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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 493/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2762/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20309 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 275/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva contro il Comune di Messina avverso l'avviso di accertamento n. 20309 del 20.9.2024, notificato il 16 gennaio 2025, di euro 560,00 per
Tari 2019, eccependo:
- assenza del presupposto impositivo oggettivo e soggettivo, il sig. OL non possiede né detiene alcun immobile in Indirizzo_1, il sig. OL non esercita alcuna attività commerciale sin dal 1996 come risulta dalla visura dell'Agenzia delle entrate che certifica la sospensione della partita iva sin dal
1996, il ricorrente ha aperto un'attività di panificazione nel 1995 in Indirizzo_2 ma, dal 1996, ha affittato l'azienda come risulta dal contratto a terzi (doc. n. 5) sino alla pandemia di COVID
- omessa allegazione delle deliberazioni del Consiglio comunale, richiamate dagli avvisi di accertamento impugnati.
Il Comune di Messina deduceva che il rapporto tributario de quo trae origine da una denuncia di iscrizione presentata agli uffici tributari del comune di Messina dallo stesso ricorrente in data 14.05.1996 (All. 1), ove questi dichiarava di avere, sin dal mese di giugno 1995, la disponibilità dell'immobile in oggetto. Per i successivi anni, la riscossione del tributo è avvenuta in ossequio alle disposizioni dettate al 1° comma dell'art. 72 D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, poiché la tassa smaltimento rifiuti regge il sistema di riscossione per ruoli, nel senso che annualmente la formazione del ruolo avviene per reiscrizione in base alle risultanze dei ruoli dell'anno precedente o in base alle denunce prodotte o a seguito della notifica dell'avviso di accertamento;
il rapporto giuridico tributario relativo alla tassa de qua è comunque connesso ad una dichiarazione ultrattiva efficace sino a successiva denuncia di variazione del contribuente.
Con memoria successiva il ricorrente eccepisce l'omessa allegazione della delega rilasciata dal Sindaco al dott. Nominativo_1 e al dott. Difensore_2 affinché potessero rappresentare e difendere il Comune in questo giudizio, sicché l'atto di controdeduzioni è stato predisposto in assenza di potere;
insiste sulla carenza del presupposto soggettivo ed oggettivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve esaminare la corretta costituzione del Comune opposto in ragione del rilievo del ricorrente che eccepisce l'omessa allegazione della delega rilasciata dal Sindaco al dott. Nominativo_1 e al dott. Difensore_2 affinché potessero rappresentare e difendere il Comune in questo giudizio, sicché l'atto di controdeduzioni è stato predisposto in assenza di potere.
La delega di rappresentanza di un ente in giudizio tributario è un atto con cui l'ente conferisce a un proprio dipendente (spesso un dirigente o un funzionario qualificato) il potere di rappresentarlo davanti alla Corte di giustizia tributaria, sostituendosi all'organo apicale (es. Sindaco, Dirigente Generale) per la gestione del contenzioso, prevedendo specifiche norme regolamentari interne e talvolta compensi accessori per il delegato, distinguendosi dal patrocinio legale professionale. In sintesi, è una forma di rappresentanza organica interna, che attribuisce ad un proprio funzionario il potere di agire in nome e per conto dell'ente nel contenzioso tributario, in base a specifiche disposizioni normative e regolamentari.
In atti l'omessa allegazione della “generica” delega richiamata in memoria di costituzione rende l'atto compiuto dal delegato privo di quella che viene definita una prova documentale della sua legittimazione, ovvero la delega stessa, procura o ogni altro atto di conferimento di potere. Questo significa che chi riceve l'atto non ha modo di verificare se il delegato abbia realmente il potere di agire per conto del sindaco e, di conseguenza,
l'atto potrebbe essere considerato invalido o non efficace. Nel caso in esame va accolta l'eccezione del ricorrente che l'atto di controdeduzioni è stato predisposto in assenza di potere considerato che non è stata prodotta la delega del Sindaco. L'atto compiuto senza la corretta allegazione della delega può essere considerato invalido e quindi non produrre gli effetti giuridici desiderati. L'ente impositore deve dimostrare, se richiesto, di aver conferito al funzionario la delega necessaria per rappresentare l'ente in giudizio, specie per atti come l'avviso di accertamento. Pertanto considerata la superiore eccezione assorbente, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 300,00 oltre spese accessorie di legge e CU se versato a favore del ricorrente.
