giudicato formatosi sulla cartella 09720110183999038000 atteso che la corte di giustizia di II grado del Lazio con sentenza n. N. 343/2022 depositata il 22 gennaio 2022 passata in giudicato ha accolto l'appello del concessionario dando atto della corretta notifica della cartella che qui interessa e del mancato decorso del termine di prescrizione:
“l'AdER ha adeguatamente esposto, con dovizia documentale non smentita (da punto di vista probatorio) dalla controparte contribuente, la avvenuta, regolare e rituale notifica, entro i termini prescrizionali, di idonei atti interruttivi e, in particolare: --- per la cartella 09720110183999038 000, ente impositore AMA, notificata il 24.03.12, a mezzo messo ex art. 140 c.p.c. (doc. 2 0 - 2 1 - 2 2 – 2 3 - 24): Avviso di intimazione n. 09720159115860583000 notificato il 22.02.16 (doc. 15-16- 17 -18); avviso di intimazione n. 09720179000115577000 not. a mezzo posta a mani del destinatario il13.01.17 (doc.33)“.
Aggiungeva che in ogni caso la cartella 09720110183999038000 è stata oggetto di parziale
“STRALCIO”, per effetto dell'entrata in vigore della l. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Sono stati infatti sgravati le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Così riassunti i fatti il ricorso è infondato.
La cartella in relazione alla quale è stata impugnata l'intimazione era già stata dedotta in altro giudizio, conclusosi con sentenza negativa per la ricorrente passata in giudicato;
il rilievo mosso da parte ricorrente nella memoria secondo il quale si tratterebbe di altro “contesto temporale” è privo di valenza giuridica.
Dalla data di passaggio in giudicato della sentenza non solo non può essere fatta valere qualsiasi anteriore prescrizione eventualmente maturata ma inizia a decorrere non già la prescrizione quinquennale tipica del tributo (comunque non maturata) ma quella decennale tipica del debito accertato con sentenza.
La questione della corretta notifica della cartella e della asserita anteriore maturazione della prescrizione non è dunque riesaminabile in questa sede.
In udienza le parti hanno discusso se per effetto della legge di bilancio si sia determinato uno stralcio parziale o totale della cartella;
trattasi di questione estranea ai motivi di impugnazione e dunque non esaminabile dal giudicante.
Spese secondo soccombenza.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in euro 300,00 oltre accessori se dovuti.
Roma, 5.2.2026
Il giudice monocratico
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13438/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249097532445000 TARI 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la cessata materia e chiede la condanna alle spese. Resistente/Appellato: discute brevemente la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 26.8.25 la signora Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento N. 09720249097532445000 (per euro 281,35) e la sottostante cartella di pagamento n. 09720110183999038000” notificatale il 28.7.25 chiedendo dichiararsi la nullità dell'Intimazione di Pagamento n. 09720249097532445000 e la nullità della sottesa cartella di pagamento n. 09720110183999038000, per sopravvenuta prescrizione di quest'ultima, in applicazione dell'art. 2948 comma 4 cod. civ. e comunque per omessa notifica.
A supporto della domanda deduce:
- La nullità dell'intimazione di pagamento, per sopravvenuta prescrizione della sottostante Cartella di Pagamento 09720110183999038000 in violazione dell'art. 2948 cod. civ. trattandosi di TARI anno 2009 soggetta a prescrizione quinquennale;
- La nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della sottesa cartella di pagamento.
Si costituiva ADER eccependo (unitamente ad altri motivi) il giudicato formatosi sulla cartella 09720110183999038000 atteso che la corte di giustizia di II grado del Lazio con sentenza n. N. 343/2022 depositata il 22 gennaio 2022 passata in giudicato ha accolto l'appello del concessionario dando atto della corretta notifica della cartella che qui interessa e del mancato decorso del termine di prescrizione:
“l'AdER ha adeguatamente esposto, con dovizia documentale non smentita (da punto di vista probatorio) dalla controparte contribuente, la avvenuta, regolare e rituale notifica, entro i termini prescrizionali, di idonei atti interruttivi e, in particolare: --- per la cartella 09720110183999038 000, ente impositore AMA, notificata il 24.03.12, a mezzo messo ex art. 140 c.p.c. (doc. 2 0 - 2 1 - 2 2 – 2 3 - 24): Avviso di intimazione n. 09720159115860583000 notificato il 22.02.16 (doc. 15-16- 17 -18); avviso di intimazione n. 09720179000115577000 not. a mezzo posta a mani del destinatario il13.01.17 (doc.33)“.
Aggiungeva che in ogni caso la cartella 09720110183999038000 è stata oggetto di parziale
“STRALCIO”, per effetto dell'entrata in vigore della l. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Sono stati infatti sgravati le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Così riassunti i fatti il ricorso è infondato.
La cartella in relazione alla quale è stata impugnata l'intimazione era già stata dedotta in altro giudizio, conclusosi con sentenza negativa per la ricorrente passata in giudicato;
il rilievo mosso da parte ricorrente nella memoria secondo il quale si tratterebbe di altro “contesto temporale” è privo di valenza giuridica.
Dalla data di passaggio in giudicato della sentenza non solo non può essere fatta valere qualsiasi anteriore prescrizione eventualmente maturata ma inizia a decorrere non già la prescrizione quinquennale tipica del tributo (comunque non maturata) ma quella decennale tipica del debito accertato con sentenza.
La questione della corretta notifica della cartella e della asserita anteriore maturazione della prescrizione non è dunque riesaminabile in questa sede.
In udienza le parti hanno discusso se per effetto della legge di bilancio si sia determinato uno stralcio parziale o totale della cartella;
trattasi di questione estranea ai motivi di impugnazione e dunque non esaminabile dal giudicante.
Spese secondo soccombenza.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in euro 300,00 oltre accessori se dovuti.
Roma, 5.2.2026
Il giudice monocratico