Così deciso in Messina, lì 09/01/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2762/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20309 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 275/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva contro il Comune di Messina avverso l'avviso di accertamento n. 20309 del 20.9.2024, notificato il 16 gennaio 2025, di euro 560,00 per
Tari 2019, eccependo:
- assenza del presupposto impositivo oggettivo e soggettivo, il sig. OL non possiede né detiene alcun immobile in Indirizzo_1, il sig. OL non esercita alcuna attività commerciale sin dal 1996 come risulta dalla visura dell'Agenzia delle entrate che certifica la sospensione della partita iva sin dal
1996, il ricorrente ha aperto un'attività di panificazione nel 1995 in Indirizzo_2 ma, dal 1996, ha affittato l'azienda come risulta dal contratto a terzi (doc. n. 5) sino alla pandemia di COVID
- omessa allegazione delle deliberazioni del Consiglio comunale, richiamate dagli avvisi di accertamento impugnati.
Il Comune di Messina deduceva che il rapporto tributario de quo trae origine da una denuncia di iscrizione presentata agli uffici tributari del comune di Messina dallo stesso ricorrente in data 14.05.1996 (All. 1), ove questi dichiarava di avere, sin dal mese di giugno 1995, la disponibilità dell'immobile in oggetto. Per i successivi anni, la riscossione del tributo è avvenuta in ossequio alle disposizioni dettate al 1° comma dell'art. 72 D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, poiché la tassa smaltimento rifiuti regge il sistema di riscossione per ruoli, nel senso che annualmente la formazione del ruolo avviene per reiscrizione in base alle risultanze dei ruoli dell'anno precedente o in base alle denunce prodotte o a seguito della notifica dell'avviso di accertamento;
il rapporto giuridico tributario relativo alla tassa de qua è comunque connesso ad una dichiarazione ultrattiva efficace sino a successiva denuncia di variazione del contribuente.
Con memoria successiva il ricorrente eccepisce l'omessa allegazione della delega rilasciata dal Sindaco al dott. Nominativo_1 e al dott. Difensore_2 affinché potessero rappresentare e difendere il Comune in questo giudizio, sicché l'atto di controdeduzioni è stato predisposto in assenza di potere;
insiste sulla carenza del presupposto soggettivo ed oggettivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve esaminare la corretta costituzione del Comune opposto in ragione del rilievo del ricorrente che eccepisce l'omessa allegazione della delega rilasciata dal Sindaco al dott. Nominativo_1 e al dott. Difensore_2 affinché potessero rappresentare e difendere il Comune in questo giudizio, sicché l'atto di controdeduzioni è stato predisposto in assenza di potere.
La delega di rappresentanza di un ente in giudizio tributario è un atto con cui l'ente conferisce a un proprio dipendente (spesso un dirigente o un funzionario qualificato) il potere di rappresentarlo davanti alla Corte di giustizia tributaria, sostituendosi all'organo apicale (es. Sindaco, Dirigente Generale) per la gestione del contenzioso, prevedendo specifiche norme regolamentari interne e talvolta compensi accessori per il delegato, distinguendosi dal patrocinio legale professionale. In sintesi, è una forma di rappresentanza organica interna, che attribuisce ad un proprio funzionario il potere di agire in nome e per conto dell'ente nel contenzioso tributario, in base a specifiche disposizioni normative e regolamentari.
In atti l'omessa allegazione della “generica” delega richiamata in memoria di costituzione rende l'atto compiuto dal delegato privo di quella che viene definita una prova documentale della sua legittimazione, ovvero la delega stessa, procura o ogni altro atto di conferimento di potere. Questo significa che chi riceve l'atto non ha modo di verificare se il delegato abbia realmente il potere di agire per conto del sindaco e, di conseguenza,
l'atto potrebbe essere considerato invalido o non efficace. Nel caso in esame va accolta l'eccezione del ricorrente che l'atto di controdeduzioni è stato predisposto in assenza di potere considerato che non è stata prodotta la delega del Sindaco. L'atto compiuto senza la corretta allegazione della delega può essere considerato invalido e quindi non produrre gli effetti giuridici desiderati. L'ente impositore deve dimostrare, se richiesto, di aver conferito al funzionario la delega necessaria per rappresentare l'ente in giudizio, specie per atti come l'avviso di accertamento. Pertanto considerata la superiore eccezione assorbente, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 300,00 oltre spese accessorie di legge e CU se versato a favore del ricorrente.
Così deciso in Messina, lì 09/01/2026